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Rilascio di deroga al vincolo di inedificabilità della zona di rispetto della ferrovia

Buongiorno, scrivo la presente a quei comuni che sono interessati dal passaggio della ferrovia all’interno del loro territorio.
Nello specifico quando un immobile è oggetto di nuove opere o di sanatoria e questo rientra nei 30 metri dal primo binario, ma la parte interessata è fuori dalla fascia di rispetto, richiedete comunque al tecnico la documentazione necessaria al rilascio della deroga?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Saluti, Geom. Giuseppe Sassanelli

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2 Commenti
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Claudio Valeri

Gentile Giuseppe,
per prima cosa grazie per esserti registrato su Partecipata e per averne compreso profondamente il senso di condivisione.
Anche noi, rilasciamo il nostro parare, chiaramente non vincolante.

Parere
Per gli immobili situati entro i 30 metri dal primo binario, anche se la porzione dell’immobile interessata dalle nuove opere o dalla sanatoria è esterna alla fascia di rispetto, può essere necessario ottenere una deroga. Ciò è conforme agli articoli e alle normative vigenti relative alla sicurezza ferroviaria e urbanistica, tra cui il D.P.R. 753/1980.

Documentazione richiesta:

  1. Relazione tecnica dettagliata che giustifichi la necessità della deroga.
  2. Studio di impatto acustico e vibrazionale, qualora necessario.
  3. Certificazioni di conformità alle normative antisismiche e di sicurezza.
  4. Parere tecnico del gestore della rete ferroviaria (es. Rete Ferroviaria Italiana – RFI).

Questi documenti possono essere necessari per garantire che l’intervento proposto non comprometta la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture ferroviarie esistenti.
Cordialmente.

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

gianluigi62

la fascia di rispetto ferroviaria, per quanto mi risulta, ma potrei sbagliarmi, rientra nelle aree soggette ad inedificabilità assoluta, art. 33 della legge 47/1985, di regola non dovrebbe essere ammissibile la sanatoria; cosa diversa sarebbe se la natura del vincolo non fosse di inedificabilità assoluta, rientrando nella casistica di cui all’art. 32 per la quale il condono è possibile ancorchè condizionato all’ato di assenso o parere faforevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo

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