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VARIAZIONE D’USO VERTICALE (ART. 23-TER D.P.R. 380/2001) IMMOBILE CONDONATO

UN IMMOBILE E’ STATO CONDONATO CON REGOLARE CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA EX LEGE 47/1985; UNA PARTE DELLA SUPERFICIE CONDONATA E’ STATA COMPUTATA AL 60% IN QUANTO SUPERFICIE ACCESSORIA NON RSIDENZIALE, RAPPORTANDO LA RELATIVA OBLAZIONE ALLA RIDUZIONE PREVISTA;LA SUPERFICE ABUSIVA CONDONATA E’ IN ESIBERO RISPETTO AGLI INDICI E PARAMETRI DI ZONA ALLO STATO VIGENTI.
QUESITO:
E’ POSSIBILE OGGI OTTENERA LA VARIAZIONE D’USO DELL APORZIONE COMPUATA AL 60%, OTTENENDO UNA NUOVA DESTINAZIONE CON CATEGORIA SUPERIORE COMPUTABILE AL 100%?
ESEMPIO SUPERFICI CONDONATA “GARAGE – DEPOSITO”; PUO’ ERSSERE TRASFORMATO INA ABITAZIONE O ALTRTA DESTINAZIONE PRINCIPALE?

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Claudio Valeri

Gentile Gianlugi,
ancora grazie per aver posta la puta pubblicazione su Partecipata.

Come sa, procederemo a:

  1. Condivideremo la sua richiesta con tutti i Suoi colleghi di ogni Comune Italiano, al fine di farli “atterrare” nella discussione.
  2. Chiederle di condividere la sua pubblicazione/registrazione su Partecipata, con i suoi colleghi, al fine di accellerare il processo di unione di esperienze.
  3. Attendere che le nostre professionalità giuridico-amministrative risponderanno al quesito posto in tempi coerenti

Per qualsiasi altra informazione, resto a sua completa disposizione,anche telefonicamente.

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
cell:324 0485054

Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
In generale, la sanatoria ottenuta con la Legge 47/1985 non consente la modifica successiva della destinazione d’uso dell’immobile condonato, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni.
Nel caso specifico, la possibilità di ottenere la variazione d’uso per la porzione di superficie computata al 60% come accessoria non residenziale dipende da diversi fattori, tra cui:

  • Le normative urbanistiche vigenti al momento della richiesta di variazione: è necessario verificare se le norme urbanistiche attuali consentono il cambio di destinazione d’uso per la tipologia di immobile e la zona in questione.
  • Le caratteristiche originarie dell’immobile condonato: è importante accertare se la porzione accessoria in questione sia effettivamente stata realizzata come tale all’origine o se si tratti di un’opera abusiva successiva.
  • La documentazione relativa al condono: è fondamentale verificare la completa regolarità del condono edilizio ottenuto con la Legge 47/1985, comprese le oblazioni versate e la congruità dei calcoli effettuati.

In aggiunta a quanto sopra, è utile precisare che:

  • La sanatoria ottenuta con la Legge 47/1985 non sana automaticamente le irregolarità edilizie, ma le congela nello stato in cui si trovano al momento della presentazione della domanda di condono.
  • La variazione d’uso di un immobile condonato potrebbe comportare l’obbligo di adeguare l’immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e risparmio energetico.
  • L’ottenimento della variazione d’uso è subordinato al rilascio di un nuovo titolo edilizio, per il quale è necessario presentare un progetto completo redatto da un professionista abilitato.

Per concludere, la possibilità di ottenere la variazione d’uso per un immobile condonato con la Legge 47/1985 dipende da una serie di fattori complessi che devono essere valutati attentamente.
Chiramente non è un parere vincolante ma solo un altro punto di vista!
Un caro saluto

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

ediliziaprivata_1

Buon giorno, la vicenda è interessante e guardando un po’ in rete i pareri sono discordanti. Penso a mio parere che di base le norme locali debbano permettere il cambio e la destinazione che si vuole ottenere, altra cosa è la questione del condono. Un sito riporta però alcune sentenze che sembra permettano il cambio di destinazione d’uso: Tar Toscana (Sezione III, 2 maggio 2014 n. 675) in senso lato anche la sentenza della Consiglio di Stato n. 4267/2016. Sentenza più prudente Tar Puglia Lecce (Sez. III, Sent. 14-01-2011, n. 61). E’ Complesso, ma interessante.

ediliziaprivata_1

Sembra ci siano anche sentenze che dicono siano illegittime le norme comunali che limitino gli immobili condonati per il solo fatto di esserlo Corte Costituzionale n. 529/1995 e 238/2000, Consiglio di Stato n. 5358/2016 e TAR Abruzzo I n. 445/2008. Bisognerebbe leggersi tutto e cercare di capire. 

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