L’Ufficio Suap di Sorrento pone il seguente quesito:
Può essere svolta una attività di Locazione Breve in una unica unità immobiliare su tre livelli, (unico sub), con un totale di 20 posti letto ed 11 camere, ogni camera ha un suo bagno.
Si può prefigurare ipotesi di albergo?
Si ringrazia
Rossana Russo
Gentile Rosanna,
per prima cosa grazie per esserti registrata su Partecipata e per averne compreso il senso di condivisione. A noi esporremo il nostro parere che, come tale, non è assolutamente vincolante. Sosterremo poi la tua pubblicazione condividendola con tutti i tuoi colleghi di Area. Se riesci sostieni Partecipata con i tuoi colleghi stimolando la registrazione.
Parere:
Locazione Breve vs. Attività Alberghiera: Una Distinzione Delicata
La distinzione tra locazione breve e attività alberghiera è fondamentale per determinare la corretta applicazione delle normative e degli adempimenti amministrativi.
Fattori determinanti per la qualificazione:
Il caso specifico:
Nel tuo caso, la presenza di 20 posti letto e 11 camere, ciascuna con bagno privato, potrebbe far pensare a una struttura ricettiva di dimensioni considerevoli. Tuttavia, la sola presenza di questi elementi non è sufficiente per qualificare l’attività come alberghiera. È necessario valutare anche gli altri fattori sopra elencati.
Giurisprudenza:
La giurisprudenza in materia è in continua evoluzione, ma alcuni principi fondamentali sono ormai consolidati:
Riferimenti giurisprudenziali (esempi):
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la distinzione tra attività alberghiera e locazione breve si basa sulla natura dei servizi offerti e sull’organizzazione. Un’attività può essere considerata alberghiera se, oltre alla semplice messa a disposizione delle stanze, vengono forniti servizi come la reception, la pulizia giornaliera, la somministrazione di cibi e bevande, e altri servizi simili che caratterizzano un’offerta ricettiva professionale.
Ad esempio, il Consiglio di Stato ha sottolineato che, anche in presenza di un contratto di locazione breve, se l’organizzazione dell’immobile e i servizi offerti sono quelli tipici di un albergo, l’attività deve essere qualificata come alberghiera. In particolare, si guarda alla struttura organizzativa che presuppone la gestione di servizi e spazi comuni, oltre alla sola locazione delle camere.
I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) hanno spesso richiamato questa distinzione, sottolineando l’importanza di verificare se l’attività svolta superi la semplice locazione e assuma le caratteristiche tipiche di una struttura ricettiva alberghiera.
Ad esempio:
Conclusione
In sintesi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR distingue chiaramente tra locazione breve e attività alberghiera in base all’organizzazione e ai servizi offerti. Se l’immobile descritto (20 posti letto, 11 camere, bagni privati) è gestito come una struttura organizzata, con servizi comuni come reception o pulizia giornaliera, potrebbe configurarsi come attività alberghiera. Tuttavia, se si tratta solo di locazione di spazi abitativi senza tali servizi aggiuntivi, potrebbe rientrare nella locazione breve.La differenza tra le due tipologie di attività dipende, quindi, dalla qualità e quantità di servizi offerti, non solo dalla struttura fisica dell’immobile o dal numero di camere.
Un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri