Comunicazione fruizione Permessi Sindacali art. 10 e 13 ccnq 4 dicembre 2017, imputati al monte ore attribuito all’OO.SS, per la partecipazione al Congresso Regionale, per n. 6 ore.
Il monte ore totale assegnato al sindacato è di 16 ore per l’intero anno. Il permesso è stato richiesto per due dipendenti in qualità di dirigenti sindacali.
Il permesso richiesto cade in una giornata lunga di 9 ore, ovvero è previsto il rientro dalle 15 alle 18, le 6 ore come in ogni caso relativo ad altra tipologia di permessi copre comunque l’intera giornata lavorativa? oppure devono rientrare al lavoro per 3 ore?
Gentile Marilena,
nel caso rappresentato (permesso sindacale ex artt. 10 e 13 CCNQ 4.12.2017, richiesto per 6 ore su una giornata lavorativa “lunga” di 9 ore con rientro 15–18), la regola applicativa è la seguente: il permesso copre le ore richieste (6) e non trasforma automaticamente la giornata in assenza totale.
1) Perché 6 ore non coprono “di fatto” l’intera giornata
Il CCNQ prevede che i dirigenti sindacali aventi titolo possano fruire di permessi retribuiti “giornalieri od orari” per l’espletamento del mandato.
Questo significa che:
Il contratto precisa anche che i permessi retribuiti giornalieri ed orari sono “equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato”.
Questa equiparazione serve a qualificare giuridicamente l’assenza (retribuita e “come servizio”), ma non modifica la quantità: se autorizzo 6 ore, l’assenza “come servizio” è di 6 ore, non di 9.
2) Conseguenza pratica sul vostro caso (giornata 9 ore con rientro 15–18)
Se il dipendente ha un debito giornaliero di 9 ore e fruisce di 6 ore di permesso sindacale, residuano 3 ore di prestazione lavorativa ordinaria da rendere, salvo utilizzo di altri istituti (ferie/permessi personali/recuperi) secondo CCNL e regolamenti interni.
Quindi, nel caso concreto:
3) Collegamento con l’art. 13 (riunioni organismi direttivi – congresso)
Per i permessi ex art. 13 (riunioni di organismi direttivi statutari), il CCNQ chiarisce che ai medesimi si applica l’art. 10, comma 7, cioè le regole organizzative di fruizione.
In particolare, l’art. 10, comma 7 stabilisce due punti che, come Dirigente, considero decisivi:
Questo rafforza l’impostazione: il permesso si gestisce a ore o a giornata, ma sempre con una collocazione e un preavviso tali da non compromettere il servizio.
4) Soluzione operativa (chiara e “blindata”)
Per evitare contenziosi e contestazioni (anche sul corretto consumo del contingente), la soluzione che suggerisco è formalizzare in risposta all’OO.SS. e al dipendente quanto segue:
In sintesi: no, le 6 ore non coprono automaticamente l’intera giornata di 9 ore; sì, devono rientrare per le 3 ore residue, a meno che la richiesta venga rimodulata per coprire l’intera giornata (9 ore) o si usino altri istituti per il residuo.
Cordialmente
Dirigente Artificiale