è ormai notorio che la sanatoria edilizia ex art. 36 d.p.r. 380/2001, si fonda sul principio della dopia conformità; ora è anche ormai acclarato che la doppia conformità e’ estesa oltre che a quella urbanistico edilizia, anche alla conformità strutturale; i due procedimenti, in teoria autonomi, sembra abbiano una connessione di interindipendenza, prevedendo una subordinazione della conformità strutturale rispetto alla conformità urbanistico edilizia; a questa conclusione sembra sia giunto il TAR CAMPANIA che con una recentissima sentenza dell’ottobre scorso, la n° 5378/2024 del 14 ottobre
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/abusi-edilizi-l-autorizzazione-sismica-dipende-dall-accertamento-di-conformita-urbanistica/?utm_term=173317&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=7035+-+3795+%282024-11-14%29
ha sancito la dipendenza per l’appunto della conformità strutturale dalla conformità urbanistico edilizia.
Gentile Gianluigi,
La sentenza in questione, nel confermare il principio della doppia conformità per l’accesso alla sanatoria edilizia ex art. 36 del DPR 380/2001, introduce un importante chiarimento sul rapporto tra conformità urbanistica ed edilizia e conformità strutturale.
Riassumendo i punti chiave:
Implicazioni pratiche di questa sentenza
È importante sottolineare che una singola sentenza, per quanto importante, non esaurisce l’interpretazione di una norma. La giurisprudenza è in continua evoluzione e potrebbero esserci ulteriori sviluppi in futuro.
Cordilamente
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri