ancora una volta la tipologia d’intervento connessa alla DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, crea dissonanze interpretative tra la prassi tecnica, la normativa vigente ed il non trascurabile orientamento giurisprudenziale;
la recente sentenza
Interventi di demolizione, ricostruzione, nuova costruzione: differenze.
TAR Marche, Sezione II – Sentenza 18 ottobre 2024, n. 809
Fonte: Giustizia Amministrativa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-562
sembra collidere con la lettra d) comma 1 dell’art. 3 d.p.r. 380/2001, nella misura in cui l’eventuale “RICOSTRUZIONE” conseguente a demolizione, non rispetti la sagoma dell’edificio originario, mantenendo dello stesso le caratteristiche dimensionali e conformatgive, configurerebbe la nuova costruzione con l’obbligo di rispetto degli indici e parametri di zona, e non già la ristrutturazione ancorchè pesante;
rimane sempre in capo a noi tecnici comunali il gravoso dilemma di seguire l’interpretazione semantica dell enorme o gli orientamenti giurisprudenziali
Intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (art. 3 comma 1 lett. d d.p.r. 380/2001)
Gentile Gianluigi,
La sentenza n. 809 del 18 ottobre 2024, emessa dal TAR Marche, sezione II, ha affrontato il tema della distinzione tra demolizione, ricostruzione e nuova costruzione, e ha interpretato in modo restrittivo le condizioni per la qualificazione di un intervento come “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001. Nella pronuncia si sottolinea che, qualora la ricostruzione successiva alla demolizione non rispetti integralmente la sagoma originaria dell’edificio, pur mantenendo le caratteristiche dimensionali e conformative del manufatto preesistente, tale intervento dovrebbe essere qualificato come “nuova costruzione”, con il conseguente obbligo di osservare gli indici e i parametri urbanistici della zona.
La sentenza si pone, quindi, in potenziale contrasto con il disposto normativo dell’art. 3, che qualifica come “ristrutturazione edilizia” anche la demolizione e successiva ricostruzione, purché venga mantenuta la stessa sagoma. La giurisprudenza evidenzia, dunque, un approccio rigoroso che obbliga a considerare come “nuova costruzione” quegli interventi di ricostruzione che non rispettano fedelmente la sagoma originaria.
Questa interpretazione giurisprudenziale crea una situazione di incertezza per i tecnici comunali, i quali si trovano nella delicata posizione di dover scegliere se aderire alla lettera della norma, applicando un’interpretazione più favorevole per il cittadino, o seguire il recente orientamento del TAR Marche, che comporta maggiori vincoli e obblighi per gli interventi di ricostruzione.
Un caro saluto
Resonsabile Esecutivo
Claudio Valeri
La continua invasione di campo da parte degli organi giudiziari, che intervengono a gamba tesa, stravolgendo il quadro normativo, non rende certo un servizio utile ad una agevole applicazione delle norme; In Italia purtroppo ci sono almeno 20 (TAR) fonti di orientamenti interpretativi, a cui aggiungere il C.S., i tribunali penali e la CORTE DI CASSAZIONE; ciascuno marca il territorio con proprie tesi e letture delle norme; a noi operatori del settore rimane il caos totale ed i disorientamento come un cittadino in mezzo alla giungla tropicale; in materia di demo-ricostruzione nei 23 anni di vigenza del d.p.r. 380/2001, ci sono state continue e contrastanti evoluzioni; con il decretto del FARE ( RENZI) sembrava essere stato scritto il capitolo definitivo; non è stato così; il comma 1 lett. d) dell’art. 3 d.p.r. 380/2001, ha avuto negli ultimo 4-5 anni ulteriori radicali trasformazioni ((lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022 poi dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024); l’ultima versione per l’appunto sembrava aver stabilito il principio per cui l’intervento della demo-ricostruzione (anche nelle zone vincolate a d eccezione degli immobili vincolati ex art. 136 comma 1 lett. a e b d.lgs 42/2004) potesse considerarsi intervento di ristrutturazione e non di nuova costruzione; dobbiamo prendere atto che forse non è così
Gentile Gianluigi,
ci piacerebbe sostenere un tuo intervento su Experentia in tal senso.
Nel caso fossi interessato ci preoccuperemmo noi di organizzare la tua videoconferenza e coinvolgere i tuoi colleghi.
Attendiamo tue e un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio