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DECADENZA EX ART. 15 D.P.R. 380 TITOLO EDILIZIO

questa mattina mi sono imbattuto in una sentenza del c.s. (ADUNANZA PLENARIA) il cui dispositivo per cetti versi è esplisivo per le sue eventuali ripercussioni

Si apre uno scenario preoccupante sulla legittimità dell amiriade di opere incompiute, che per mille ragioni sono presenti sul territorio, con obiettiva compromissione del paesaggio;
la vicenda crea lo spunto riflessivo sulla eventuale pretesa di soggetti terzi all’obbligo di ultimazione di lavori di costruzioni limitrofe non ultimate;
rivolgo il quesito ai colleghi tutti: esiste un obbligo normativo a pretendere l’ultimazione dei lavori non ultimati?

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Claudio Valeri

Gentile Gianluigi,
la questione che sollevi è complessa e interessante, soprattutto perché si inserisce in un quadro normativo che riguarda sia il diritto urbanistico che quello ambientale, con possibili ripercussioni legali e amministrative.

In Italia, il principio di ultimazione dei lavori è regolato da diversi strumenti normativi, tra cui il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Secondo questa normativa, chi ottiene un titolo abilitativo edilizio (come un permesso di costruire) ha l’obbligo di ultimare i lavori entro un termine specifico, altrimenti rischia la decadenza del permesso. Tuttavia, le opere incompiute sono una realtà frequente, e la normativa attuale non sempre prevede sanzioni efficaci o obblighi stringenti per chi lascia i lavori a metà.

Per quanto riguarda la pretesa di soggetti terzi, come vicini o altri cittadini, di richiedere l’ultimazione dei lavori non completati, non esiste un obbligo diretto. Tuttavia, esistono strumenti di tutela in caso di danni o compromissione del paesaggio o della vivibilità dell’area circostante. In tali situazioni, soggetti terzi potrebbero rivolgersi al comune o ad altre autorità per segnalare una violazione urbanistica o ambientale, chiedendo interventi di ripristino o l’imposizione di sanzioni.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a cui fai riferimento, probabilmente ha introdotto nuovi spunti interpretativi che potrebbero avere implicazioni future. Potrebbe aver approfondito l’aspetto dell’interesse pubblico nella completazione delle opere o la possibilità per l’amministrazione di intervenire in modo più incisivo.
È possibile che, in futuro, venga delineata una normativa più stringente per obbligare i soggetti proprietari a completare le opere o, in alternativa, prevedere interventi di ripristino o demolizione per evitare il degrado paesaggistico.

Buona giornata e buon lavoro

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

panzieri.giovanni

L’AP non mi pare che abbia fatto riferimento all’obbligo di concludere i lavori. Ha detto una cosa diversa: le opere incompiute costituiscono (o possono costituire, dipende dal caso concreto) manufatti edilizi totalmente difformi da quanto autorizzato col titolo abilitativo, e pertanto sono soggetti al regime sanzionatorio delle opere eseguite in totale difformità.

panzieri.giovanni

Sì, è così, intendevo dire proprio questo. E’ l’incompiutezza stessa a costituire difformità (salve eccezioni). Sottolineavo che l’AP non si riferisce all’obbligo di completare i lavori, ma al dovere di realizzare opere conformi all’autorizzato. Non è una distinzione molto utile, lo riconosco.

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