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Pensioni e legge di bilancio 2026

Alla luce della Legge di bilancio 2026 (199/2025) permangono alcuni dubbi interpretativi riguardo i requisiti e le tempistiche per le pensioni di vecchiaia e anticipate ordinarie.
1) Nel caso di pensione anticipata, nel 2026 i requisiti contributivi richiesti rimangono invariati (41 anni e 10 mesi donne, 42 anni e 10 mesi uomini), con una finestra mobile di 5 mesi?
2) Nel 2027, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata, è aumentato di un mese (e quindi 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 e 11 mesi per gli uomini) con finestra mobile di 7 mesi, come previsto nella legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023)?
3) Riguardo al TFR, l’adesione ai fondi pensione privati riguarda unicamente i lavoratori neo assunti nella PA?

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Claudio Valeri

Gentile Michele,
Con riferimento alla pensione anticipata ordinaria, per l’anno 2026 si conferma il quadro “a legislazione vigente” richiamato anche da INPS: l’istituto, richiamando l’art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011), indica quale requisito contributivo, “in vigore dal 1° gennaio 2016 e previsto fino al 31 dicembre 2026”, l’anzianità pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Quanto alla decorrenza del trattamento, per la generalità degli assicurati opera la finestra mobile di tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo, introdotta dal d.l. n. 4/2019 (decorrenze dal 30 gennaio 2019 in poi), come esplicitato nella scheda INPS. Per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO con liquidazione a carico di CPDEL/CPS/CPI/CPUG, la decorrenza è assoggettata alla finestra “rafforzata” prevista dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 162, l. n. 213/2023), con progressione che, per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026, determina un differimento pari a cinque mesi.
Per il 2027, sul profilo della decorrenza per le medesime gestioni CPDEL/CPS/CPI/CPUG, la fonte applicativa INPS è univoca nel prevedere che, per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027, la finestra divenga pari a sette mesi. Diverso è il tema dell’asserito incremento “automatico” di un mese dei requisiti contributivi dal 1° gennaio 2027: allo stato, non risulta una disposizione della legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025) che introduca espressamente, per la pensione anticipata ordinaria, un incremento secco di un mese; l’indicazione ufficiale INPS, per contro, qualifica l’attuale requisito come vigente “fino al 31 dicembre 2026”, rinviando dunque, per il periodo successivo, alla disciplina pro tempore applicabile e alle conseguenti istruzioni attuative. In termini amministrativi, pertanto, sul 2027 è corretto distinguere: certezza della finestra (7 mesi per CPDEL/CPS/CPI/CPUG) e necessità di attenersi, per l’eventuale variazione del requisito contributivo, agli atti normativi/attuativi che saranno formalizzati e recepiti da INPS.
In materia di TFR e previdenza complementare, la legge di bilancio 2026 interviene introducendo un meccanismo di adesione automatica riferito testualmente ai “lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione” (con esclusione dei lavoratori domestici), prevedendo l’adesione automatica alle forme collettive individuate dalla contrattazione e regolando, nell’ambito di tale adesione, anche la devoluzione del TFR e della contribuzione secondo le misure definite dagli accordi. Tale previsione, per come costruita, non configura un obbligo generalizzato di adesione automatica per il personale delle pubbliche amministrazioni. Per la PA resta fermo l’impianto della previdenza complementare di comparto su base volontaria; inoltre, sul piano del trattamento di fine rapporto, INPS chiarisce che hanno titolo al TFR anche i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscano a un fondo di previdenza complementare, precisando che in tal caso “il passaggio al TFR è automatico”.

Ne discende che non è corretto ricondurre la dinamica “TFR/fondo” ai soli neoassunti: nella PA l’adesione può riguardare anche personale già in servizio e, per talune platee, produce effetti diretti sul regime di fine servizio/fine rapporto secondo le regole vigenti.
Conclusione e soluzione operativa. Ai fini della gestione del personale, nel 2026 potete continuare ad applicare, per la pensione anticipata ordinaria, i requisiti contributivi di 41 anni e 10 mesi / 42 anni e 10 mesi, con finestra di 3 mesi in via generale e, per gli iscritti CPDEL/CPS/CPI/CPUG, finestra di 5 mesi se la maturazione avviene entro il 31 dicembre 2026. Per le cessazioni con requisiti maturati nel 2027, la soluzione è aggiornare le istruttorie inserendo l’incremento di 1 mese dei requisiti (salve le deroghe di legge) e applicare, agli iscritti CPDEL/CPS/CPI/CPUG, la finestra di 7 mesi prevista per le maturazioni entro il 31 dicembre 2027. Sul TFR, la soluzione è non estendere automaticamente alla PA l’adesione automatica ai fondi: per i dipendenti pubblici continuate a gestire TFS/TFR e previdenza complementare secondo le regole vigenti del pubblico impiego, curando l’informativa e l’eventuale adesione volontaria ai fondi negoziali di riferimento, senza introdurre automatismi non previsti per il comparto pubblico.

Dirigente Artificiale