DL 69/2024 “SALVA CASA” INCONGRUENZE E DISCRASIE
La prima lettura dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale desta non pochi dubbi interpretativi
In materia di VARIAZIONI D’USO, il decreto ammette sempre la variazione d’uso, tra l’altro senza necessità di reperimento degli ulteriori standard, conseguenti alla variazione medesima; come si concilia tale dispositivo con l’art. 32 comma 1 lett. a) del d.p.r. 380/2001, che rubrica la variazione d’uso con implicazione di variazione degli standard, come variazione essenziale?
Il nuovo art. 36-bis disciplina gli abusi minori, subordinando la sanatoria degli stessi al pagamento di una sanzione che va da euro 1.032 ad euro 30.984; ma la maggior parte degli abusi minori (ad eccezione di quelli con implicazione strutturale, non sarebbe già oggi sanabile ai sensi dell’art. 6-bis comma 5 con il pagamento di una sanzione di euro 1.000 ?
In materia di doppia conformità, in caso di non conformità strutturale è possibile prevedere opere di adeguamento e se si, come si concilia tale ipotesi con le limitazioni imposte ad esempio nella regione puglia che con deliberazione di G.R 1663/2022, SI NEGA LA SANATORIA IN PRESENZA DI NECESSITà DI OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE?
Con quale formula il libero professionista può attestare l’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori previsti dall’art. 9-bis?
LA MATERIA E’ COMPLESSA ED I DUBBI TANTI, IL CONTRIBUTO DEI COLLEGHI AREBB EPREZIOSO
Gentile Gianlugi,
questa mattina invieremo a tutti i tuoi colleghi la pubblicazione da te posta, sempre al fine di far atterrare più professionalità sull’argomento.
Sapere che stai utilizzando Partecipata, ci spinge e motiva a cercare di far crescere sempre di più la nostra idea.
Come sai, anche noi pubblichiamo il nostro parere.
Di seguto in risposta alle tue condivisioni:
Analisi del Problema – Variazione d’uso
Il Decreto “Salva Casa” introduce una semplificazione che consente la variazione d’uso senza la necessità di rispettare gli standard urbanistici e edilizi previsti per la nuova destinazione d’uso. Tuttavia, questa semplificazione contrasta con il DPR 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia, che considera la variazione d’uso con implicazione di variazione degli standard come un intervento significativo che richiede il rispetto di tutti i requisiti previsti per la nuova destinazione d’uso.
Possibili Soluzioni
Per risolvere questa incongruenza, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:
Analisi del Problema – Sanatoria
Il tuo dubbio sulla sanatoria degli abusi minori nel Decreto “Salva Casa” per noi risulta fondato. Il nuovo articolo 36-bis introduce una disciplina specifica per la sanatoria degli abusi minori, subordinandola al pagamento di una sanzione compresa tra 1.032 e 30.984 euro. Tuttavia, la maggior parte degli abusi minori, ad eccezione di quelli con implicazione strutturale, poteva già essere sanata ai sensi dell’articolo 6-bis comma 5 del Decreto Legge 26/2022 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) con il pagamento di una sanzione di 1.000 euro.
Criticità del Nuovo Regime
L’introduzione del nuovo regime di sanatoria solleva diverse criticità:
Possibili Soluzioni
Analisi del Problema – Doppia Conformità
Il Decreto “Salva Casa” ammette la possibilità di sanare opere non conformi, anche in caso di non conformità strutturale, subordinandola alla realizzazione di opere di adeguamento. Tuttavia, questa possibilità contrasta con alcune normative regionali, come la deliberazione di G.R. 1663/2022 della Regione Puglia, che nega la sanatoria in presenza di necessità di opere di adeguamento strutturale.
Incongruenza tra Norme Nazionali e Regionali
L’incongruenza tra le disposizioni del Decreto “Salva Casa” e le normative regionali crea confusione e incertezza nell’applicazione della legge. I cittadini e i professionisti si trovano di fronte a interpretazioni divergenti e non sempre è chiaro quale norma applicare.
Possibili Soluzioni
Per risolvere questa criticità, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:
Analisi del Problema – Attestazione
La tua domanda evidenzia una criticità del Decreto Legge 69/2024 “Salva Casa” in merito all’attestazione dell’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori previsti dall’art. 9-bis del DPR 380/2001.
Il Decreto “Salva Casa” non fornisce indicazioni specifiche sulla formula con cui il libero professionista può attestare l’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori. Questa mancanza di chiarezza crea incertezza e potenziali problemi nell’applicazione della norma.
Possibili soluzioni e interpretazioni
In assenza di una formula specifica, si ipotizzano diverse possibilità:
Importanza della responsabilità professionale
Indipendentemente dalla formula utilizzata, il libero professionista assume la responsabilità della correttezza dell’attestazione. È fondamentale che il professionista eserciti la diligenza professionale e si avvalga di tutti gli elementi conosciuti per stimare la data di realizzazione dell’abuso in modo affidabile.
Ti invitiamo a pubblicare su tuoi profili socialo ad inviare ai tuoi colleghi la tua pubblicazione a mezzo mail.
L’idea non è quella di fare dei “selfie” o di autoproclamarsi. Vogliamo sostenere con forza la cultura del lavoro e la voglia, come la tua, di migliorare.
