Buongiorno, in corso di separazione giudiziale il giudice dispone che al coniuge 1 sia assegnata la casa familiare X, mentre il coniuge 2 “ha già locato un altro immobile ove trasferirsi”. A distanza di 4/5 mesi si presenta in ufficio il coniuge 1 segnalando che il coniuge 2 non ha trasferito la residenza presso un’altra abitazione e pertanto chiede la cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione può avvenire prima dei 12 mesi previsti dalla legge?
Grazie.
Gentile Alessandro,
grazie per aver compreso a pieno il senso di Partecipata!
Anche noi rilasceremo il nostro parere che, come tale, non è vincolante.
Sollecitamo anche i tuoi colleghi al fine di farli atterrare sulla tua pubblicazione.
Cordialmente
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri
Gentile Alessandro,
secondo l’articolo 143 del Codice di Procedura Civile, è possibile avviare un procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità dopo ripetuti accertamenti nell’arco di dodici mesi. Nel caso specifico di una separazione giudiziale e di una sentenza che assegna la casa familiare a uno dei coniugi, è possibile che si verifichino delle eccezioni.
Ecco alcuni elementi da considerare:
In conclusione, la possibilità di cancellare anagraficamente il coniuge 2 prima dei 12 mesi dipende da una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto dei seguenti fattori:
Questo il nostro parere, che, come tale, non è vincolante.
Cordialmente
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri