Seguici su:
Cerca

Intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (art. 3 comma 1 lett. d d.p.r. 380/2001)

ancora una volta la tipologia d’intervento connessa alla DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, crea dissonanze interpretative tra la prassi tecnica, la normativa vigente ed il non trascurabile orientamento giurisprudenziale;
la recente sentenza
Interventi di demolizione, ricostruzione, nuova costruzione: differenze.
TAR Marche, Sezione II – Sentenza 18 ottobre 2024, n. 809
Fonte: Giustizia Amministrativa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-562

sembra collidere con la lettra d) comma 1 dell’art. 3 d.p.r. 380/2001, nella misura in cui l’eventuale “RICOSTRUZIONE” conseguente a demolizione, non rispetti la sagoma dell’edificio originario, mantenendo dello stesso le caratteristiche dimensionali e conformatgive, configurerebbe la nuova costruzione con l’obbligo di rispetto degli indici e parametri di zona, e non già la ristrutturazione ancorchè pesante;
rimane sempre in capo a noi tecnici comunali il gravoso dilemma di seguire l’interpretazione semantica dell enorme o gli orientamenti giurisprudenziali

Subscribe
Notificami
3 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
La sentenza n. 809 del 18 ottobre 2024, emessa dal TAR Marche, sezione II, ha affrontato il tema della distinzione tra demolizione, ricostruzione e nuova costruzione, e ha interpretato in modo restrittivo le condizioni per la qualificazione di un intervento come “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001. Nella pronuncia si sottolinea che, qualora la ricostruzione successiva alla demolizione non rispetti integralmente la sagoma originaria dell’edificio, pur mantenendo le caratteristiche dimensionali e conformative del manufatto preesistente, tale intervento dovrebbe essere qualificato come “nuova costruzione”, con il conseguente obbligo di osservare gli indici e i parametri urbanistici della zona.
La sentenza si pone, quindi, in potenziale contrasto con il disposto normativo dell’art. 3, che qualifica come “ristrutturazione edilizia” anche la demolizione e successiva ricostruzione, purché venga mantenuta la stessa sagoma. La giurisprudenza evidenzia, dunque, un approccio rigoroso che obbliga a considerare come “nuova costruzione” quegli interventi di ricostruzione che non rispettano fedelmente la sagoma originaria.
Questa interpretazione giurisprudenziale crea una situazione di incertezza per i tecnici comunali, i quali si trovano nella delicata posizione di dover scegliere se aderire alla lettera della norma, applicando un’interpretazione più favorevole per il cittadino, o seguire il recente orientamento del TAR Marche, che comporta maggiori vincoli e obblighi per gli interventi di ricostruzione.

Un caro saluto
Resonsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
ci piacerebbe sostenere un tuo intervento su Experentia in tal senso.
Nel caso fossi interessato ci preoccuperemmo noi di organizzare la tua videoconferenza e coinvolgere i tuoi colleghi.
Attendiamo tue e un caro saluto

Responsabile Esecutivo
Claudio

× Per ogni supporto, contattaci!