Da cittadino voglio congratularmi con te per come vivi il tuo lavoro.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Buon giorno, le modifiche mettono parecchia carne al fuoco e danno luogo a innumerevoli interpretazioni e nuovi dubbi. Sulla variazione d’uso l’articolo 1-quarter pone come vincolo “qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile” quindi limita molto i casi, inoltre indica per gli standard “Il mutamento non è assoggettato all’obbligo”. Potrebbe voler dire che solo quando lo standard non è fisicamente reperibile perché non è fattibile trovare le superfici non sia vincolante? Come dire non è obbligatorio ma se puoi va fatto? (Altri dubbi).
Sull’art. 36-bis e abusi minori sembra sia riferito ad opere non rientranti negli altri casi in quanto necessitano di opere di adeguamento non ammesse dall’art. 36 o nella semplice CILA in sanatoria ad esempio. Che ne dite?
L’articolo 36-bis disciplina la sanatoria di una specifica categoria di abusi edilizi, definita come “opere non rientranti negli altri casi di sanatoria previsti dalla normativa vigente”. In teoria, questo dovrebbe includere gli abusi che necessitano di opere di adeguamento non ammesse dall’articolo 36 o dalla CILA in sanatoria.
Tuttavia si può pensare che l’articolo 36-bis si applichi esclusivamente agli abusi che non richiedono opere di adeguamento, in quanto tali opere potrebbero già essere sanate ai sensi dell’articolo 36 o della CILA in sanatoria. Questa interpretazione restrittiva si basa sull’idea che l’articolo 36-bis sia stato concepito per semplificare la sanatoria di abusi minori, non per ampliare le casistiche già disciplinate da altre norme.
Possibili soluzioni:
Per risolvere questo dubbio interpretativo, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Sulla seconda interpretazione ho dei dubbi. L’art. 36 bis al comma 2 parla proprio in maniera specifica di subordinare il rilascio del permesso in sanatoria alla realizzazione di interventi di adeguamento. Tutte le atre sanatorie ad oggi non prevedevano mai interventi di adeguamento, altrimenti non sarebbero propriamente sanatorie di opere già realizzate. Per lo meno ho sempre pensato in questa maniera, ma sono pronto a ricredermi.
In effetti. E’un ragionamento coerente.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Bene concordo sul fatto che la sanatoria può essere condizionata alla realizzazione di opere di adeguamento ( sempre che trattasi di abusi parziali), tuttavia sarei del parere che la formazione del titolo in sanatoria debba essere conseguente alla realizzazione del le opere di adeguamento e che non si possa rilasciare il titolo medesmno a condizione; per quanto attiene eventuali opere strutturali queste non devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione (autorizzazione se necessario) dell’organo provinciale delegato alle denuncew sismiche?
Buon giorno, ma ho un altro dubbio. L’articolo 37 non è stato solo il comma 4 ma ormai la SCIA in sanatoria non può essere più presentata con la sola sanzione di 516 visto cosa dice l’articolo 36 bis visto che proprio il comma 1 dice “nelle ipotesi di cui all’articolo 37” o resta per alcuni casi che non necessitato di pere di adeguamento?
dal punto di vista giuridico la portata dell’art. 37 a mio avviso rimane, quello che è stato rivoluzionato è il range delle sanzioni che passano da 516-4174 a 1032-30.984, avendo abroigato il comma 4; rimane comunque il comma 5 per la sanzione di 516 in caso di prsentazione spontanea della SCIA; QUELLO CHE CONTINUA A NON CONVINCERMI è LA COMMISTIONE TRA IL NUOVO 36-BIS, IL 37 ED IL 6-BIS;VEDREMO DOPO LA CONVERSIONE DI FINELUGLIO
nel corso di una istruttoria nella mattinata odierna, inerente un procedimento di sanatoria, è emerso un dilemma di non poco conto; a proposito del principio dell aparziale difformità, sembra ad oggi esssere evidente che l’ipotesi ricorre quando le difformità sono collocabili nel periodo di efficacia del titolo “RILASCIATO” o che ha legittimato l’intervento; ciò premesso se dall’entrata in vigore della legge 10/1977 (bucalossi) che ha introdotto la Concessione dilizia che aveva un preciso periodo di efficacia ( tre anni), per seguire poi con il regime introdotto dal d.p.r. 380/2001 ( art. 15 durata 3 anni dall’inizio lavori) , ovvero nel caso della scia ( art. 19 legge 241/1990) periodo di efficacia tre anni, la verifica della parziale difformità, trova precisi riferimenti temporali, da dimostrare in sede di presentazione della richiesta di sanatoria; non altrettanto semplice mi sembra essere la verifica per i titoli antecedenti ( licenza edilizia legge madre 1150/1972 e successiva legge ponte 765/1967; non credo di aver trovato nulla che disciplinasse per detti titoli antecedenti il preiodo di efficacia. Mi chiedo come procedere alla verifica della parziale difformità, sempre ammesso che ci siano elementi probatori che attestino l’epoca di realizzazione delle opere?
Sarebbe interessante conoscere il parere dei colleghi o di quanti vorrano dare il proprio contributo