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DL 69/2024 “SALVA CASA” DUBBI E DISCRASIE

DL 69/2024 “SALVA CASA” INCONGRUENZE E DISCRASIE
La prima lettura dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale desta non pochi dubbi interpretativi
In materia di VARIAZIONI D’USO, il decreto ammette sempre la variazione d’uso, tra l’altro senza necessità di reperimento degli ulteriori standard, conseguenti alla variazione medesima; come si concilia tale dispositivo con l’art. 32 comma 1 lett. a) del d.p.r. 380/2001, che rubrica la variazione d’uso con implicazione di variazione degli standard, come variazione essenziale?
Il nuovo art. 36-bis disciplina gli abusi minori, subordinando la sanatoria degli stessi al pagamento di una sanzione che va da euro 1.032 ad euro 30.984; ma la maggior parte degli abusi minori (ad eccezione di quelli con implicazione strutturale, non sarebbe già oggi sanabile ai sensi dell’art. 6-bis comma 5 con il pagamento di una sanzione di euro 1.000 ?
In materia di doppia conformità, in caso di non conformità strutturale è possibile prevedere opere di adeguamento e se si, come si concilia tale ipotesi con le limitazioni imposte ad esempio nella regione puglia che con deliberazione di G.R 1663/2022, SI NEGA LA SANATORIA IN PRESENZA DI NECESSITà DI OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE?
Con quale formula il libero professionista può attestare l’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori previsti dall’art. 9-bis?
LA MATERIA E’ COMPLESSA ED I DUBBI TANTI, IL CONTRIBUTO DEI COLLEGHI AREBB EPREZIOSO

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Claudio Valeri

Gentile Gianlugi,
questa mattina invieremo a tutti i tuoi colleghi la pubblicazione da te posta, sempre al fine di far atterrare più professionalità sull’argomento.
Sapere che stai utilizzando Partecipata, ci spinge e motiva a cercare di far crescere sempre di più la nostra idea.
Come sai, anche noi pubblichiamo il nostro parere.
Di seguto in risposta alle tue condivisioni:

Analisi del Problema – Variazione d’uso

Il Decreto “Salva Casa” introduce una semplificazione che consente la variazione d’uso senza la necessità di rispettare gli standard urbanistici e edilizi previsti per la nuova destinazione d’uso. Tuttavia, questa semplificazione contrasta con il DPR 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia, che considera la variazione d’uso con implicazione di variazione degli standard come un intervento significativo che richiede il rispetto di tutti i requisiti previsti per la nuova destinazione d’uso.

 

Possibili Soluzioni

Per risolvere questa incongruenza, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:

  1. Interpretazione restrittiva: Interpretare il Decreto “Salva Casa” in modo restrittivo, limitando la variazione d’uso senza standard ai casi in cui la variazione non comporti modifiche significative agli standard urbanistici e edilizi.
  2. Modifica del DPR 380/2001: Modificare il DPR 380/2001 per allineare la definizione di variazione essenziale alle nuove disposizioni del Decreto “Salva Casa”.

Analisi del Problema – Sanatoria

 

Il tuo dubbio sulla sanatoria degli abusi minori nel Decreto “Salva Casa” per noi risulta fondato. Il nuovo articolo 36-bis introduce una disciplina specifica per la sanatoria degli abusi minori, subordinandola al pagamento di una sanzione compresa tra 1.032 e 30.984 euro. Tuttavia, la maggior parte degli abusi minori, ad eccezione di quelli con implicazione strutturale, poteva già essere sanata ai sensi dell’articolo 6-bis comma 5 del Decreto Legge 26/2022 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) con il pagamento di una sanzione di 1.000 euro.

 

Criticità del Nuovo Regime

L’introduzione del nuovo regime di sanatoria solleva diverse criticità:

  1. Complicazione burocratica: La procedura prevista dall’articolo 36-bis è più complessa rispetto a quella dell’articolo 6-bis comma 5, richiedendo la presentazione di una domanda e la valutazione da parte dell’amministrazione comunale.
  2. Aumento dei costi: L’importo della sanzione per gli abusi minori è stato aumentato, con un aggravio economico per i soggetti interessati.
  3. Duplicazione di regimi: La sovrapposizione tra il nuovo regime e quello già esistente crea confusione e incertezza nell’applicazione della legge.

Possibili Soluzioni

  1. Chiarimenti normativi: Emanare chiarimenti normativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per definire i casi in cui applicare l’uno o l’altro regime di sanatoria.

Analisi del Problema – Doppia Conformità

Il Decreto “Salva Casa” ammette la possibilità di sanare opere non conformi, anche in caso di non conformità strutturale, subordinandola alla realizzazione di opere di adeguamento. Tuttavia, questa possibilità contrasta con alcune normative regionali, come la deliberazione di G.R. 1663/2022 della Regione Puglia, che nega la sanatoria in presenza di necessità di opere di adeguamento strutturale.
Incongruenza tra Norme Nazionali e Regionali
L’incongruenza tra le disposizioni del Decreto “Salva Casa” e le normative regionali crea confusione e incertezza nell’applicazione della legge. I cittadini e i professionisti si trovano di fronte a interpretazioni divergenti e non sempre è chiaro quale norma applicare.

