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In merito al Decreto PNRR3 relativo alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PP.AA. come Servizio Finanziario abbiamo emanato delle Circolari affinchè tutto l’Ente si adoperasse per il rispetto di tale termine.
Al di là delle indicazioni operative legate, anche, al Regolamento di Contabilità del nostro Ente, abbiamo richiamato la necessità di sospendere le fatture in Area RGS.
Ora alla luce della circolare Area RGS n. 15/2024 vorrei condividere con voi alcuni spunti.

La circolare in merito alle cause di sospensione indica le seguenti:
a) sospeso per contenzioso
b) sospeso per contestazione
c) sospensione per adempimenti normativi
d) sospensione per verifiche di conformità.

In merito alle sospensioni per contenzioso e contestazione, la Ragioneria dello Stato evidenzia come in queste due fattispecie rientrino casi relativi solo a contestazioni stragiudiziali o contestazione in sede giudiziaria.

Questo mi porterebbe a concludere che tutte le fatture che sono in una fase di contestazione che ancora non sfoci in un contezioso stragiudiziale o giudiziale ma solo su qualità del servizio, o dei beni non possano essere sospese per tale motivazione.
Nel caso di specie: se viene consegnato un bene che non è rispondente alle caratteristiche tecniche e arriva la fattura all’Ente, paradossalmente mi pare di comprendere che non si possa sospendere la fattura.
Ritengo che si possa rifiutare per il primo motivo previsto dal Decreto MEF 132/2020, ovvero per essere riferita a una operazione che NON è stata posta in essere in favore dell’amministrazione destinataria della stessa.

In riferimento invece alle “sospensioni per adempimenti normativi” la Ragioneria dello Stato come esempio riporta la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 Dlgs 36/2023
Vorrei un confronto con voi, in quanto mi risulta che tale ritenuta sia trattenuta nelle fatture emesse dai fornitori pertanto mi parrebbe che non occorra sospendere la fattura per l’importo della ritenuta. Concordate?
Oltre all’esempio fornito dalla RGS, assodato che le verifiche relative al DURC non rientrano in tale casistica, quali altri adempimenti normativi ritenete validi per tale tipologia di sospensione?

Grazie per il confronto

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Claudio Valeri

Gentile Leyla,
per prima cosa grazie per aver posto la tua pubblicazione su Partecipata!
Di seguito il nostro parere che come ovvio ha l’obiettivo di porre un nuovo e/o concidente punto di vista.

Introduzione

La circolare Area RGS n. 15/2024, come da Lei richiamato, ha introdotto nuove disposizioni relative alle cause di sospensione delle fatture. Il vostro Servizio Finanziario ha già provveduto ad emanare delle Circolari interne per garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dal Decreto PNRR3. In tale parere, si propone un’analisi approfondita delle cause di sospensione delineate dalla circolare Area RGS, con particolare attenzione alle fattispecie di “sospensione per contenzioso” e “sospensione per adempimenti normativi”, e un confronto su alcune questioni specifiche.

Sospensione per contenzioso e contestazione

La circolare Area RGS distingue tra “sospensione per contenzioso” e “sospensione per contestazione”. In merito a queste due fattispecie, la Ragioneria dello Stato chiarisce che rientrano casi relativi a:

  • Contestazioni stragiudiziali: Richieste di chiarimenti o contestazioni avanzate dall’Ente al fornitore prima di intraprendere un’azione legale.
  • Contestazioni in sede giudiziaria: Litigi già avviati tra l’Ente e il fornitore presso un tribunale.

In base a questa definizione, sembrerebbe che le fatture relative a contestazioni che non sfociano in un contenzioso stragiudiziale o giudiziario, ad esempio quelle relative alla qualità del servizio o dei beni, non possano essere sospese per tale motivazione.
Esempio: Un bene consegnato non conforme alle caratteristiche tecniche previste!
In questo caso, la fattura potrebbe non essere sospesa per “sospensione per contenzioso” in quanto la contestazione riguarda la qualità del bene e non ha ancora assunto la forma di un contenzioso stragiudiziale o giudiziario.

Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione non è l’unica opzione in questo scenario. L’Ente potrebbe comunque rifiutare la fattura ai sensi del Decreto MEF 132/2020, se la prestazione o il bene non sono stati effettivamente forniti all’amministrazione destinataria.

Sospensione per adempimenti normativi

La circolare Area RGS riporta come esempio di “sospensione per adempimenti normativi” la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 Dlgs 36/2023. In realtà, questa ritenuta viene applicata direttamente dai fornitori nelle fatture emesse, pertanto non sembrerebbe necessario sospendere la fattura per tale importo.
Oltre all’esempio fornito dalla RGS, è importante chiarire quali altri adempimenti normativi possono giustificare la sospensione di una fattura. In generale, si ritiene che tale sospensione possa essere applicata nei casi in cui:

  • L’Ente non sia in grado di procedere al pagamento a causa di un adempimento normativo obbligatorio. Ad esempio, se l’Ente è obbligato a verificare l’iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio prima di effettuare il pagamento, la fattura potrebbe essere sospesa in attesa di tale verifica.
  • Il mancato adempimento normativo da parte del fornitore potrebbe comportare un rischio per l’Ente. Ad esempio, se il fornitore non è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l’Ente potrebbe sospendere la fattura per tutelarsi da eventuali responsabilità.

 
Raccomandazioni e spunti di riflessione

In considerazione di quanto sopra, si suggeriscono le seguenti riflessioni:

  • Interpretazione flessibile delle cause di sospensione: Le cause di sospensione delineate dalla circolare Area RGS non esauriscono tutte le possibili fattispecie. È importante adottare un approccio flessibile e valutare caso per caso se la sospensione è giustificata alla luce delle specifiche circostanze.
  • Priorità al dialogo e alla risoluzione delle criticità: Prima di procedere alla sospensione di una fattura, è consigliabile privilegiare il dialogo con il fornitore per cercare di risolvere le criticità riscontrate.
  • Valutazione dell’impatto della sospensione: La sospensione di una fattura può avere conseguenze negative per il fornitore, pertanto è importante valutare attentamente l’impatto di tale misura prima di adottarla.
  • Ricerca di chiarimenti in caso di dubbi: In caso di dubbi sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alla sospensione delle fatture, è consigliabile rivolgersi all’Ufficio Legale dell’Ente 

Un caro saluto e a sua disposizione.

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Secondo me la sospensione delle fatture può riguardare l’adempimento previsto all’art. 11 comma 6 del codice appalti relativo alla diffida di 15 giorni per ritardi nei pagamenti delle retribuzioni.

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