lO STRUMNENTO URBANISTICO VIGENTE ( P.D.F. DEL 1979) INDIVIDUA UNA’AREA P.I.P. PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI MODIFICATA CON UNA VARIANTE DELLO STRUMENTO DEL 1989; AD OGGI IL RELATIVO PIANO ATTUALTIVO NON RISULTA ATTUATO E DI FATTO NON SI E’ MAI PROCEDUTO AL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE E DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI; E’ CORRETTO CONSIDERARE AD OGGI L’AREA IN REGIME DI ART. 9 D.P.R. 380/2001, PER CADUCAZIONE DEL VINCOLO? LA DESTINAZIONE URBANISTICA AD OGGI CORRETTA E’ DI ZONA BIANCA?
Gentile Dott.Cordarella,
per prima cosa vogliamo ringraziarla per aver perfettamente colto il senso di Partecipata.
Vogliamo mettere insieme le esperienze professionali e amministrative per arrivare alla condivisione di atti, regolamenti e determine.
Siamo nei primi giorn di “vita” online di questa piattaforma.
Le indico cosa faremo per sostenere questa fase iniziale:
Per qualsiasi altra informazione, restiamo a sua completa disposizione,anche telefonicamente.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
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In generale si può affermare che lo strumento urbanistico comunale non “ha scadenza” conclusiva/definitiva. L’attuale giurisprudenza spinge verso il principio per il quale la mancata condizione di vigenza del piano attuativo non produce automaticamente una “revivescenza” della destinazione prevista nel previgente PRG. Ciò per conseguenza giuridico-deduttiva lascia accedere allo “spazio concettuale” di zona bianca. L’immaginato superamento poi, del termine quinquennale del vincolo (art.9 DPR 327/2001) preordinato all’esproprio, con relativa mancata dichiarazione di pubblica attività, apre alla disciplina delle zone bianche non pianificate ai sensi dell’art.9 del DPR/380/01
Partecipata – Claudio Valeri
Secondo me, anche se è decaduto il PIP e quindi la relativa attuazione tramite esproprio, bando ecc., la conformazione urbanistica resta e potrebbe essere considerata comunque una “zona D” a tutti gli effetti.