UN IMMOBILE E’ STATO CONDONATO CON REGOLARE CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA EX LEGE 47/1985; UNA PARTE DELLA SUPERFICIE CONDONATA E’ STATA COMPUTATA AL 60% IN QUANTO SUPERFICIE ACCESSORIA NON RSIDENZIALE, RAPPORTANDO LA RELATIVA OBLAZIONE ALLA RIDUZIONE PREVISTA;LA SUPERFICE ABUSIVA CONDONATA E’ IN ESIBERO RISPETTO AGLI INDICI E PARAMETRI DI ZONA ALLO STATO VIGENTI.
QUESITO:
E’ POSSIBILE OGGI OTTENERA LA VARIAZIONE D’USO DELL APORZIONE COMPUATA AL 60%, OTTENENDO UNA NUOVA DESTINAZIONE CON CATEGORIA SUPERIORE COMPUTABILE AL 100%?
ESEMPIO SUPERFICI CONDONATA “GARAGE – DEPOSITO”; PUO’ ERSSERE TRASFORMATO INA ABITAZIONE O ALTRTA DESTINAZIONE PRINCIPALE?
VARIAZIONE D’USO VERTICALE (ART. 23-TER D.P.R. 380/2001) IMMOBILE CONDONATO
Gentile Gianlugi,
ancora grazie per aver posta la puta pubblicazione su Partecipata.
Come sa, procederemo a:
Per qualsiasi altra informazione, resto a sua completa disposizione,anche telefonicamente.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
cell:324 0485054
Gentile Gianluigi,
In generale, la sanatoria ottenuta con la Legge 47/1985 non consente la modifica successiva della destinazione d’uso dell’immobile condonato, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni.
Nel caso specifico, la possibilità di ottenere la variazione d’uso per la porzione di superficie computata al 60% come accessoria non residenziale dipende da diversi fattori, tra cui:
In aggiunta a quanto sopra, è utile precisare che:
Per concludere, la possibilità di ottenere la variazione d’uso per un immobile condonato con la Legge 47/1985 dipende da una serie di fattori complessi che devono essere valutati attentamente.
Chiramente non è un parere vincolante ma solo un altro punto di vista!
Un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Buon giorno, la vicenda è interessante e guardando un po’ in rete i pareri sono discordanti. Penso a mio parere che di base le norme locali debbano permettere il cambio e la destinazione che si vuole ottenere, altra cosa è la questione del condono. Un sito riporta però alcune sentenze che sembra permettano il cambio di destinazione d’uso: Tar Toscana (Sezione III, 2 maggio 2014 n. 675) in senso lato anche la sentenza della Consiglio di Stato n. 4267/2016. Sentenza più prudente Tar Puglia Lecce (Sez. III, Sent. 14-01-2011, n. 61). E’ Complesso, ma interessante.
Sembra ci siano anche sentenze che dicono siano illegittime le norme comunali che limitino gli immobili condonati per il solo fatto di esserlo Corte Costituzionale n. 529/1995 e 238/2000, Consiglio di Stato n. 5358/2016 e TAR Abruzzo I n. 445/2008. Bisognerebbe leggersi tutto e cercare di capire.
A mio avviso non è in discussione la possibilità di consentire la variazione d’uso, atteso che il presuppòosto è che sia consentito dalle normke e che gli immobili condonati sono parificati a quelli legittimi; la questione è: se il condono ha legittimato una costruzione in esubero di indici e parametri, prev edendo tra le parti condonate in esubero una superficie non residenziale, per la quale è stata versata un’oblazione con riduzione al 60%; può oggi concedersi la variazione d’uso di tale porzione da locali accessori a locali di abitazione principale, premesso che semprea ad oggi tale porzione non sarebbe autorizzabile dalle norme in quanto in esubero diindici e paramteri? il condono rimane sempre una legge speciale che legittima e cristallizza la situazione condonata, ma non può consentire ulteriori aggravi del carico urbanistico;