Il fulcro della novità introdotta con il decreto salva casa art. 36-bis, sta nell apossibilità di sanatoria di DIFFORMITA’ PARZIALI O CON VARIAZIONI ESSENZIALI; il problema a mio avviso è insito nel significato di difformità parziali; in Italia non esiste una definizione univoca di difformità parziali ed ogni regione o non ha legiferato in merito oppure ha normato le difformità parziali in maniera differente; come sarà possibile ovviare al problema? in secondo luogo la determinazione dell’oblazione prevista è subordinata alla determinazione di un importo che dipende da una valutazione dell’agenzia delle entrate; l’agenzia sarà nelle condizioni di dare risposte alle eventuali numerose richiese entro termini congruenti con i limiti imposti dall anormativa? sarei grato ai colleghi che vorrano dare il proprio contributo.
Gentile Gianluigi,
questa mattina invieremo a tutti i tuoi colleghi la pubblicazione da te posta, sempre al fine di far atterrare più professionalità sull’argomento.
Sapere che stai utilizzando Partecipata, ci spinge e motiva a cercare di far crescere sempre di più la nostra idea.
Come sai, anche noi pubblichiamo il nostro parere che non è assolutamente vincolante.
Di seguto in risposta alle tue condivisioni:
Analisi delle Difformità Parziali e delle Oblazioni nel Decreto Salva Casa
La tua osservazione sulla mancanza di una definizione univoca di “difformità parziale” a livello nazionale è assolutamente pertinente e rappresenta una delle principali criticità del Decreto Salva Casa.
Il Problema della Definizione di Difformità Parziale
AE
La determinazione dell’oblazione, legata alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta un altro nodo cruciale.
Conclusioni
Il Decreto Salva Casa rappresenta uno strumento importante per la regolarizzazione di abusi edilizi, ma presenta ancora alcune criticità legate alla definizione di difformità parziale e alla determinazione dell’oblazione. Per garantire una corretta applicazione della norma e ridurre le incertezze per i cittadini, potrebbe essere necessario un intervento legislativo o regolamentare che chiarisca i punti controversi e semplifichi le procedure.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
A MIO AVVISO IL DECERTO SALVA CASA NECESSITA DI RITOCCHI IMPORTANTI;
1) GLI ARTICOLI INTRODOTTI SONO MOLTO ARTICOLATI E DI DIFFICILE LETTURA ED INTERPRETAZIONE
2) DOVREBBE RIDISCIPLINARFE A LIVELLO NAZIONALE LE DIFFORMITA’ PARZIALI, PARAMETRIZZANDOLE COSI’ COME HANNO FATTO ALCUNE REGIONI ( NEL MIO CASO LA PUGLIA GIA’ NEL 1985 CON LA L.R. 26 DISCIPLINAVA I PARAMETRI PER INDIVIDUARE LE DIFFORMITA’ PARZIALI;
3) OCCORRE SVINCOLARE IL CALCOLO DELL’OBLAZIONE DALLA PERIZIA DELL’AGENZIA DEL ENTRATE, IN ALTERNATIVA VA FORNITA UNA TABELLA PARAMETRICA A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DEDL PROCEDIMENTO PER QUANTIFICARE LA SANZIONE DOVUTA
IN DEFINITIVA OCCORRE CHIAMARE CON IL SUO NOME IL DECERETO SALVA CASA ED AMMETTERE CHE TRATTASI DI UN CONDONO E CHE AL PARI DELLA LEGGE 47/1985, 724/1994 E 326/2003 DEVE CONTENERE LE TABELLE PER IL CALCOLO DELLA SANZIONE (“OBLAZIONE”)
Gentile Gianluigi,
con il crescere di Partecipata, il tuo grado di preparazione sosterrà la crescita professionale di molti Comuni. I nostri Complimenti.
Nello specifichiamo concodiamo con quanto da te appena commentato..Le tue argomentazioni sono puntuali e evidenziano alcune delle principali criticità della normativa attuale:
Mentre Le tue proposte di miglioramento sono molto interessanti:
Procediamo a condividere con i tuoi colleghi questa tua pubblicazione.
Un caro saluto
A proposito delle criticità del SALVA CASA, pubblico un interessante articolo del collega geom. SALVATORFE DI BACCO, responsabile ufficio tecnico del comune di RAIANO (AQ) nonchè membro del comitato tecnico dell’ANCI:
https://www.edilportale.com/news/2024/08/normativa/salva-casa-i-tecnici-comunali-spiegano-cosa-sapere-prima-di-presentare-le-domande_100901_15.html
dall’articolo emergono chiare le nuove procedure delineate dal SALVA CASA e le responsabilità dirette dei tecnici
Gentilissimo,
sarà mia cura coinvolgerlo.