Possibili Soluzioni
Per risolvere questa criticità, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:

  1. Modifica del Decreto “Salva Casa”: Modificare il Decreto “Salva Casa” per chiarire il rapporto tra la disciplina della doppia conformità e le normative regionali in materia di opere di adeguamento strutturale.
  2. Coordinamento tra Stato e Regioni: Promuovere un coordinamento tra Stato e Regioni per armonizzare le normative in materia di sanatoria degli abusi edilizi e di doppia conformità.
  3. Ricorso alla Corte Costituzionale: Se il contrasto tra le norme nazionali e regionali persiste, potrebbe essere necessario un ricorso alla Corte Costituzionale per stabilire la prevalenza di una norma sull’altra.

Analisi del Problema – Attestazione

La tua domanda evidenzia una criticità del Decreto Legge 69/2024 “Salva Casa” in merito all’attestazione dell’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori previsti dall’art. 9-bis del DPR 380/2001.

Il Decreto “Salva Casa” non fornisce indicazioni specifiche sulla formula con cui il libero professionista può attestare l’epoca di realizzazione dell’abuso in mancanza dei titoli probatori. Questa mancanza di chiarezza crea incertezza e potenziali problemi nell’applicazione della norma.

Possibili soluzioni e interpretazioni
In assenza di una formula specifica, si ipotizzano diverse possibilità:

  1. Valutazione documentale: Il professionista potrebbe basarsi su qualsiasi documento che possa fornire informazioni sull’epoca di realizzazione dell’abuso, come fatture, fotografie, testimonianze di terzi, ecc.
  2. Perizia tecnica: Il professionista potrebbe redigere una perizia tecnica in cui descrive lo stato dell’immobile e le metodologie utilizzate per stimare la data di realizzazione dell’abuso.
  3. Dichiarazione sostitutiva di notorietà: Il professionista potrebbe rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui attesta, sotto la propria responsabilità, la data di realizzazione dell’abuso.

Importanza della responsabilità professionale
Indipendentemente dalla formula utilizzata, il libero professionista assume la responsabilità della correttezza dell’attestazione. È fondamentale che il professionista eserciti la diligenza professionale e si avvalga di tutti gli elementi conosciuti per stimare la data di realizzazione dell’abuso in modo affidabile.
 
Ti invitiamo a pubblicare su tuoi profili socialo ad inviare ai tuoi colleghi la tua pubblicazione a mezzo mail.
L’idea non è quella di fare dei “selfie” o di autoproclamarsi. Vogliamo sostenere con forza la cultura del lavoro e la voglia, come la tua, di migliorare.
Da cittadino voglio congratularmi con te per come vivi il tuo lavoro.

Responsabile Esecutivo

Claudio Valeri

ediliziaprivata_1

Buon giorno, le modifiche mettono parecchia carne al fuoco e danno luogo a innumerevoli interpretazioni e nuovi dubbi. Sulla variazione d’uso l’articolo 1-quarter pone come vincolo “qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile” quindi limita molto i casi, inoltre indica per gli standard “Il mutamento non è assoggettato all’obbligo”. Potrebbe voler dire che solo quando lo standard non è fisicamente reperibile perché non è fattibile trovare le superfici non sia vincolante? Come dire non è obbligatorio ma se puoi va fatto? (Altri dubbi).
Sull’art. 36-bis e abusi minori sembra sia riferito ad opere non rientranti negli altri casi in quanto necessitano di opere di adeguamento non ammesse dall’art. 36 o nella semplice CILA in sanatoria ad esempio. Che ne dite?

Claudio Valeri

L’articolo 36-bis disciplina la sanatoria di una specifica categoria di abusi edilizi, definita come “opere non rientranti negli altri casi di sanatoria previsti dalla normativa vigente”. In teoria, questo dovrebbe includere gli abusi che necessitano di opere di adeguamento non ammesse dall’articolo 36 o dalla CILA in sanatoria.

Tuttavia si può pensare che l’articolo 36-bis si applichi esclusivamente agli abusi che non richiedono opere di adeguamento, in quanto tali opere potrebbero già essere sanate ai sensi dell’articolo 36 o della CILA in sanatoria. Questa interpretazione restrittiva si basa sull’idea che l’articolo 36-bis sia stato concepito per semplificare la sanatoria di abusi minori, non per ampliare le casistiche già disciplinate da altre norme.

Possibili soluzioni:
Per risolvere questo dubbio interpretativo, si potrebbero ipotizzare diverse soluzioni:

  1. Chiarimenti normativi: Emanare chiarimenti normativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per definire esplicitamente l’ambito di applicazione dell’articolo 36-bis e il suo rapporto con le altre disposizioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi.
  2. Intervento giurisprudenziale: Attendere un intervento giurisprudenziale da parte dei tribunali amministrativi o civili per stabilire l’interpretazione corretta dell’articolo 36-bis.

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

ediliziaprivata_1

Sulla seconda interpretazione ho dei dubbi. L’art. 36 bis al comma 2 parla proprio in maniera specifica di subordinare il rilascio del permesso in sanatoria alla realizzazione di interventi di adeguamento. Tutte le atre sanatorie ad oggi non prevedevano mai interventi di adeguamento, altrimenti non sarebbero propriamente sanatorie di opere già realizzate. Per lo meno ho sempre pensato in questa maniera, ma sono pronto a ricredermi.

Claudio Valeri

In effetti. E’un ragionamento coerente.
Responsabile Esecutivo

Claudio Valeri

ediliziaprivata_1

Buon giorno, ma ho un altro dubbio. L’articolo 37 non è stato solo il comma 4 ma ormai la SCIA in sanatoria non può essere più presentata con la sola sanzione di 516 visto cosa dice l’articolo 36 bis visto che proprio il comma 1 dice “nelle ipotesi di cui all’articolo 37” o resta per alcuni casi che non necessitato di pere di adeguamento?

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