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IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DI CONTABILI E CRE – LAVORI PUBBLICI

Con riferimento all’Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) del D.Lgs. 36/2023 vengono definiti i valori dell’imposta di bollo che l’operatore economico deve versare il relazione all’importo contrattuale.
Con particolare attenzione all’art. 2 comma 1 del suddetto allegato che recita “Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto così come definiti, pare vogliano essere ricompresi altresì gli atti contabili e il CRE a fine lavori. Pertanto questi ultimi restano esenti dall’imposta di bollo da € 16,00 sostituita dall’imposta unificata a scaglioni?

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Claudio Valeri

Gentile Riccardo,
Esatto, per noi, la sua interpretazione è corretta.
Il nostro parere, come ovvio, non è vincolante, ma vuole aggiungere in condivisione un nuovo punto di vista.

In base all’Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, l’imposta di bollo sostitutiva per gli appalti copre effettivamente tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, incluso gli atti contabili e il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) a fine lavori.

Come da Te menzionato, l’articolo 2, comma 1 dell’Allegato I.4 specifica che l’imposta sostitutiva assolve all’obbligo del bollo per tutti gli atti e documenti dell’appalto, con la sola eccezione delle fatture, note e simili disciplinate dall’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972.

Pertanto, gli atti contabili e il CRE, non essendo riconducibili alle fatture e note assimilate, rientrano tra i documenti per cui l’imposta di bollo è stata sostituita dall’imposta unificata a scaglioni prevista dall’Allegato I.4.
In sintesi:

  • Imposta di bollo sostitutiva: copre tutti gli atti e documenti dell’appalto, inclusi atti contabili e CRE.
  • Eccezioni: fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, DPR 642/1972.

Conferme:

Conclusione:
Gli atti contabili e il CRE a fine lavori non sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00, in quanto ricompresi nell’imposta unificata a scaglioni versata dall’appaltatore ai sensi dell’Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023.
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Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri

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