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PISCINA: PERTINENZA O NUOVA COSTRUZIONE?

Sembra prendere ulteriore corpo il confine che delimita la costruzione di una piscina, al fine di considerarla una mera pertinenza della costruzione cui è asservita, o viceversa una nuova costruzione; ad oggi sembra unanime l’indirizzo giurisprudenziuale, secondo il quale le piscine di modeste dimensioni possono essere assimilate al regime delle pertinenze e pertanto non necessitare di un preventivo rilascio del P.D.C.; tale principio è riconducibile al rispetto del copncetto di pertinenza contenuto nell’art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. 380/2001 (VEDI ANCHE ART. 87 DEL r.e.t.); con la sedntenza TAR SICILIA 288/2025, il tribunale ha affinato in maniera analitica il concetto di PISCINA DI PERTINENZA non utilizzabile a fini natatori, concludendo che non può concretizzarsi l’attività natatoria se lo sviluppo del percorso massimo all’interno della vasca non sia superiore a mt. 12, considerando la diagonale maggiore in caso di geometrie rettangolari, o il massimo diametro in caso di vasce a sviluppo circolare o curvilineo.

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Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
La questione della classificazione di una piscina come pertinenza o nuova costruzione è un tema dibattuto e in continua evoluzione nella giurisprudenza italiana. Come hai correttamente osservato, l’orientamento prevalente tende a considerare le piscine di modeste dimensioni come pertinenze, purché siano destinate ad un uso esclusivo del fabbricato principale e non alterino in modo significativo il carico urbanistico.

Riferimenti normativi

  • Art. 3, comma 1, lett. e.6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia): Definisce le pertinenze come opere di minor entità che non sono suscettibili di un autonomo utilizzo e che sono funzionali all’edificio principale.
  • Art. 87 del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.): Disciplina le modalità di realizzazione delle pertinenze, prevedendo un regime semplificato rispetto alle nuove costruzioni.

Sentenza TAR Sicilia 288/2025

La sentenza citata rappresenta un’importante evoluzione nella definizione del concetto di “piscina di pertinenza”. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha introdotto un criterio dimensionale oggettivo, stabilendo che la piscina non può essere considerata pertinenziale se lo sviluppo del percorso massimo all’interno della vasca supera i 12 metri. Questo parametro, misurato sulla diagonale maggiore in caso di vasche rettangolari o sul diametro massimo in caso di vasche circolari o curvilinee, mira a distinguere le piscine destinate al mero svago da quelle utilizzabili per attività natatorie.

Implicazioni pratiche

La sentenza del TAR Sicilia, pur essendo un provvedimento specifico, potrebbe influenzare le future decisioni giurisprudenziali in materia. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alle dimensioni della piscina e alle sue caratteristiche costruttive per evitare contestazioni da parte delle autorità competenti.

Considerazioni aggiuntive

  • Destinazione d’uso: La piscina deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e non può essere adibita ad attività natatorie o di balneazione a scopo di lucro.
  • Dimensioni e localizzazione: Le dimensioni della piscina devono essere contenute e proporzionate all’edificio principale. La sua ubicazione ideale è in prossimità dell’abitazione, in un’area pertinenziale e non in zone paesaggisticamente vincolate.
  • Impatto urbanistico: La realizzazione della piscina non deve comportare un aumento significativo del carico urbanistico, inteso come consumo di suolo, aumento del traffico o altre alterazioni del territorio.

Un caro saluto

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Last edited 1 mese fa by Claudio Valeri
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