Buongiorno,
a seguito di scioglimento del matrimonio, gli ex coniugi possono chiedere la scissione dello stato di famiglia (per formarne due separati) anche se continuano ad avere la residenza nella stessa abitazione ?
Buongiorno,
a seguito di scioglimento del matrimonio, gli ex coniugi possono chiedere la scissione dello stato di famiglia (per formarne due separati) anche se continuano ad avere la residenza nella stessa abitazione ?
Gentle Alessandro,
anche noi di Partecipata rilasciamo il nostro parere, che come tale, non è assolutamente vincolante.
Secondo noi la risposta è affermativa. E’ possibile chiedere la scissione dello stato di famiglia anche se gli ex coniugi continuano a risiedere nella stessa abitazione.
Cosa significa stato di famiglia
Lo stato di famiglia è un documento che attesta la composizione di un nucleo familiare residente in una stessa abitazione. Include i dati anagrafici di tutte le persone che vi abitano, legate da vincoli di parentela, affinità o vincoli affettivi.
Cosa cambia dopo il divorzio
Con il divorzio, il vincolo di matrimonio cessa, ma ciò non implica automaticamente la scissione dello stato di famiglia. Infatti, se non sussistono altre motivazioni, esso rimane unico.
Quando è possibile la scissione
La scissione dello stato di famiglia è possibile quando vengono a mancare i presupposti che lo avevano originato, ovvero:
Come richiederla
Per ottenere la scissione dello stato di famiglia, è necessario presentare una dichiarazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, specificando i motivi della richiesta e allegando i documenti necessari (ad esempio, la sentenza di divorzio).
Un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
“Coabitazione: se uno dei due coniugi lascia l’abitazione, decade automaticamente la coabitazione e si può procedere con la scissione”automaticamente? cosa vuol dire? come si dimostra all’anagrafe di aver lasciato l’abitazione? se si dà un nuovo indirizzo è come chiedere una nuova residenza e quindi non siamo nella situazione di cui alla domanda. Aldilà della situazione specifica descritta qui viene alla luce un problema diffuso per noi che lavoriamo nel sociale: la legge definisce residenza il luogo di dimora di una persona, ma la realtà amministrativa è che l’anagrafe non riconosce la residenza (pur appurando una stabilità di vita in un luogo) finché non c’è un titolo ad abitare quel luogo.
Vincoli affettivi: il venir meno del vincolo affettivo tra i coniugi è condizione sufficiente alla scissione anche in presenza di coabitazione (è una valutazione che esula dall’Ufficio Anagrafe).anche questa mi sembra una affermazione gratuita; il principio invece è proprio l’opposto: partendo dal presupposto esula dai compiti dell’Ufficio Anagrafe valutare se due si baciano (per dire..) c’è una presunzione di fondo che è quella che se due abitano sotto lo stesso tetto una relazione di qualsiasi tipo c’è e dunque spetta a chi chiede dimostrare che non c’è (come nel caso in cui un anziano assume con contratto una assistente famigliare che è si convivente ma stipendiata e pertanto può costituire nucleo famigliare a sé stante)
Leggo in relazione alla scissione dello stato di famiglia: “Vincoli affettivi: il venir meno del vincolo affettivo tra i coniugi è condizione sufficiente alla scissione anche in presenza di coabitazione (è una valutazione che esula dall’Ufficio Anagrafe).”
Quanto affermato non tiene conto di quanto previsto dall’Istat, che ha compiti di vigilanza, controllo ed indirizzo sugli uffici Anagrafe del Comune al pari del Ministero dell’Interno, nella circolare “Metodi e norme, serie B n.29 edizione 1992”, che può trovare pubblicata in rete, as pag.44, primo e secondo capoverso, nella quale è riportato: La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica (art.4 del d.P.R. n.223/1989) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.”.
E’ evidente la ragione di tale indirizzo dettato da Istat: in considerazione che i vincoli affettivi non possono che essere dichiarati dagli interessati, valutazione che giustamente esula dalle competenze dell’ufficiale di anagrafe, non può però nemmeno essere che la composizione dello stato di famiglia possa mutare a seconda delle opinioni od interessi degli interessati, e di conseguenza la composizione della famiglia, se inizialmente dichiarati i vincoli affettivi, non potrà mutare sino al perdurare della coabitazione.