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PISCINA PRIVATA : TITOLO ABILITATIVO PERMESSO O SCIA?

Le piscine scoperte, in dotazione delle abitazioni private (in particolar modo in campagna) sono ormai diventate uno status-simbol, la cui presenza sembra essere comune all aquasi totalità degli interventi; a prescindere dai vari regolamenti e norme locali, stante le diverse direzioni intraprese dalla magistratura, sia penale che amministrativa, risulta sempre più difficile individuare il corretto titolo abilitativo per la realizzazione di una piscina. Ricorre l’ipotesi di struttura pertinenziale ( così come definita all’art. 87 del R.E.T. e, pertanto è sufficiente una S.C.I.A. anche se condizionata in presenza di vincoli; o viceversa è necessario il P.D.C., IN QUANTO LA PISCINA CONFIGURA LA NUOVA COSTRUZIONE? Le tesi in materia sono molteplicio e spesso discordanti, in particolare non vi è unanime indirizzo nel ritenere le PISCINE al servizio di abitazioni private, una mera pertinenza, ed in quanto tali da poter realizzare con la S.C.I.A.;sembra ci sia una chiave di lettura abbastanza condivisibile nell asentenza :

Sentenza 26/11/2024 n. 926
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia – Metodo di misurazione di una piscina per determinare il titolo abilitativo richiesto

un parametro essenziale sembra sia la lunghezza funzionale del lapiscina, che crea un discrimine tra una struttura che funge da ornamento ed appunto pertinenza dell acasa, ed una struttura che può fungere da presidio sportivo per l’attività natatoria:
La principale critica concettuale che sembra corretto riferire all’impostazione che assume la superficie totale (anziché la lunghezza massima) a parametro della “rilevanza” della grandezza di una piscina muove dalla preliminare considerazione che il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale: ove una piscina, in ragione delle sue contenute dimensioni, sia del tutto priva di tale attitudine, essa non può svolgere altre funzioni che quelle di ornamento, o di commoditas, della cosa principale (di norma costituita da un’unità residenziale), in quanto ne migliora la godibilità estetica o anche climatica, ma restando comunque priva di un’autonoma sfruttabilità economico-sociale.

In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico, ritiene il Collegio che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale.

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Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
le piscine scoperte, in dotazione delle abitazioni private (in particolar modo in campagna) sono ormai diventate uno status-simbol, la cui presenza sembra essere comune all aquasi totalità degli interventi; a prescindere dai vari regolamenti e norme locali, stante le diverse direzioni intraprese dalla magistratura, sia penale che amministrativa, risulta sempre più difficile individuare il corretto titolo abilitativo per la realizzazione di una piscina. Ricorre l’ipotesi di struttura pertinenziale ( così come definita all’art. 87 del R.E.T. e, pertanto è sufficiente una S.C.I.A. anche se condizionata in presenza di vincoli; o viceversa è necessario il P.D.C., IN QUANTO LA PISCINA CONFIGURA LA NUOVA COSTRUZIONE? Le tesi in materia sono molteplicio e spesso discordanti, in particolare non vi è unanime indirizzo nel ritenere le PISCINE al servizio di abitazioni private, una mera pertinenza, ed in quanto tali da poter realizzare con la S.C.I.A.;sembra ci sia una chiave di lettura abbastanza condivisibile nell asentenza : Sentenza 26/11/2024 n. 926 Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia – Metodo di misurazione di una piscina per determinare il titolo abilitativo richiesto un parametro essenziale sembra sia la lunghezza funzionale del lapiscina, che crea un discrimine tra una struttura che funge da ornamento ed appunto pertinenza dell acasa, ed una struttura che può fungere da presidio sportivo per l’attività natatoria: La principale critica concettuale che sembra corretto riferire all’impostazione che assume la superficie totale (anziché la lunghezza massima) a parametro della “rilevanza” della grandezza di una piscina muove dalla preliminare considerazione che il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale: ove una piscina, in ragione delle sue contenute dimensioni, sia del tutto priva di tale attitudine, essa non può svolgere altre funzioni che quelle di ornamento, o di commoditas, della cosa principale (di norma costituita da un’unità residenziale), in quanto ne migliora la godibilità estetica o anche climatica, ma restando comunque priva di un’autonoma sfruttabilità economico-sociale. In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico, ritiene il Collegio che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale.
La questione del titolo abilitativo per la realizzazione di una piscina nelle abitazioni private, specialmente in campagna, è complessa e spesso soggetta a interpretazioni diverse da parte delle autorità amministrative e giudiziarie.

