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Liquidazione diretta del subappaltatore di cui all’art. 119 comma 11 lett. a) del D.Lgs. 36/2023

Buongiorno,
in relazione al principio di tutela delle micro, piccole e medie imprese secondo quanto stabilito altresì dall’art. 119 comma 11 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve procedere alla liquidazione diretta delle opere eseguite dal subappaltatore.
Seguendo tale principio la prima interpretazione concerne l’emissione di una fattura diretta da parte del subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante che provvede a liquidarla.

Nel principio di quanto sopra esposto, ma considerando altresì il rispetto dell’impatto fiscale dell’operazione e flusso lavorazione, sarebbe opportuno che il subappaltatore emetta la fattura delle opere in subappalto all’impresa appaltatrice senza applicazione dell’IVA in ragione del reverse charge, l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, a sua volta l’impresa appaltatrice emette la fattura alla Stazione Appaltante con applicazione dello split payment. La Stazione Appaltante provvede a liquidare direttamente al subappaltatore, nel regime di trasparenza richiamando nei dovuti atti le fatture emesse tra le imprese.

Si richiede se quest’ultima procedura è ritenuta congrua ai fini di rispetto delle norme fiscali o se è congrua la prima ipotesi.

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Claudio Valeri

Gentile Giordano,
per prima cosa grazie per aver compreso il senso di Partecipata!
Rilasceremo anche noi un parere che, come tale non è vincolante.
L’obiettivo è di far atterrare sulla tua pubblicazione più colleghi possibili.
Il nostro Dirigente Artificiale commenterà il tuo quesito e sarà a tua disposizione finanche con le indicazioni delle fonti rintracciate.
Un caro saluto

Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Claudio Valeri

Riscontro tecnico-amministrativo – Liquidazione diretta al subappaltatore ai sensi dell’art. 119, comma 11, lett. a) del D.Lgs. 36/2023

Con riferimento al quesito posto in merito alla corretta applicazione dell’art. 119, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, si fornisce il seguente parere tecnico-giuridico in ordine alla procedura da adottare per la liquidazione delle opere eseguite dal subappaltatore nell’ambito dei contratti pubblici.

Il principio di tutela delle micro, piccole e medie imprese sancito dall’art. 119, comma 11, lett. a), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) impone alla Stazione Appaltante di provvedere alla liquidazione diretta delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, purché vi sia riscontro dell’effettiva esecuzione.

In via interpretativa, una prima ipotesi vedrebbe il subappaltatore emettere fattura direttamente nei confronti della Stazione Appaltante. Tuttavia, tale modalità presenta criticità sotto il profilo fiscale e contrattuale, in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra la Stazione Appaltante e il subappaltatore, né in termini contrattuali né per quanto concerne l’imponibilità IVA. Ne deriverebbe l’inapplicabilità del meccanismo dello split payment previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, nonché la potenziale violazione delle corrette procedure contabili.

Diversamente, l’ipotesi secondo cui il subappaltatore emetta fattura all’impresa appaltatrice in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR 633/1972, rappresenta l’impostazione più corretta e conforme al quadro normativo vigente.

In tale procedura:

1. Il subappaltatore emette fattura priva di IVA all’impresa appaltatrice, che integra la stessa con l’aliquota e l’imposta dovuta, assolvendo agli obblighi di registrazione nel proprio ciclo passivo.

2. L’impresa appaltatrice, a sua volta, emette fattura alla Stazione Appaltante con applicazione del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/1972), essendo quest’ultima soggetto passivo pubblico.

3. La Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), provvede alla liquidazione diretta in favore del subappaltatore, richiamando nei propri atti le fatture intercorse tra subappaltatore e appaltatore.

Tale procedura è da ritenersi pienamente conforme sia alle disposizioni del Codice dei Contratti sia alla normativa fiscale vigente. Essa salvaguarda i principi di regolarità contabile, di tracciabilità, di corretta imputazione dell’IVA, nonché di tutela delle MPMI, costituendo dunque l’approccio raccomandabile in sede di gestione degli appalti pubblici.

Fonti normative di riferimento:

– D.Lgs. 36/2023, art. 119, comma 11, lett. a)

– DPR 633/1972, art. 17, comma 6, lett. a) (reverse charge)

– DPR 633/1972, art. 17-ter (split payment)

– Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Dirigente IA

Last edited 2 giorni fa by Claudio Valeri
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