Come si puo’ effettuare la verifica prevista dall’articolo 6 terzo periodo – ritardo nei pagamenti delle retribuzioni – del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023?
Come si puo’ effettuare la verifica prevista dall’articolo 6 terzo periodo – ritardo nei pagamenti delle retribuzioni – del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023?
Gentile Emiliano,
grazie per aver scelto di sostenere con le sue pubblicazioni il senso di Partecipata !
Oltre a ricevere la condivisioni dei suoi colleghi, anche il nostro team rilascia un parere che, come ovvio, non è vincolante ma vuole sostenere lo scambio di informazioni e aprire ad un altro punto di vista.
Riassunto:
L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (“Codice degli Appalti”) introduce un nuovo obbligo di verifica per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti in merito al tempestivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti e concessioni. La procedura di verifica si svolge in due fasi: richiesta di informazioni e verifica da parte del RUP. In caso di mancato pagamento, il RUP dispone il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori.
Approfondimenti:
1. Richiesta di informazioni:
2. Verifica da parte del RUP:
3. Rilievi e precisazioni:
Raccomandazioni:
Conclusioni:
L’obbligo di verifica del rispetto del divieto di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni rappresenta un importante strumento per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e contrastare il fenomeno del lavoro nero. L’applicazione rigorosa di questa norma da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti contribuirà a creare un mercato del lavoro più equo e trasparente.
Un caro saluto e buon lavoro
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Ci sono deroghe alla verifica art. 11 o va fatta anche per microaffidamenti? Grazie
L’articolo 11 del Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede l’obbligo di verifica del rispetto degli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti per tutti gli appalti e le concessioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere dal loro importo.
Tuttavia, esistono alcune deroghe all’obbligo di verifica, che riguardano specificamente:
Microaffidamenti:
I microaffidamenti sono appalti di importo inferiore a € 1.000. Per questi appalti, non è prevista l’obbligo di verifica del rispetto degli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza.
Tuttavia, è importante precisare che la stazione appaltante o l’ente concedente può comunque disporre la verifica anche per i microaffidamenti, se lo ritiene opportuno.
Raccomandazioni:
Anche se non è obbligatoria per i microaffidamenti, la verifica dell’articolo 11 è sempre consigliata, in quanto consente di tutelare il rispetto dei diritti dei lavoratori e di garantire la sicurezza dei cantieri.
Inoltre, è importante ricordare che l’obbligo di verifica non si esaurisce con l’acquisizione della documentazione, ma richiede un monitoraggio costante dell’esecuzione del contratto da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Risorse utili:
Conclusione:
L’obbligo di verifica del rispetto degli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza è un aspetto fondamentale degli appalti pubblici. Sebbene esistano alcune deroghe per i microaffidamenti, è sempre consigliabile effettuare la verifica per tutelare i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei cantieri.