In merito al Decreto PNRR3 relativo alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PP.AA. come Servizio Finanziario abbiamo emanato delle Circolari affinchè tutto l’Ente si adoperasse per il rispetto di tale termine.
Al di là delle indicazioni operative legate, anche, al Regolamento di Contabilità del nostro Ente, abbiamo richiamato la necessità di sospendere le fatture in Area RGS.
Ora alla luce della circolare Area RGS n. 15/2024 vorrei condividere con voi alcuni spunti.
La circolare in merito alle cause di sospensione indica le seguenti:
a) sospeso per contenzioso
b) sospeso per contestazione
c) sospensione per adempimenti normativi
d) sospensione per verifiche di conformità.
In merito alle sospensioni per contenzioso e contestazione, la Ragioneria dello Stato evidenzia come in queste due fattispecie rientrino casi relativi solo a contestazioni stragiudiziali o contestazione in sede giudiziaria.
Questo mi porterebbe a concludere che tutte le fatture che sono in una fase di contestazione che ancora non sfoci in un contezioso stragiudiziale o giudiziale ma solo su qualità del servizio, o dei beni non possano essere sospese per tale motivazione.
Nel caso di specie: se viene consegnato un bene che non è rispondente alle caratteristiche tecniche e arriva la fattura all’Ente, paradossalmente mi pare di comprendere che non si possa sospendere la fattura.
Ritengo che si possa rifiutare per il primo motivo previsto dal Decreto MEF 132/2020, ovvero per essere riferita a una operazione che NON è stata posta in essere in favore dell’amministrazione destinataria della stessa.
In riferimento invece alle “sospensioni per adempimenti normativi” la Ragioneria dello Stato come esempio riporta la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 Dlgs 36/2023
Vorrei un confronto con voi, in quanto mi risulta che tale ritenuta sia trattenuta nelle fatture emesse dai fornitori pertanto mi parrebbe che non occorra sospendere la fattura per l’importo della ritenuta. Concordate?
Oltre all’esempio fornito dalla RGS, assodato che le verifiche relative al DURC non rientrano in tale casistica, quali altri adempimenti normativi ritenete validi per tale tipologia di sospensione?
Grazie per il confronto
Gentile Leyla,
per prima cosa grazie per aver posto la tua pubblicazione su Partecipata!
Di seguito il nostro parere che come ovvio ha l’obiettivo di porre un nuovo e/o concidente punto di vista.
Introduzione
La circolare Area RGS n. 15/2024, come da Lei richiamato, ha introdotto nuove disposizioni relative alle cause di sospensione delle fatture. Il vostro Servizio Finanziario ha già provveduto ad emanare delle Circolari interne per garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dal Decreto PNRR3. In tale parere, si propone un’analisi approfondita delle cause di sospensione delineate dalla circolare Area RGS, con particolare attenzione alle fattispecie di “sospensione per contenzioso” e “sospensione per adempimenti normativi”, e un confronto su alcune questioni specifiche.
Sospensione per contenzioso e contestazione
La circolare Area RGS distingue tra “sospensione per contenzioso” e “sospensione per contestazione”. In merito a queste due fattispecie, la Ragioneria dello Stato chiarisce che rientrano casi relativi a:
In base a questa definizione, sembrerebbe che le fatture relative a contestazioni che non sfociano in un contenzioso stragiudiziale o giudiziario, ad esempio quelle relative alla qualità del servizio o dei beni, non possano essere sospese per tale motivazione.
Esempio: Un bene consegnato non conforme alle caratteristiche tecniche previste!
In questo caso, la fattura potrebbe non essere sospesa per “sospensione per contenzioso” in quanto la contestazione riguarda la qualità del bene e non ha ancora assunto la forma di un contenzioso stragiudiziale o giudiziario.
Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione non è l’unica opzione in questo scenario. L’Ente potrebbe comunque rifiutare la fattura ai sensi del Decreto MEF 132/2020, se la prestazione o il bene non sono stati effettivamente forniti all’amministrazione destinataria.
Sospensione per adempimenti normativi
La circolare Area RGS riporta come esempio di “sospensione per adempimenti normativi” la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 Dlgs 36/2023. In realtà, questa ritenuta viene applicata direttamente dai fornitori nelle fatture emesse, pertanto non sembrerebbe necessario sospendere la fattura per tale importo.
Oltre all’esempio fornito dalla RGS, è importante chiarire quali altri adempimenti normativi possono giustificare la sospensione di una fattura. In generale, si ritiene che tale sospensione possa essere applicata nei casi in cui:
Raccomandazioni e spunti di riflessione
In considerazione di quanto sopra, si suggeriscono le seguenti riflessioni:
Un caro saluto e a sua disposizione.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Secondo me la sospensione delle fatture può riguardare l’adempimento previsto all’art. 11 comma 6 del codice appalti relativo alla diffida di 15 giorni per ritardi nei pagamenti delle retribuzioni.