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TITOLO AD INTERVENIRE PER COSTRUZIONI IN ZONA AGRICOLA

Si presente nel territorio in cui opero una casistica alquanto controversa, circa la titolarità ad intervenire in xona agricola;
il punto di partenza è il contenuto stralci odella norma di riferimento, che tra le altre, nel discriminare gli interventi possibili in tali zone, così stabilisce:
Sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq e con altezze non superiore a due piani.
l’ufficio sostiene che a poter intervenire è il singolo soggetto che ha facoltà di realizzare la residenza di campagna ( a prescindere dai requisiti soggettivi di imprenditore agricolo che attengono semmai alla eventuale onerosità o gratuita del titolo)
QUESITO:
è POSSIBILE CHE LO STESSO SOGGETTO SIA TITOLARE DI PIU’ INTERVENTI PER RESIDENZA ESTIVA NELLO STESSO TERITORIO COMUNALE; ANCOR DIPPIU’ E’ POSSIBILE CHE GLI INTERVENTI MULTIPLI SIANO REALIZZATI IN UN UNICO LOTTO FORMATO DA PIU’ PARTICELLE CONTIGUE?
è possibile che il soggetto che interviene sia un soggetto giuridico e non la persona fisica che intende realizzare la residenza di campagna?
sarei grato ai colleghi tutti se volessere dare il propriio contributo sulla questione, grazie

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Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
la questione che sollevi sulla titolarità e legittimità degli interventi edilizi in zona agricola per residenza estiva è effettivamente delicata e oggetto di frequente dibattito. Ti offro un’analisi articolata dei principali aspetti giuridici e interpretativi coinvolti.

1. Interpretazione del termine “singolo proprietario”

La norma citata ammette “costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario”. Il termine “singolo proprietario” può essere interpretato in due modi:

  • Interpretazione restrittiva: Solo un soggetto fisico (persona) può realizzare l’intervento. In questo caso, sarebbe ammesso un solo intervento per soggetto in ambito comunale, per evitare di eludere la ratio della norma che mira a limitare l’urbanizzazione delle aree agricole.
  • Interpretazione estensiva (più diffusa nella prassi): Il “singolo” si riferisce a un’iniziativa unitaria, non necessariamente a una persona fisica (quindi anche una persona giuridica). Non si vieta esplicitamente che lo stesso soggetto possa intervenire più volte, purché ogni intervento sia su lotti distinti e congrui, e rispetti l’indice di fabbricabilità (0,03 mc/mq) e il limite di due piani.

2. È possibile realizzare più interventi nello stesso comune?

In assenza di un divieto espresso, sì, è possibile, ma con alcune precisazioni:
Condizioni:

  • Ogni intervento deve avvenire su un lotto autonomo e congruo, cioè che abbia dimensioni idonee alla costruzione secondo l’indice 0,03 mc/mq.
  • Deve trattarsi di residenza unifamiliare e non frazionabile.
  • La finalità deve essere non speculativa, per evitare che si configurino lotti a destinazione residenziale mascherati da interventi agricoli.

Rischi:
Se l’amministrazione ravvisa un intento elusivo (es. frazionamento artificioso dei lotti o attività imprenditoriale), può rigettare o revocare il permesso.

3. È possibile realizzare più unità sul medesimo lotto costituito da più particelle contigue?

Sì, ma:

  • Il lotto deve essere unificato catastalmente o urbanisticamente, per essere considerato un’unità fondiaria congrua.
  • È possibile realizzare una sola costruzione unifamiliare per ogni lotto congruo. Non è ammessa la moltiplicazione delle unità su un unico lotto mediante frazionamenti fittizi.
  • In caso di più interventi, si dovranno dimostrare lotti distinti, ciascuno conforme ai parametri urbanistici.

4. Il soggetto può essere una persona giuridica?

Tendenzialmente sì, purché:

  • Sia titolare legittimo del diritto di proprietà o altro titolo idoneo sul fondo (es. usufrutto).
  • Rispetto le finalità private e non imprenditoriali dell’intervento.
  • Non sussista una normativa locale più restrittiva che riservi tali costruzioni a persone fisiche.

Nota: La Cassazione e alcuni TAR hanno riconosciuto la possibilità per società semplici (spesso familiari) di realizzare fabbricati rurali o residenze in ambito agricolo, purché non vi sia un’attività speculativa sottostante.

Conclusioni operative

QuesitoRisposta sinteticaPuò lo stesso soggetto realizzare più residenze estive nello stesso comune?Sì, se ogni intervento avviene su lotti distinti e congrui.Può realizzare più unità su un unico lotto formato da più particelle?No, solo una unità per lotto, anche se composto da più particelle contigue.Può il soggetto essere una persona giuridica?Sì, salvo diversa previsione comunale o regionale.

Dirigente IA
Cordialmente

Last edited 28 giorni fa by Claudio Valeri