Un dipendente a t.i. è stato collocato in congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 da settembre 2025 a giugno 2026 per prestare assistenza a congiunto riconosciuto disabile grave. Durante tale periodo, il dipendente è stato ricoverato per alcune settimane. Il dipendente, in quanto prestatore di assistenza nei confronti del familiare disabile può chiedere la sospensione del congedo straordinario per il periodo coincidente con il ricovero e la convalescenza?
Congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 – Sospensione
Gentile Michele,
Nel caso in cui, durante la fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, il dipendente beneficiario sia sottoposto a ricovero ospedaliero, con eventuale successivo periodo di convalescenza certificata, si determina il venir meno del presupposto sostanziale che legittima la fruizione del congedo medesimo, consistente nella possibilità concreta di garantire un’assistenza personale, continuativa e diretta al familiare riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. In assenza di una disciplina normativa espressa che regoli la sospensione automatica del congedo per eventi riguardanti lo stato di salute del lavoratore, deve farsi riferimento a un’interpretazione sistematica e teleologica dell’istituto, coerente con la sua finalità assistenziale, dalla quale discende l’incompatibilità tra la condizione di ricovero o di temporanea inidoneità al lavoro del dipendente e la permanenza formale del congedo straordinario. In tali circostanze, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione l’evento impeditivo e può chiedere la sospensione della fruizione del congedo per l’intero periodo coincidente con il ricovero e la convalescenza, con conseguente collocazione in malattia secondo la disciplina ordinaria. Il periodo di sospensione così determinato non è computato nel limite massimo complessivo di due anni di congedo straordinario previsto dalla normativa vigente e non comporta la perdita del diritto residuo, che potrà essere nuovamente esercitato, previa presentazione di apposita istanza e subordinatamente alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive e oggettive che legittimano la fruizione del congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.
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