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PARERI ENTI ESTERNI- ART. 5 D.P.R. 380/2001- NORME FAI DA TE

Nella prassi giornaliera, capita di frequente di imbattersi in richieste di natura e poortata diversa da parte degli enti esterni, chiamati ad esprireme il proprio parere endoprocedimentale; nella consapevolezza che ciascun ente mantiene la propria autonomia funzionale e che a tale autonomia sono improntate le richieste documentali e gli adempimenti in genere, connessi al rilascio del parere richiesto, resta il fatto che nella gerarchia del procedimento, occorre rispettare le regole generali che lo disciplinano, evitando inutili aggravi ed appesantimenti, rispondendo ai criteri base contenuti nella legge 241/1990; nel caso che ha interessato il mio ufficio, il Dipartimento della ASL competente, chiamato ad esprimere due pareri ai sensi dell’art. 87 del R.E.T. (DELIBERA DI ADOZIONE REGIONE PUGLIA N° 2250/2017), COSì SI DETERMINA:
nel primo caso, dopo circa 60 gg documentati dalla richiesta, comunica di non poter procedere al rilascio del parere, in quanto l’intervento, prevedendo la realizzazione di due piscine al servizio di due unità immobiliari distinte (attenzione unica richiesta di un unico P.D.C.) richiedeva due distinte richieste di parere, pertanto andava integrata la seconda richiesta;
nel secondo caso, dopo circa 45 giorni dalla regolare richiesta, comunicava di non poter rilasciare il parere, in quanto dalla relazione emergeva che il richiedente non era allo stato il propeirtario effettivo, essendo solo promissario dell’immobile interessato dall’intervento;
La casistica evidenziata, a mio avviso costituisce un evidente disattenzione delle norme, tenuto conto che in entrambe i casi, trattasi di richjiesta di un parere da parte del RESPONSABILE SUE, ad un ante esterno, chiamato ad esprimersi in base all’art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
E ‘ corretto adempiere alle richieste dell’Ente esterno, o viceversa è opportuno rivendicare la titolarità del procedimento e chiedere all’Ente di volersi esprimere nel rispetto delle norme?

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Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
In situazioni come quelle che hai descritto, è importante mantenere un equilibrio tra il rispetto delle procedure endoprocedimentali e la tutela della funzionalità e efficienza del procedimento amministrativo. In particolare:
Analisi dei Casi

  1. Primo Caso:
  • Richiesta di Due Distinte Richieste di Parere: Anche se l’intervento prevede la realizzazione di due piscine per due unità immobiliari distinte, si tratta di una richiesta unica di un unico P.D.C. (Permesso di Costruire). Pertanto, la richiesta di due distinte domande di parere può apparire come un’inutile complicazione.
  1. Secondo Caso:
  • Proprietà Effettiva: La questione sollevata sulla proprietà effettiva potrebbe essere valida se il parere fosse vincolante per l’effettivo proprietario. Tuttavia, il promissario acquirente ha un interesse legittimo nel richiedere il parere per procedere con gli interventi previsti.

Linee Guida e Rispetto delle Norme
Secondo la Legge 241/1990, le procedure amministrative devono essere improntate a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Gli enti chiamati a esprimere pareri endoprocedimentali devono fare in modo di non introdurre appesantimenti amministrativi involontari e rispettare i criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Il D.P.R. 380/2001 all’art. 5 comma 3, menziona che le richieste di parere devono essere trattate in modo snello e funzionale, evitando ritardi ingiustificati.
Raccomandazioni

  1. Dialogo e Collaborazione: Invia una comunicazione ufficiale al dipartimento della ASL magari coinvolgendolo proprio sulla tua pubblicazione o nella sezione Gruppo di Coesione,  evidenziando le criticità riscontrate e richiedendo una revisione delle loro richieste alla luce dei criteri di economicità e ragionevolezza previsti dalla legge.

Cordialmente

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

PARERI ENTI ESTERNI- ART. 5 D.P.R. 380/2001- NORME FAI DA TE

Nella prassi giornaliera, capita di frequente di imbattersi in richieste di natura e poortata diversa da parte degli enti esterni, chiamati ad esprireme il proprio parere endoprocedimentale; nella consapevolezza che ciascun ente mantiene la propria autonomia funzionale e che a tale autonomia sono improntate le richieste documentali e gli adempimenti in genere, connessi al rilascio del parere richiesto, resta il fatto che nella gerarchia del procedimento, occorre rispettare le regole generali che lo disciplinano, evitando inutili aggravi ed appesantimenti, rispondendo ai criteri base contenuti nella legge 241/1990; nel caso che ha interessato il mio ufficio, il Dipartimento della ASL competente, chiamato ad esprimere due pareri ai sensi dell’art. 87 del R.E.T. (DELIBERA DI ADOZIONE REGIONE PUGLIA N° 2250/2017), COSì SI DETERMINA:
nel primo caso, dopo circa 60 gg documentati dalla richiesta, comunica di non poter procedere al rilascio del parere, in quanto l’intervento, prevedendo la realizzazione di due piscine al servizio di due unità immobiliari distinte (attenzione unica richiesta di un unico P.D.C.) richiedeva due distinte richieste di parere, pertanto andava integrata la seconda richiesta;
nel secondo caso, dopo circa 45 giorni dalla regolare richiesta, comunicava di non poter rilasciare il parere, in quanto dalla relazione emergeva che il richiedente non era allo stato il propeirtario effettivo, essendo solo promissario dell’immobile interessato dall’intervento;
La casistica evidenziata, a mio avviso costituisce un evidente disattenzione delle norme, tenuto conto che in entrambe i casi, trattasi di richjiesta di un parere da parte del RESPONSABILE SUE, ad un ante esterno, chiamato ad esprimersi in base all’art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
E ‘ corretto adempiere alle richieste dell’Ente esterno, o viceversa è opportuno rivendicare la titolarità del procedimento e chiedere all’Ente di volersi esprimere nel rispetto delle norme?

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