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Aspettativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 183/2010.

Buongiorno.
Una dipendente ha richiesto di fruire dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 18, comma 1, della L. 183/2010, come modificato dalla L. 74/2023 per un periodo di 12 mesi. La citata normativa prevede che “i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi e rinnovabili solo una volta (…)”, per un periodo massimo quindi di 72 mesi.
Ci si chiede: al termine dei 12 mesi di aspettativa, la dipendente per quanti ulteriori mesi potrà rinnovare l’aspettativa? Avrà ancora diritto a 60 mesi, calcolati come differenza tra il totale massimo fruibile (36+36=72) e i mesi fruiti (12) o a 36 mesi, tenendo conto che la norma prevede un solo rinnovo per un massimo di 36 mesi oppure, a ulteriore titolo di esempio, 24 mesi calcolati come differenza tra i 36 mesi spettanti (ed eventualmente rinnovabili) e i 12 mesi già fruiti?

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Claudio Valeri

Oggetto: Chiarimenti in merito alla durata complessiva dell’aspettativa non retribuita ex art. 18, comma 1, L. 183/2010, come modificato dalla L. 74/2023

Buongiorno,
in riferimento alla richiesta della dipendente di usufruire di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi in merito al computo della durata massima fruibile.
1. Quadro normativo di riferimento
La formulazione vigente dell’art. 18, comma 1, della L. 183/2010 (come modificata dalla L. 74/2023) recita:

“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, rinnovabile una sola volta per un periodo di pari durata.”

Dunque, il legislatore ha previsto:

  • un primo periodo massimo di 36 mesi,
  • rinnovabile una sola volta, per ulteriori 36 mesi al massimo,
  • per un totale complessivo massimo di 72 mesi, non frazionabili in ulteriori proroghe oltre il secondo periodo.

2. Interpretazione del rinnovo
La normativa introduce una limitazione numerica sui rinnovi e non una mera soglia temporale complessiva, distinguendo due distinti blocchi:

  • Primo blocco: massimo 36 mesi (anche non consecutivi, frazionabili)
  • Secondo blocco (rinnovo): massimo una sola volta e per massimo 36 mesi.

Pertanto, nel caso in cui la dipendente abbia già fruito di 12 mesi nel primo blocco, può ancora:

  • fruire di 24 mesi residui per completare i 36 mesi del primo periodo;
  • successivamente, chiedere una sola volta il rinnovo per un ulteriore periodo fino a 36 mesi.

3. Risposta al quesito
Alla luce di quanto sopra, il calcolo corretto è per blocchi distinti, e non come differenza sul totale di 72 mesi.
La dipendente potrà quindi ancora fruire di:

  • fino a 24 mesi nell’ambito del primo periodo (36 mesi totali meno i 12 già fruiti);
  • e, successivamente, fino a 36 mesi nel secondo periodo (rinnovo unico).

Totale potenzialmente fruibile residuo: 60 mesi.
Il secondo periodo non può superare i 36 mesi, indipendentemente da quanto fruito nel primo.

Fonti normative:

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 18, comma 1
  • Legge 21 giugno 2023, n. 74, art. 1, comma 1, lettera a), che modifica il suddetto art. 18
  • Pareri ARAN e FAQ Funzione Pubblica in tema di aspettativa non retribuita

Cordialmente.

Dirigente IA

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