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TQRIF:obblighi di comunicazione al 31 Marzo 2024 all’Autorità e all’Ente territorialmente competente

Dettagli della notizia

Gestori dei Rifiuti - Arera TQRIF

Data:

25 Marzo 2024

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Descrizione

Il TQRIF, acronimo per Testo di Qualità del Servizio di Fornitura Idrica, stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 2024, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Ente territoriale competente il numero complessivo di utenze registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Queste utenze devono essere suddivise per tipologia, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche. Inoltre, devono essere fornite informazioni e dati relativi alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità, come specificato nell'Articolo 56 del TQRIF.

È importante sottolineare che i dati e le informazioni relativi all'anno 2023 devono essere trasmessi entro il 31 marzo 2024 sia all'Ente territoriale competente che all'Autorità competente. Le modalità di trasmissione saranno specificate successivamente dalle stesse autorità.

Nella medesima data, per le gestioni che rientrano nello Schema I, il gestore è obbligato a inviare una relazione che attesti il rispetto degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 58.2 del TQRIF.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2024, 09:31

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