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Servizi cimiteriali – traslazione salma da sala obitoriale cimiteriale ad abitazione privata per prosecuzione periodo di osservazione, in carenza di autorizzazione al trasporto.periodo di osservazione salma

Problema: Una persona deceduta in incidente stradale viene trasferita su indicazione dell’A.G. presso l’obitorio del cimitero cittadino per lo svolgimento del periodo di osservazione. Il mattino seguente al decesso l’impresa di onoranze funebri incaricata del funerale chiede che la salma venga trasferita, sempre a cassa aperta, dall’obitorio all’abitazione privata della famiglia del defunto per la prosecuzione del periodo di osservazione e si presenta con un modulo per trasporto di salma prima dell’accertamento di morte (cosiddetto allegato 2), rilasciato da un medico diverso da quello intervenuto sul luogo dell’incidente e che nemmeno si è presentato in obitorio per visitare la salma al fine di stabilire se, sotto il profilo igienico sanitario, potesse continuare il periodo di osservazione in abitazione. L’ufficio cimiteriale ha autorizzato il trasporto dall’obitorio all’abitazione avvalendosi di tale allegato 2. Ciò premesso, tenendo conto che l’allegato 2 è il documento necessario per trasferire il defunto a cassa aperta, dal luogo del decesso al luogo in cui viene svolta l’osservazione della salma, si chiede, per il caso di specie, se tale documento possa valere anche per il secondo trasferimento (obitorio-abitazione), oppure se doveva essere emessa autorizzazione al trasporto di salma ex art. 72 c. 1 legge lombarda 33/2009; o, ancora, se la salma non poteva essere spostata dall’obitorio fino alla conclusione del periodo di osservazione delle 24 ore (ex art. 11 c. 1 r.r. lombardo 4/2022).

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Claudio Valeri

Gentile Valentina,
per prima cosa grazie per esserti iscritta a Partecipata!
Oltre a stimolare la risposta di tuoi colleghi, come pressi, rilasciamo anche noi un parere che in nessun caso è vincolante.
Analisi del caso e risposta
La situazione descritta presenta diverse criticità sotto il profilo normativo e procedurale.
Normativa di riferimento:

  • Legge regionale lombarda 33/2009: Disciplina le attività funebri in Lombardia.
  • Regolamento regionale lombardo 4/2022: Attua la legge regionale 33/2009 e fornisce indicazioni più dettagliate sulle procedure.

Problematiche emerse:

  1. Allegato 2: Questo documento è specificamente previsto per autorizzare il trasporto iniziale del defunto, dal luogo del decesso all’obitorio o alla camera mortuaria. Il suo utilizzo per un successivo trasferimento non è previsto dalla normativa e potrebbe essere considerato inappropriato.
  2. Assenza di visita medica: Il fatto che il medico che ha rilasciato l’allegato 2 non abbia visitato la salma in obitorio solleva dubbi sulla sua competenza a valutare le condizioni igienico-sanitarie e autorizzare il trasporto.
  3. Periodo di osservazione: L’articolo 11, comma 1, del regolamento regionale lombardo 4/2022 stabilisce che il periodo di osservazione della salma è di 24 ore e deve essere effettuato presso un luogo idoneo, come un obitorio.

Valutazione:
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può affermare che:

  • L’autorizzazione al trasporto emessa dall’ufficio cimiteriale, avvalendosi dell’allegato 2, è probabilmente illegittima.
  • Il trasferimento della salma dall’obitorio all’abitazione privata, prima della conclusione del periodo di osservazione, potrebbe essere in contrasto con la normativa regionale.
  • L’assenza di una visita medica da parte del medico che ha rilasciato l’allegato 2 rende dubbia la legittimità del trasporto.

Cosa avrebbe dovuto accadere:

  • Conclusione del periodo di osservazione: La salma avrebbe dovuto rimanere in obitorio per le 24 ore previste dalla normativa.
  • Nuova autorizzazione: Trascorse le 24 ore, se la famiglia avesse richiesto il trasferimento della salma all’abitazione privata, sarebbe stato necessario richiedere una nuova autorizzazione al trasporto, questa volta conformemente all’articolo 72 della legge regionale 33/2009.
  • Visita medica: Prima di autorizzare il trasporto, un medico avrebbe dovuto visitare la salma in obitorio per verificare le condizioni igienico-sanitarie e rilasciare il certificato necessario.

Conseguenze:
La violazione delle norme in materia di trasporti funebri potrebbe comportare responsabilità amministrative e civili a carico dei soggetti coinvolti, tra cui l’impresa di onoranze funebri, l’ufficio cimiteriale e il medico che ha rilasciato l’allegato 2.
Consigli:

  • Contattare l’ASL: È consigliabile segnalare l’accaduto all’ASL competente

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

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