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Pratica di irreperibilità – cancellazione prima dei 12 mesi?

Buongiorno, in corso di separazione giudiziale il giudice dispone che al coniuge 1 sia assegnata la casa familiare X, mentre il coniuge 2 “ha già locato un altro immobile ove trasferirsi”. A distanza di 4/5 mesi si presenta in ufficio il coniuge 1 segnalando che il coniuge 2 non ha trasferito la residenza presso un’altra abitazione e pertanto chiede la cancellazione per irreperibilità.
La cancellazione può avvenire prima dei 12 mesi previsti dalla legge?

Grazie.

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Claudio Valeri

Gentile Alessandro,
grazie per aver compreso a pieno il senso di Partecipata!
Anche noi rilasceremo il nostro parere che, come tale, non è vincolante.
Sollecitamo anche i tuoi colleghi al fine di farli atterrare sulla tua pubblicazione.

Cordialmente

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Claudio Valeri

Gentile Alessandro,

secondo l’articolo 143 del Codice di Procedura Civile, è possibile avviare un procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità dopo ripetuti accertamenti nell’arco di dodici mesi. Nel caso specifico di una separazione giudiziale e di una sentenza che assegna la casa familiare a uno dei coniugi, è possibile che si verifichino delle eccezioni.

Ecco alcuni elementi da considerare:

  • Sentenza di separazione: La sentenza del giudice che dispone l’assegnazione della casa familiare e attesta che il coniuge 2 ha già locato un altro immobile rappresenta un elemento importante. Questo documento può essere considerato una prova del fatto che il coniuge 2 ha intenzione di trasferire la propria residenza.
  • Comunicazione al Comune: Il coniuge 1 dovrebbe comunicare al Comune il provvedimento giudiziale e informare l’ufficio anagrafe della nuova residenza del coniuge 2.
  • Dichiarazione di residenza del coniuge 2: Se il coniuge 2 non ha ancora effettuato la dichiarazione di residenza presso la nuova abitazione, questo potrebbe essere considerato un elemento a sostegno della richiesta di cancellazione.
  • Accertamenti dell’ufficio anagrafe: L’ufficio anagrafe dovrà comunque effettuare i propri accertamenti, anche se in presenza della sentenza. Potrebbe essere sufficiente una dichiarazione del proprietario dell’immobile locato a conferma della presenza del coniuge 2.

In conclusione, la possibilità di cancellare anagraficamente il coniuge 2 prima dei 12 mesi dipende da una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto dei seguenti fattori:

  • Provvedimento giudiziale: La sentenza di separazione e l’assegnazione della casa familiare sono elementi fondamentali.
  • Comunicazioni al Comune: È importante che il coniuge 1 informi tempestivamente l’ufficio anagrafe di tutti gli elementi a sua disposizione.
  • Dichiarazione di residenza del coniuge 2: L’assenza di questa dichiarazione potrebbe accelerare il procedimento.
  • Accertamenti dell’ufficio anagrafe: L’ufficio anagrafe ha la discrezionalità di valutare la situazione caso per caso e di procedere alla cancellazione anche prima dei 12 mesi, se ritiene di avere elementi sufficienti.

Questo il nostro parere, che, come tale, non è vincolante.
Cordialmente

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

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