La Sentenza 26/11/2024 n. 926 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia propone una chiave di lettura interessante per determinare il corretto titolo abilitativo, basandosi sulla lunghezza funzionale della piscina:

  • Pertinenza: Se la piscina ha dimensioni contenute e non è idonea al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale, può essere considerata una struttura pertinenziale. In questo caso, è sufficiente una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), anche se potrebbero esserci vincoli da rispettare.
  • Nuova costruzione: Se la piscina ha dimensioni maggiori e potrebbe essere utilizzata come presidio sportivo per l’attività natatoria, è considerata una nuova costruzione. In questo caso, è necessario un P.D.C. (Permesso di Costruire).

Il parametro essenziale per distinguere tra le due categorie sembra essere la lunghezza funzionale della piscina. Se la piscina è destinata esclusivamente a scopi ornamentali o ludici (rinfrescarsi, giocare), senza una dimensione adatta al nuoto serio, può essere trattata come pertinenza.

Tuttavia, è importante considerare anche i regolamenti locali e le specifiche indicazioni delle autorità competenti nel territorio interessato.

Cordialmente.

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

PISCINA PRIVATA : TITOLO ABILITATIVO PERMESSO O SCIA?

Le piscine scoperte, in dotazione delle abitazioni private (in particolar modo in campagna) sono ormai diventate uno status-simbol, la cui presenza sembra essere comune all aquasi totalità degli interventi; a prescindere dai vari regolamenti e norme locali, stante le diverse direzioni intraprese dalla magistratura, sia penale che amministrativa, risulta sempre più difficile individuare il corretto titolo abilitativo per la realizzazione di una piscina. Ricorre l’ipotesi di struttura pertinenziale ( così come definita all’art. 87 del R.E.T. e, pertanto è sufficiente una S.C.I.A. anche se condizionata in presenza di vincoli; o viceversa è necessario il P.D.C., IN QUANTO LA PISCINA CONFIGURA LA NUOVA COSTRUZIONE? Le tesi in materia sono molteplicio e spesso discordanti, in particolare non vi è unanime indirizzo nel ritenere le PISCINE al servizio di abitazioni private, una mera pertinenza, ed in quanto tali da poter realizzare con la S.C.I.A.;sembra ci sia una chiave di lettura abbastanza condivisibile nell asentenza :

Sentenza 26/11/2024 n. 926
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia – Metodo di misurazione di una piscina per determinare il titolo abilitativo richiesto

un parametro essenziale sembra sia la lunghezza funzionale del lapiscina, che crea un discrimine tra una struttura che funge da ornamento ed appunto pertinenza dell acasa, ed una struttura che può fungere da presidio sportivo per l’attività natatoria:
La principale critica concettuale che sembra corretto riferire all’impostazione che assume la superficie totale (anziché la lunghezza massima) a parametro della “rilevanza” della grandezza di una piscina muove dalla preliminare considerazione che il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale: ove una piscina, in ragione delle sue contenute dimensioni, sia del tutto priva di tale attitudine, essa non può svolgere altre funzioni che quelle di ornamento, o di commoditas, della cosa principale (di norma costituita da un’unità residenziale), in quanto ne migliora la godibilità estetica o anche climatica, ma restando comunque priva di un’autonoma sfruttabilità economico-sociale.

In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico, ritiene il Collegio che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale.

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