A presto
riporto così come trovato sul web un altro interessante articolo inerente la nuova COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA contenuta nel SALVA CASA; RIMANGO DEL PARERE CHE IN MANCANZA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IL SALVA CASA CREERA’ NON POCHI PROBLEMI AGLI OPERATORI DSEL SETTORE
La compatibilità paesaggistica nel Salva Casa e il coordinamento col Codice dei beni culturali
La nuova procedura di sanatoria semplificata che consente di accertare la compatibilità paesaggistica anche rispetto agli interventi che hanno comportato l’aumento di superficie utile o di volumetria rispetto a quelli legittimamente realizzati, è, certamente, uno degli aspetti più interessanti della legge di conversione del decreto Salva Casa, la numero 105/2024. Si pone, però, un problema interpretativo di assoluto rilievo, atteso che, almeno formalmente, non è stato abrogato l’articolo 167 del D.lgs. 42/2004 che vieta, in maniera rigorosa, la possibilità di assentire, sia pure in sanatoria, opere che abbiano tali caratteristiche d’ incrementi volumetrici o di superfici.
L’accertamento della compatibilità paesaggistica prima del Salva Casa
Sino all’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Salva Casa, la numero 105/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio ultimo scorso, l’accertamento della compatibilità paesaggistica era pacificamente, ed unicamente, disciplinato dal quarto comma dell’articolo 167 del Decreto Legislativo numero 42/2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, secondo il quale:
“L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Dalla lettura della norma, risulta evidente come l’accertamento della compatibilità paesaggistica sia, in ogni caso, da escludersi nelle ipotesi in cui gli interventi abusivi, in quanto effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica su immobili sottoposti al relativo vincolo, determinino nuovi volumi o superfici utili, ovvero un aumento di quelli legittimamente assentiti e realizzati.
Il tutto, secondo una procedura rigida che, nei casi citati, non ammette, almeno secondo il disposto del D. Lgs. 42/2044, deroghe ai requisiti ivi prescritti e richiesti, anche rispetto all’impiego di materiali difformi dall’autorizzazione paesaggistica o alle opere riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria o straordinaria, secondo le definizioni ricavabili dal d.P.R. 380/01.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la legge Salva Casa
Tale regime è stato, di fatto, quantomeno integrato dalle modifiche apportate, in sede di conversione in legge, al testo originario del decreto legge numero 69/2024.
Nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative perseguite dal Legislatore della riforma, infatti, il nuovo articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, relativo all’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali
difformità e di variazioni essenziali, disciplina l’ipotesi in oggetto in maniera sostanzialmente opposta, stabilendo al quarto comma che:
“Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio- assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”.
In altre, e più semplici parole, in evidente contrasto alla norma in vigore, si consente l’ottenimento dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti su immobili vincolati, anche nel caso in cui abbiano creato nuova volumetria o superficie utile, ovvero abbiano incrementato quelle legittimamente realizzate.
La nuova disciplina ed il silenzio/assenso
Ma vi è di più, in quanto, non solo sono state legittimate ipotesi di accertamento della compatibilità paesaggistica sino ad ora non esistenti (anzi, vietate dalla legislazione previgente), ma è stata, di fatto, profondamente modificata la
procedura per accedere alla sanatoria semplificata, in quanto la legge numero 105/2024 ha introdotto l’istituto del silenzio/assenso.
Secondo la legge Salva Casa, infatti, le nuove modalità procedurali sono le seguenti:
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l’autorità competente (analogamente a quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004) deve pronunciarsi sulla relativa istanza nel termine di perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni; decorsi inutilmente entrambi i termini in oggetto (ed è questa la novità di rilievo), si forma il silenzio/assenso sui pareri vincolanti e, in tale ipotesi, la parola passa al dirigente, o al responsabile, dell’ufficio tecnico comunale, il quale sarà chiamato ad effettuare una valutazione discrezionale in ordine all’istanza, provvedendo in autonomia alla determinazione sull’accertamento della compatibilità paesaggistica.
Il successivo comma 5 bis) dell’articolo 36 bis) del d.P.R. 380/01, infine, prevede che:
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qualora l’accertamento di compatibilità paesaggistica si sia concluso con esito favorevole, l’istante dovrà provvedere al pagamento di una sanzione determinata ai sensi del medesimo comma 5 bis), sulla base di una perizia di stima redatta da un Tecnico abilitato; nell’ipotesi contraria (ossia, rigetto della domanda), la norma prevede l’applicazione della sanzione demolitoria, espressamente richiamando il primo comma dell’articolo 167 del D. Lgs. 42/2004.
