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Buongiorno a tutti,
scrivo in merito a un parere emanato di recente da Unioncamere in merito alla possibilità per le CCIAA di investire in bot la liquidità depositata in tesoreria unica. Il parere di cui sopra è positivo, ma cita a supporto una delibera della Corte dei conti Veneto (116/2021) che dice esattamente il contrario. A mio giudizio non si può fare. Qualcuno se n’è occupato in modo approfondito?
Grazie e un saluto a tutti

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Claudio Valeri

Gentile Stefano,
per prima cosa grazie per esserti registrato in Partecipata e per averne compreso profondamente il senso di convisione.
Anche noi pubblichiamo il nostro parere con il solo obiettivo di sostenere il confronto. Procederemo anche a stimolare i tuoi colleghi nazionali al fine di farli atterrare sulla tua pubblicazione. In questa fase iniziale sarebbe importante condividere la nascita di Partecipata anche in gruppi WA o tra colleghi.

Contesto Normativo
La gestione della liquidità depositata in Tesoreria Unica da parte degli enti pubblici (inclusi le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIAA) è disciplinata da norme specifiche che stabiliscono come tali risorse devono essere custodite e utilizzate. Queste normative hanno l’obiettivo di garantire un uso prudente e sicuro delle risorse pubbliche.

  1. Tesoreria Unica:
  2. La tesoreria unica è un sistema di gestione centralizzata delle risorse pubbliche, introdotta con la Legge 720/1984. Gli enti pubblici sono obbligati a depositare le loro disponibilità liquide presso conti aperti presso la Banca d’Italia, sotto la gestione del Tesoro.
  3. Il Decreto Legislativo n. 118/2011 (armonizzazione contabile degli enti locali) ha imposto ulteriori obblighi di gestione prudenziale delle risorse.
  4. Divieto di operazioni speculative:
  5. Una delle principali preoccupazioni del legislatore è evitare che gli enti pubblici, inclusi le CCIAA, utilizzino i fondi in modo speculativo, ossia per operazioni finanziarie rischiose che potrebbero compromettere il patrimonio pubblico.
  6. “Fiscal Compact”: ha ulteriormente rafforzato queste normative, imponendo agli Stati membri di evitare deficit strutturali eccessivi e di applicare pratiche di gestione finanziaria rigorose anche a livello locale. Di conseguenza, in tutta Europa, la possibilità di investire risorse liquide degli enti pubblici in strumenti finanziari, come i BOT, è soggetta a forti limitazioni per garantire la stabilità economica e la sicurezza delle finanze pubbliche

Parere della Corte dei Conti – Delibera 116/2021 (Veneto)

La Corte dei Conti del Veneto nel 2021 ha emesso la Delibera n. 116/2021, la quale è stata interpretata in senso restrittivo in merito alla possibilità di utilizzare le somme depositate in Tesoreria Unica per investimenti finanziari. In particolare, la Corte ha sottolineato l’incompatibilità con le norme che regolano la gestione delle risorse pubbliche, soprattutto in termini di sicurezza e disponibilità delle somme.
In sostanza, la Corte dei Conti sembra ritenere che le CCIAA e altri enti pubblici non possano destinare le somme in tesoreria unica a strumenti finanziari (come i BOT), anche se questi sono generalmente considerati sicuri. La ragione risiederebbe nella distinzione tra “liquidità disponibile per esigenze operative” e somme che possono essere investite, poiché la tesoreria unica è destinata a coprire le necessità correnti dell’ente.

Parere Unioncamere
D’altro canto, il parere positivo di Unioncamere menzionato potrebbe rappresentare un tentativo di interpretare la normativa in maniera più flessibile, argomentando che i BOT sono strumenti finanziari sicuri e a breve termine, quindi non dovrebbero essere considerati speculativi. Unioncamere potrebbe aver fatto riferimento a recenti aperture normative o a una maggiore libertà concessa agli enti pubblici in relazione alla gestione della propria liquidità.
Tuttavia, se il parere della Corte dei Conti è contrario, il rischio è che una decisione di investire in BOT possa essere considerata in violazione della normativa, e quindi esporre l’ente e i suoi dirigenti a responsabilità amministrative o contabili..

Possibili Scenari e Interpretazioni

  • Scenari favorevoli: Se si riuscisse a dimostrare che l’acquisto di BOT rientra tra le operazioni consentite dalla normativa sulla gestione prudente della tesoreria (ad esempio con interpretazioni aggiornate o pareri di altre sezioni della Corte dei Conti), allora potrebbe esserci margine per applicare il parere di Unioncamere.
  • Scenari restrittivi: In assenza di una normativa chiara o di un’interpretazione univoca da parte della Corte dei Conti, la scelta di non investire in BOT appare più sicura e conforme al principio di tutela delle risorse pubbliche. Inoltre, se le somme sono destinate alle esigenze correnti dell’ente, ogni investimento potrebbe ridurre la loro disponibilità immediata, violando i vincoli della Tesoreria Unica.

Conclusione
In sintesi, la questione è complessa e richiede un’attenta valutazione del quadro normativo e dei pareri giuridici disponibili. La dimensione più restrittiva sembra però essere preferibile.

Un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

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