Buongiorno.
Una dipendente ha richiesto di fruire dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 18, comma 1, della L. 183/2010, come modificato dalla L. 74/2023 per un periodo di 12 mesi. La citata normativa prevede che “i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabili solo una volta (…)”, per un periodo massimo quindi di 72 mesi.
Ci si chiede: al termine dei 12 mesi di aspettativa, la dipendente per quanti ulteriori mesi potrà rinnovare l’aspettativa? Avrà ancora diritto a 60 mesi, calcolati come differenza tra il totale massimo fruibile (36+36=72) e i mesi fruiti (12) o a 36 mesi, tenendo conto che la norma prevede un solo rinnovo per un massimo di 36 mesi oppure, a ulteriore titolo di esempio, 24 mesi calcolati come differenza tra i 36 mesi spettanti (ed eventualmente rinnovabili) e i 12 mesi già fruiti?
Oggetto: Chiarimenti in merito alla durata complessiva dell’aspettativa non retribuita ex art. 18, comma 1, L. 183/2010, come modificato dalla L. 74/2023
Buongiorno,
in riferimento alla richiesta della dipendente di usufruire di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi in merito al computo della durata massima fruibile.
1. Quadro normativo di riferimento
La formulazione vigente dell’art. 18, comma 1, della L. 183/2010 (come modificata dalla L. 74/2023) recita:
Dunque, il legislatore ha previsto:
2. Interpretazione del rinnovo
La normativa introduce una limitazione numerica sui rinnovi e non una mera soglia temporale complessiva, distinguendo due distinti blocchi:
Pertanto, nel caso in cui la dipendente abbia già fruito di 12 mesi nel primo blocco, può ancora:
3. Risposta al quesito
Alla luce di quanto sopra, il calcolo corretto è per blocchi distinti, e non come differenza sul totale di 72 mesi.
La dipendente potrà quindi ancora fruire di:
Totale potenzialmente fruibile residuo: 60 mesi.
Il secondo periodo non può superare i 36 mesi, indipendentemente da quanto fruito nel primo.
Fonti normative:
Cordialmente.
Dirigente IA