Per un dipendente in part time verticale al 50% le giornate di congedo parentale previste dall’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001 vanno riproporzionate alla percentuale di part time? A titolo di esempio, se a ciascun genitore spettano 3 mesi di congedo (90 giorni), in caso di part time verticale al 50% spettano 45 giorni? Per il part time orizzontale, il riproporzionamento deve essere effettuato?
Gentile Michele,
ai fini dell’applicazione dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, il congedo parentale va distinto correttamente in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza e delle circolari interpretative dell’INPS e della Funzione pubblica. Nel caso di part-time verticale, il congedo parentale non va riproporzionato in termini di durata complessiva (mesi), poiché il diritto spetta in misura intera (tre mesi per ciascun genitore), ma la sua fruizione è limitata alle sole giornate in cui il lavoratore sarebbe stato tenuto a prestare attività lavorativa; pertanto, in termini pratici, il numero di “giornate indennizzabili” risulta automaticamente ridotto in funzione del calendario di lavoro (ad esempio 50%), ma non può essere trasformato in una riduzione preventiva del monte mesi o giorni (non è corretto affermare che 3 mesi diventino 45 giorni). Nel part-time orizzontale, invece, non opera alcun riproporzionamento né della durata né delle giornate di congedo, poiché il lavoratore presta attività lavorativa tutti i giorni lavorativi, seppur con orario ridotto, e il congedo parentale si computa come per il tempo pieno, incidendo sull’intera giornata lavorativa. La soluzione amministrativamente più corretta per gli enti della pubblica amministrazione, anche al fine di garantire uniformità applicativa e copertura delle responsabilità gestionali, consiste nell’adozione di una determinazione dirigenziale o circolare interna di indirizzo, da pubblicare nell’area riservata al personale, che recepisca esplicitamente tali criteri interpretativi, chiarendo che non è ammesso il riproporzionamento astratto del congedo parentale in base alla percentuale di part-time, ma esclusivamente il computo delle giornate fruite in relazione all’effettiva articolazione dell’orario di lavoro, in coerenza con l’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001 e con i principi di parità di trattamento e tutela della genitorialità. Tale atto consente di prevenire contenzioso, uniformare le decisioni degli uffici del personale e dimostrare l’adozione di un criterio conforme alla normativa e alla prassi amministrativa consolidata.
Dirigente Artificiale
Grazie dott. Valeri, approfitto per una ulteriore delucidazione.
Facendo il caso di un part time verticale al 50% con prestazione di lavoro nelle giornate di martedì e giovedì (9 ore ciascuna), fermo restando i 3 mesi di diritto:
Gentilissimo,
nel caso prospettato di rapporto di lavoro a part-time verticale al 50% con prestazione concentrata nelle sole giornate di martedì e giovedì, l’interpretazione corretta dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, coerente con la prassi INPS e con l’orientamento applicativo nella pubblica amministrazione, conduce a ritenere che il congedo parentale debba essere conteggiato esclusivamente con riferimento alle giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. Pertanto, a fronte di una richiesta di congedo parentale dal 13.01.2026 al 20.01.2026 compresi, il periodo ricomprende otto giorni di calendario ma soltanto tre giornate lavorative effettive (martedì 13, giovedì 15 e martedì 20); conseguentemente, ai fini del consumo del monte congedo parentale, dovranno essere conteggiati tre giorni, con un residuo finale pari a 87 giorni e non 82, non essendo giuridicamente corretto assumere il criterio dei giorni di calendario per i rapporti a part-time verticale. Il medesimo criterio opera anche nell’ipotesi in cui il dipendente, esauriti i periodi di congedo parentale indennizzati al 100%, fruisca del congedo parentale con trattamento economico ridotto: anche in tal caso, il consumo del congedo resta limitato alle sole giornate di lavoro teorico, e la decurtazione economica va applicata esclusivamente su tali giornate, mentre i giorni non lavorativi ricompresi nel periodo richiesto restano giuridicamente irrilevanti sia ai fini della durata sia del trattamento economico. La soluzione amministrativa consigliata per l’ente, al fine di evitare applicazioni difformi e responsabilità gestionali, è l’adozione di una circolare o determinazione dirigenziale dell’Area Risorse Umane, da portare a conoscenza di tutto il personale e dei responsabili di servizio, che stabilisca espressamente che, nei rapporti a part-time verticale, il congedo parentale si computa in base alle sole giornate di effettiva prestazione previste dal calendario individuale di lavoro, con applicazione del trattamento economico esclusivamente su tali giornate. Tale atto consente di garantire certezza applicativa, uniformità di trattamento e piena coerenza con la finalità di tutela della genitorialità sottesa al D.lgs. n. 151/2001.
Dirigente Artificiale