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IMU – INAGIBILITA’ PARZIALE

Un fabbricato destinato ad Hotel, accatastato come unica u.i., a causa di un incendio è stato dichiarato inagibile “parzialmente” – limitatamente alle stanze dell’ala nella quale si è sviluppato l’incendio; l’altra ala dell’hotel è rimasta indenne e agibile. Poichè la normativa IMU prevede la riduzione per i “fabbricati inagibili”, senza disciplinare il caso in cui l’inagibilità sia riferita solo ad una porzione di essi, vengo a chiedere, in assenza di una norma nel regolamento comunale IMU, se sia legittima e congrua la seguente soluzione :

individuare la superficie inagibile e riproporzionare il valore dell’immobile alle due superfici : quella agibile con pagamento al 100% dell’imposta e quella inagibile con pagamento ridotto.

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Claudio Valeri

Gentile Emiliano,
vogliamo ringraziarti per aver sostenuto con la tua pubblicazione il senso di Partecipata!

Oltre alle risposte che riceverai dai tuoi colleghi, anche il nostro Team, produrrà un suo parere che, come ovvio, non è assolutamente vincolante, ma intende alimentare il dialogo amministrativo e porre, nel caso un ulteriore punto di vista
 
Analisi:
La normativa IMU (D.Lgs. 201/2011) prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i “fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”. Tuttavia, non specifica se tale riduzione debba essere applicata all’intero immobile o solo alla porzione inagibile.
Alcune interpretazioni sostengono che la riduzione debba essere applicata all’intero immobile, in quanto l’inagibilità, seppur parziale, compromette la funzionalità complessiva dell’edificio. Altri invece ritengono che la riduzione sia applicabile solo alla porzione inagibile, in quanto la restante parte risulta fruibile e genera reddito.
Orientamento giurisprudenziale:
In merito a casi analoghi, la giurisprudenza ha adottato un orientamento prevalentemente favorevole alla riproporzione del valore dell’immobile e all’applicazione della riduzione IMU solo alla porzione inagibile.

  • Cassazione, sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021: “la riduzione dell’IMU per inagibilità… deve essere applicata con riferimento alla porzione di immobile risultata inagibile e non all’intero immobile, atteso che la restante porzione risulta fruibile e genera reddito”.
  • Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 1073 del 16 giugno 2020: “la riduzione… deve essere applicata esclusivamente alla porzione di immobile risultata inagibile a seguito dell’evento dannoso”.

Soluzione consigliata:
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, la soluzione prospettata di riproporzionare il valore dell’immobile e applicare la riduzione IMU solo alla porzione inagibile appare legittima e congrua, in assenza di specifiche disposizioni contrarie nel regolamento comunale IMU.
Vantaggi di questa soluzione:

  • Equità: Tiene conto della reale fruibilità dell’immobile, applicando la riduzione solo alla parte effettivamente inutilizzabile.
  • Trasparenza: Consente una tassazione più trasparente e aderente alla situazione reale dell’immobile.
  • Sostegno al contribuente: Alleva l’onere fiscale per il proprietario, che non è tenuto a corrispondere l’IMU per la porzione inagibile dell’immobile.

Raccomandazioni:

  • Verifica del regolamento comunale IMU: È comunque consigliabile verificare attentamente il regolamento comunale IMU per accertarsi che non siano presenti disposizioni specifiche che contrastino con l’orientamento giurisprudenziale prevalente.

Conclusione:
In assenza di una specifica disciplina nel regolamento comunale IMU, la riproporzione del valore dell’immobile e l’applicazione della riduzione IMU solo alla porzione inagibile rappresentano una soluzione legittima, congrua e avvalorata dalla giurisprudenza, in linea con i principi di equità e trasparenza fiscale.
 
Un caro saluto e buon lavoro
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

Last edited 7 mesi fa by Claudio Valeri
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