I problemi di coordinamento: una sfida per il futuro
Dall’analisi, necessariamente sintetica, sin qui condotta, emerge, tuttavia, un dato sul quale sarà necessario interrogarsi: come conciliare le due discipline, quella previgente del D. Lgs. 42/2004, e quella successiva della Legge 105/2024, posto che l’una vieta ciò che l’altra consente?
Deve ritenersi la prima prevalente sulla seconda , attesa l’immutata forza cogente della disciplina che tutela i beni culturali ed il paesaggio, o deve attribuirsi prevalenza alla nuova disciplina, in quanto contenuta in una legge, di fatto sovraordinata ad un decreto legislativo?
Atteso che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e segnatamente l’articolo 167, comma quarto, non è stato oggetto di abrogazione da parte della legge Salva Casa, è questa la sfida più interessante con la quale gli interpreti dovranno, nel tempo, cimentarsi, tenendo nel debito conto anche le risposte che, inevitabilmente, arriveranno, immancabili, dalla giurisprudenza di settore.
Inizia la pioggia dei provvedimenti giurisprudenziali colleghati al “SALVA CASA”; recentissima la pronuncia del CONSIGLIO DI STATO consultabile al seguwente link:
https://www.edilportale.com/news/2024/09/normativa/salva-casa-nuove-chance-per-sanatorie-respinte_101256_15.html
nasce spontanea la riflessione
non solo a breve saremo inondati dalle istanze di sanatoria ai sensi della nuova legge 105/2024, ma ci sarà legittimamente la reiterazione di tutte quelle istanza che hanno ricevuto un diniego ai sensi delle norme in precedenza vigenti
CONTINUANO LE RIFLESSIONIED I DUBBI SUL DRECERTO SALVA CASA
UNO DEI PRINCIPALI NODI DEL DECRETO, ORMAI E’ UN DATO CERTO, E’ IL CONCETTO DI PARZIALE DIFFORMITA’; IL PRESUPPOSTO PER TALE CONDIZIONE E’ PER L’APPUNTO LA REALIZZAZIONE DI OPERE ILLEGITTIME IN DIFFORMITA’ AD UN TITOLO ABILITATIVO “RILASCIATO” ( DICE LA NORMA) NON E’ CHIARO SE CI SI RIFERISCA ANCHE ALLE S.C.I.A. E C.I.L.A, ATTESO CHE LA C.E.L ART. 6 DI FATTO NON E’ UN TITOLO), A PATTO CHE LE OPERE STESSE SIANO STATE REALIZZATE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL TITOLO (ALTRIMENTI RICADE L’IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO); MI CHIEDO COME E’ POSSIBILE E CON QUALI MEZZI ACCERTARE O PROVARE L’ESATTA EPOCA DI REALIZZAZIONE DELL EOPERE ?
Un saluto collega Cordella che vedo molto attivo e lo ringrazio per il coinvolgimento in questa lodevole iniziativa di creare rete sui temi edilizi e urbanistici. Nei limiti delle mie possibilita di ubiquità cerchero’ di darvi contributi e news dalle sedi istituzionali. Saluto anche il creatore di questo contenitore che ritengo utile per creare rete e soprattutto condivisione.
Intanto, visto che il tema del salva casa è dominante in questo momento vi posto per iniziare la mia relazione che ho depositato agli atti della camera durante la mia audizione in qualità di componente del comitato scientifico UNITEL, l’unione dei tecnici comunali:
https://www.unitel.it/notizie/edilizia-urbanistica-suap/camera-dei-deputati-audizione-unitel-su-decreto-salva-casa
E altra intervista con il sito lavoripubblici.it dove ho spiegato quali sono le difficoltà operative sull’applicazione del salva casa:
https://www.lavoripubblici.it/video/testo-unico-edilizia-salva-casa-unitel/59
ad oltre due mesi dall’entrata in vigore DEL DECRETOl “SALVA CASA” prendono corpo le previste e prannunciate criticità; in primo luogo la mancanza di modulistica adeguata ed indispensabile ed obbligatoria, così come evidenziato da tutte le categorie di settore e da UNITEL in particolare; altra evidente problematica è il calcolo dell’oblazione ex art. 36-bis comma 5 ltt. b), demandato alla perizia dell’AGENZIA DELLE ENTRATE; noi operatori del settore dovremmo appellarci compattamente per cercare una soluzione a breve
pubblico guida pratica sintetica del SALVA CASA, messa a disposizione da “EDILPORTALE”
https://www.dropbox.com/scl/fi/a8nh0h0p90rinaogt684i/GUIDA_Decreto_Salva_Casa.pdf?rlkey=qqwchc3cv1fz0askrdf282bgf&dl=0