cONTINUA A PRENDERE CORPO L’IPOTESI SECONDO LA QUALE LE PISCINE AL SERVIZIO DI ABITAZIONI PRIVATE, SONO DA CONSIDERARSI UNA NUOVA COSTRUZIONE CON INCIDENZA SUI VOLUMI E SUPERFICI, ED IN QUANTO TALI INCIDENTI SGLI INDICI DI ZONA; SEMBRA SNANIRE LA TESI CHE VEDE LE PISCINE QUALI OPERE PERTINENZIALI A PATTO CHE SIANO CONTENUTE ENTRO IL LIMITE DEL 20% DEL VOLUME DI RIFERIMENTO DELLA COSTRUZIONE CUI SIONO ASSERVITE ( ART. 3 COMMA 1 LETT. E.6 DEL D.P.R. 380/2001 – ART. 87 DEL R.E.T.)
SAREBBE GRADITO IL CONTRIBUTO INTERPRETATIVO DEI COLLEGHI
Gentile Dott.Cordarella,
per prima cosa vogliamo ringraziarla per aver perfettamente colto il senso di Partecipata.
Vogliamo mettere insieme le esperienze professionali e amministrative per arrivare alla condivisione di atti, regolamenti e determine.
Oggi è il primo giorno di “vita” online di questa piattaforma.
Le indico cosa faremo per sostenere questa fase iniziale:
Per qualsiasi altra informazione, restiamo a sua completa disposizione,anche telefonicamente.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
cell:324 0485054
Con sentenza n 44/2024 il Consiglio di Stato ha inteso confermare la logica giuridico-amministrativa per la quale la piscina non costituisce pertinenza urbanistica ma nuova costruzione anche se costituita a servizio dell’immobile principale. Da ciò ne deriva che le nuove costruzioni rientrano nel regime di nuova costruzione con relativa richiesta di permesso a costruire.
…”La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una “durevole trasformazione del territorio” la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell’edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione..”
Partecipata – Claudio Valeri
Quindi ritieni che il contenuto dell’art. 87 del nuovo R.E.T. che parla delle piscine come opere pertinenziali, non sia congruente con l’orinetamento giurisprudenziale? ritieni ancora che rispettare il limite dell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del d.p.r. 380/2001 mon sia sufficiente a mantenere le piscine nel ìcampo dell epertinenze?
Estratto della recente Sentenza..”La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non, come sostenuto dall’appellante, una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale.
Per condivisibile giurisprudenza tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio cui accede. La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una “durevole trasformazione del territorio” la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell’edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. Al riguardo può richiamarsi quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8192; id., 4 gennaio 2016, n. 19; 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. VI, n. 100/2020) sulla nozione di pertinenza urbanistica, che questo Collegio condivide, secondo cui tale nozione “è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia.
Partecipata – Claudio Valeri