In materia di distanze tra costruzioni, la normativa è abbastastanza articolata, in particolare quella derivante dalle norme e regfolamenti locali; tuttavia la CASSAZIONE interviene delineando un precisop confine della norma, nell amisura in cui stabilisce che ogni nuova costruzione è soggetta al rispetto del regime dell edistanze, sottintendendo che qualora si operasse nella sfera della ristrutturazione (art. 3 cmma 1 lett. d), il rispetto delle distanza non è dovuto; in merito è interessante il contenuto della sentenza cassazione consultabile al link: https://www.ingenio-web.it/articoli/cassazione-ristrutturazione-o-nuova-costruzione/
Gentile Gianlugi
il tema delle distanze tra costruzioni è davvero complesso e disciplinato da norme nazionali e locali, inclusi i regolamenti urbanistici dei singoli comuni. La Corte di Cassazione ha spesso chiarito i limiti e i criteri interpretativi di queste norme, specialmente in relazione alla distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia.
Come hai evidenziato, la Cassazione ha precisato che le nuove costruzioni devono rispettare il regime delle distanze, mentre, nel caso di ristrutturazioni, non vi è un obbligo automatico di rispettare tali distanze, purché si rimanga nell’ambito della normativa relativa all’art. 3 comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
La sentenza chiarisce la distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”. Le ristrutturazioni, che comportano modifiche strutturali senza aumentare la volumetria o alterare l’aspetto esterno, non sono soggette all’obbligo di rispettare le distanze legali. Tuttavia, se un intervento comporta ampliamenti o modifiche significative della sagoma dell’edificio, si tratta di “nuova costruzione”, soggetta alle norme sulle distanze. La definizione esatta dipende dalla tipologia degli interventi effettuati. Per ulteriori dettagli, consulta qui.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri