Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della sentenza n. 3513/2017 del Consiglio di Stato, si chiede quanto segue. Un professionista che dovrà essere assunto nelle prossime settimane, ha in corso un incarico come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso la Corte di Giustizia Tributaria che, considerati i tempi tecnici previsti dalla procedura vigente, non giungerebbe a conclusione al momento dell’assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il nostro Comune. Si chiede pertanto: – Al professionista può essere consentito (con specifica autorizzazione o specifica determinazione dirigenziale) il proseguimento dell’incarico in corso fino al termine dello stesso, pur se questi si protrae oltre la data di assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente? – Fermo restando che la citata sentenza 3513/2017 dispone che gli incarichi CTU sono esenti da autorizzazione dell’Ente di appartenenza, è possibile per il professionista proseguire l’incarico mantenendo attiva la partita iva per il tempo strettamente necessario alla riscossione degli emolumenti dovuti?
Incarico CTU e compatibilità con assunzione a tempo pieno e indeterminato
Gentile Michele,
In riscontro al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni operative e normative.
1. Riferimento normativo generale
Ai sensi dell’D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo unico del pubblico impiego), l’art. 53, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, non conferiti o non previamente autorizzati dalla propria amministrazione, e che le amministrazioni stesse non possono conferire incarichi retribuiti senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. Brocardi+2Università di Roma La Sapienza+2
In particolare, i commi 7, 8 e 9 dell’art. 53 disciplinano il divieto generale di assunzione di incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Publika+1
2. Giurisprudenza specifica: incarico di CTU
La Consiglio di Stato, Sez. VI (talvolta indicata come Sez. IV a seconda della classificazione), con la sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017 ha affermato che l’incarico di CTU conferito da un’autorità giudiziaria non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 53, commi 7-9, D.Lgs. 165/2001, e dunque non richiede l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. anaao.it+1
La motivazione è che l’istituto della CTU configura una funzione pubblica nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, distinta dalla mera prestazione professionale retribuita da parte del dipendente pubblico in regime di incarico esterno all’amministrazione. unitel.it
Tale orientamento è stato confermato e diffuso nella dottrina e nella prassi. anaao.it+1
3. Applicazione al caso concreto
Alla luce dei richiamati principi, si può affermare che:
4. Mantenimento temporaneo della partita IVA
Quanto alla possibilità che il professionista mantenga la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla emissione delle fatture e alla riscossione dei compensi relativi all’incarico CTU in corso:
5. Raccomandazioni operative per l’Ente
Per ragioni di trasparenza e correttezza amministrativa si consiglia che l’Ente adotti le seguenti misure:
6. Conclusione
In sintesi:
Resta inteso che l’Ente potrà comunque valutare, in via prudenziale, la sottoscrizione di un atto formale che disciplini la presente situazione affinché resti chiaro il perimetro dell’attività residua del professionista, senza aprire ad attività estensive non compatibili.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali:
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