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Noleggio senza conducente

Buongiorno, si chiede parere sulla possibilità di esercitare l’attività di Noleggio senza conducente in un locale categoria C6.
Nel caso specifico una cooperativa (Codice : 49.32.2 – trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – Importanza: I – prevalente svolta dall’impresa), il cui presidente è titolare di autorizzazione NCC, ha disponibilità nel medesimo territorio comunale di un locale C6 oggetto di rimessa per alcuni autoveicoli asserviti a licenza NCC conferite nella stessa cooperativa.
1) Nello stesso locale C6 la medesima cooperativa può esercitare anche l’attività di Noleggio senza conducente?
2) L’attività di Noleggio senza conducente non dovrebbe avere un locale commerciale per la stipula del contratto e di una rimessa per i veicoli?
3) Il presidente della cooperativa, titolare di autorizzazione NCC, può svolgere altra attività lavorativa o vi è vincolo di esclusività?
Si ringrazia anticipatamente
Cordiali Saluti
Uff. SUAP – Sorrento

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Claudio Valeri

Gentile Rossana,
La tua domanda è molto interessante e tocca un punto cruciale nell’intersezione tra le attività di noleggio con e senza conducente, nonché l’utilizzo di locali con specifiche destinazioni d’uso.
Come sa anche noi di Partecipata rilasciamo il nostro parere, che come tale, non è assolutamente vincolante.

  1. Nello stesso locale C6 la medesima cooperativa può esercitare anche l’attività di Noleggio senza conducente? Teoricamente, un locale di categoria C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) potrebbe essere utilizzato per entrambe le attività, a patto che siano rispettate alcune condizioni:
  • Separazione funzionale: Le aree destinate al noleggio con conducente e a quello senza conducente devono essere chiaramente separate e individuabili.
  • Sicurezza: Le condizioni di sicurezza e igiene devono essere adeguate per entrambe le attività.
  • Normativa comunale: È fondamentale verificare se il regolamento comunale prevede delle limitazioni o prescrizioni specifiche per l’utilizzo dei locali di categoria C6.
  1. L’attività di Noleggio senza conducente non dovrebbe avere un locale commerciale per la stipula del contratto e una rimessa per i veicoli? Non necessariamente. Un locale commerciale specifico per la stipula dei contratti non è obbligatorio, soprattutto se le procedure di noleggio sono digitalizzate. Tuttavia, è fondamentale garantire la disponibilità di un luogo idoneo per la consegna e la riconsegna dei veicoli.
  2. Il presidente della cooperativa, titolare di autorizzazione NCC, può svolgere altra attività lavorativa o vi è vincolo di esclusività? La possibilità per il presidente di una cooperativa di svolgere altre attività lavorative dipende dallo statuto della cooperativa stessa e dalle eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente. In generale, non esiste un vincolo di esclusività, a meno che non sia previsto dallo statuto sociale. Tuttavia, è importante verificare che lo svolgimento di altre attività non interferisca con l’esercizio delle funzioni di presidente e con gli interessi della cooperativa.

Considerazioni aggiuntive:

  • Assicurazioni: È fondamentale verificare che le polizze assicurative coprano entrambe le attività, sia il noleggio con conducente che quello senza conducente.
  • Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): È necessario presentare una SCIA per ciascuna attività, specificando le caratteristiche dei locali utilizzati e i veicoli impiegati.
  • Manutenzione dei veicoli: È importante garantire una corretta manutenzione dei veicoli utilizzati per il noleggio senza conducente, al fine di assicurare la sicurezza degli utenti.

Cordialmente.
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

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