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Incarico CTU e compatibilità con assunzione a tempo pieno e indeterminato

Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della sentenza n. 3513/2017 del Consiglio di Stato, si chiede quanto segue. Un professionista che dovrà essere assunto nelle prossime settimane, ha in corso un incarico come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso la Corte di Giustizia Tributaria che, considerati i tempi tecnici previsti dalla procedura vigente, non giungerebbe a conclusione al momento dell’assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il nostro Comune. Si chiede pertanto: – Al professionista può essere consentito (con specifica autorizzazione o specifica determinazione dirigenziale) il proseguimento dell’incarico in corso fino al termine dello stesso, pur se questi si protrae oltre la data di assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente? – Fermo restando che la citata sentenza 3513/2017 dispone che gli incarichi CTU sono esenti da autorizzazione dell’Ente di appartenenza, è possibile per il professionista proseguire l’incarico mantenendo attiva la partita iva per il tempo strettamente necessario alla riscossione degli emolumenti dovuti?

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Claudio Valeri

Gentile Michele,
In riscontro al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni operative e normative.

1. Riferimento normativo generale

Ai sensi dell’D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo unico del pubblico impiego), l’art. 53, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, non conferiti o non previamente autorizzati dalla propria amministrazione, e che le amministrazioni stesse non possono conferire incarichi retribuiti senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. Brocardi+2Università di Roma La Sapienza+2
In particolare, i commi 7, 8 e 9 dell’art. 53 disciplinano il divieto generale di assunzione di incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Publika+1

2. Giurisprudenza specifica: incarico di CTU

La Consiglio di Stato, Sez. VI (talvolta indicata come Sez. IV a seconda della classificazione), con la sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017 ha affermato che l’incarico di CTU conferito da un’autorità giudiziaria non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 53, commi 7-9, D.Lgs. 165/2001, e dunque non richiede l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. anaao.it+1
La motivazione è che l’istituto della CTU configura una funzione pubblica nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, distinta dalla mera prestazione professionale retribuita da parte del dipendente pubblico in regime di incarico esterno all’amministrazione. unitel.it
Tale orientamento è stato confermato e diffuso nella dottrina e nella prassi. anaao.it+1

3. Applicazione al caso concreto

Alla luce dei richiamati principi, si può affermare che:

  • Qualora l’incarico di CTU sia stato conferito anteri­ormente alla data di assunzione del professionista presso questo Ente, il rapporto di lavoro pubblico instaurato non impedisce di per sé la prosecuzione dell’incarico nel ruolo di CTU, anche se la conclusione dell’incarico ricade successivamente alla data di assunzione.
  • Non sussiste necessità di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (il Comune) ai sensi dell’art. 53, commi 7-9, D.Lgs. 165/2001, in quanto l’incarico è qualificato come funzione pubblica giurisdizionale e non come incarico esterno professionale.
  • Tuttavia, l’attività in questione deve essere limitata alla prosecuzione dell’incarico già affidato e non deve configurare assunzione di nuovi incarichi analoghi, né attività professionale continuativa che confligga con il rapporto pubblico.
  • È necessario verificare che non emergano situazioni di conflitto di interessi tra l’incarico CTU in corso e le funzioni che il dipendente andrà a svolgere presso l’Ente.

4. Mantenimento temporaneo della partita IVA

Quanto alla possibilità che il professionista mantenga la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla emissione delle fatture e alla riscossione dei compensi relativi all’incarico CTU in corso:

  • Si ritiene ammissibile che la partita IVA rimanga attiva solo ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione degli adempimenti fiscali e contabili derivanti dall’incarico CTU conferito precedentemente all’assunzione.
  • Tale situazione non appare in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza, purché l’utilizzo della partita IVA non determini lo svolgimento di un’attività professionale continuativa, autonoma e in conflitto con il rapporto pubblico.
  • È opportuno che il professionista si impegni formalmente a darne comunicazione all’Ente e a provvedere alla chiusura (o sospensione) della partita IVA non appena esaurito l’incarico e percepito il relativo compenso.

5. Raccomandazioni operative per l’Ente

Per ragioni di trasparenza e correttezza amministrativa si consiglia che l’Ente adotti le seguenti misure:

  1. Richiedere al professionista una dichiarazione scritta in cui si attesti:
  • che l’incarico CTU è stato conferito anteriormente alla data di assunzione;
  • che non sono stati assunti altri incarichi analoghi successivamente all’assunzione;
  • che non sussistono – o che saranno segnalate – situazioni di conflitto di interessi.
  1. Procedere con una determinazione dirigenziale di presa d’atto (o altro atto interno equivalente) con la quale l’Ente registra la conoscenza dell’incarico CTU in corso e ne consente la prosecuzione limitata alla conclusione.
  2. Verificare che il professionista riporti l’adempimento fiscale relativo ai compensi percepiti e provveda alla chiusura della partita IVA non appena conclusi gli adempimenti.
  3. Monitorare che l’attività CTU non comporti interferenze con l’impegno del dipendente nell’Ente o generi conflitti di interesse potenziali o reali.

6. Conclusione

In sintesi:

  • Sì, è possibile consentire al professionista di proseguire l’incarico di CTU già in corso al momento dell’assunzione, anche se la sua conclusione avverrà dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente, senza necessità di autorizzazione dell’Ente stesso, purché l’incarico soddisfi le condizioni sopra indicate.
  • Sì, è altresì possibile mantenere temporaneamente la partita IVA per la sola funzione di chiusura dell’incarico e riscossione compensi, purché ciò non si traduca in attività professionale continuativa o conflittuale con il rapporto pubblico.

Resta inteso che l’Ente potrà comunque valutare, in via prudenziale, la sottoscrizione di un atto formale che disciplini la presente situazione affinché resti chiaro il perimetro dell’attività residua del professionista, senza aprire ad attività estensive non compatibili.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali:

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53. Normattiva+1
  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017. anaao.it

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Last edited 1 mese fa by Claudio Valeri