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SCIA noleggio autobus con conducente – Rimessa

Oggetto: Requisiti territoriali per la presentazione della SCIA nel settore noleggio autobus con conducente (N.C.C. Bus) – Interpretazione art. 23 L.R. 10/2024 e DGR 742/2025 – Regione Campania.

Ai sensi della normativa regionale vigente (art. 23 L.R. 10/2024) e delle relative Linee Guida (DGR 742/2025), i titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente sono obbligati a presentare apposita SCIA presso il SUAP del Comune in cui l’impresa ha la propria sede legale o la “principale organizzazione aziendale”.
Dall’esame delle istanze ricevute, è emerso che alcuni operatori (già dotati di autorizzazione) dispongono, nel territorio comunale di rilascio del titolo, esclusivamente della rimessa degli automezzi, mantenendo altrove la sede legale.
Si richiede pertanto un chiarimento sui seguenti punti:
1. Validità della sola rimessa: La semplice disponibilità di una rimessa nel territorio comunale è condizione sufficiente per configurare la “principale organizzazione aziendale” o l’”esercizio dell’attività in via continuativa”, rendendo così regolare la SCIA presentata?
2. Onere della prova: Qualora la rimessa da sola non bastasse, l’operatore è tenuto a dimostrare l’esistenza di una stabile organizzazione (ai sensi dell’art. 162 del TUIR) nel Comune?
3. Modalità di verifica: Con quali modalità e documentazione l’impresa deve comprovare il radicamento dell’attività nel territorio comunale per legittimare la competenza del SUAP ricevente?
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Claudio Valeri

Gentile Rossana,
in relazione al quesito posto, si ritiene che la competenza del SUAP alla ricezione della SCIA per l’attività di noleggio autobus con conducente non possa essere radicata automaticamente sulla sola presenza di una rimessa nel territorio comunale. L’art. 23 della L.R. Campania n. 10/2024 collega infatti la presentazione della SCIA al Comune nel quale l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, mentre le Linee guida regionali approvate con DGR n. 742/2025 disciplinano le modalità di presentazione della SCIA e le verifiche sul mantenimento dei requisiti. Ne consegue che la rimessa può costituire elemento rilevante, ma non è di per sé decisiva: è sufficiente solo quando non si risolva in un mero luogo di deposito o ricovero dei mezzi, ma rappresenti anche il centro effettivo, stabile e continuativo dell’organizzazione aziendale nel territorio comunale.

Pertanto, qualora l’impresa abbia sede legale in altro Comune e intenda presentare la SCIA presso il SUAP del Comune ove è ubicata la rimessa, l’onere di dimostrare il radicamento organizzativo grava sull’operatore economico. L’Ufficio può quindi richiedere, in sede istruttoria o di controllo successivo, elementi oggettivi quali visura camerale aggiornata con unità locale o sede operativa, titolo di disponibilità della rimessa, elenco dei mezzi ivi ricoverati, elenco del personale conducente, recapiti operativi, documentazione relativa alla gestione dell’attività sul posto e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La modulistica regionale unificata e standardizzata è stata approvata in attuazione dell’art. 23 L.R. n. 10/2024 e recepisce le indicazioni delle Linee guida regionali.

La soluzione amministrativa più corretta per l’Ente è adottare una determinazione dirigenziale SUAP, eventualmente preceduta da atto di indirizzo della Giunta, con cui approvare una check-list documentale e una nota interpretativa da pubblicare sul sito istituzionale e sul portale SUAP. In tale atto dovrà essere chiarito che la sola rimessa non determina automaticamente la competenza territoriale del SUAP, salvo che sia accompagnata da elementi concreti di stabile organizzazione o esercizio continuativo dell’attività. In assenza di tali elementi, il SUAP potrà assegnare un termine per l’integrazione documentale e, ove il requisito territoriale non risulti dimostrato, dichiarare l’irricevibilità o improcedibilità della SCIA per difetto di competenza territoriale, invitando l’impresa a rivolgersi al SUAP del Comune della sede legale. Tale soluzione tutela l’Ente, evita disparità di trattamento tra operatori e consente all’Ufficio di fondare la propria attività su criteri preventivi, oggettivi e pubblicamente conoscibili.

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