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FESTE PATRONALI: OBBLIGO PER AMBULANTI

BUONGIORNO,
IN MERITO ALLE FESTE PATRONALI, SAGRE E SIMILI SIAMO A CHIEDERE QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE UN COMUNE DEVE CHIEDERE AGLI AMBULANTI RIGUARDO AL MONTAGGIO DELLE PROPRIE BANCARELLE E/O BANCONI, IN MERITO A GENERATORI DI CORRENTE, IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E SIMILI, IN MERITO AGLI AUTOMEZZI ADOPERATI.
TANTO SI RICHIEDE POICHE’ IN LINEA GENERALE PER LE FESTE PATRONALI SEMBREREBBE CHE TANTIISSIMI COMUNI NON ABBIANO MAI CHIESTO NULLA DI TUTTO QUANTO SOPRA. SEMBREREBBE CHE NON CI SIANO NORMATIVE IN TAL SENSO A DETTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. VORREMMO GENTILMENTE UN CHIARIMENTO ESAUSTIVO RISPETTO ALLA MATERIA.
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE.
UFF. SUAP SORRENTO – ROSSANA RUSSO 081/5335103

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Claudio Valeri

Gentile Rossana,
In materia di feste patronali, sagre, fiere e manifestazioni temporanee, non è corretto sostenere che “non esistano normative”: esiste un quadro articolato (pubblica sicurezza, prevenzione incendi, impiantistica, sicurezza del lavoro, igiene alimentare, viabilità) che il Comune è tenuto a presidiare, anche attraverso prescrizioni nel provvedimento autorizzatorio/concessorio e nei disciplinari per gli operatori.
Sul piano delle competenze, il Comune opera tipicamente su due livelli: da un lato come Autorità amministrativa che rilascia concessioni/permessi (occupazione suolo pubblico, esercizio del commercio su area pubblica, somministrazione temporanea, eventuali titoli di pubblico spettacolo); dall’altro come soggetto che, d’intesa con Prefettura/Questura/VV.F. quando necessario, deve assicurare un modello organizzativo di “safety e security” dell’evento, secondo le direttive del Ministero dell’Interno emanate dopo i noti fatti di Torino, che impongono una gestione strutturata dei profili di sicurezza e incolumità. (Ministero dell’Interno)

  1. Montaggio bancarelle, gazebo, banchi, strutture temporanee (idoneità statica e corretto montaggio)
  2. Il Comune deve pretendere che le strutture installate siano idonee sotto il profilo statico e di sicurezza d’uso (stabilità, ancoraggi, resistenza al vento, assenza di sporgenze pericolose, corretti percorsi di esodo e mantenimento delle vie di transito). In pratica amministrativa ciò si traduce nel richiedere, ove pertinente per tipologia/dimensione/affollamento e secondo la valutazione del rischio dell’evento, una dichiarazione di corretto montaggio e/o idoneità statica resa da tecnico abilitato, soprattutto quando le strutture sono rilevanti (palchi, pedane, coperture, tensostrutture) o interferiscono con flussi di pubblico. Questa impostazione è coerente con i vademecum operativi adottati da Prefetture/Comuni per le manifestazioni e con le prassi richiamate nei documenti di supporto agli organizzatori. (Prefettura)
  3. Quando l’evento integra “pubblico spettacolo/trattenimento” (es. concerti, spettacoli, aree con capienza rilevante, strutture dedicate al pubblico), entrano in gioco anche le verifiche di agibilità/incolumità previste dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e la relativa istruttoria tecnica. (Normattiva)
  4. Impianti elettrici temporanei (allacci, quadri, prolunghe, prese, illuminazione)
  5. Qui la base giuridica è netta: il D.M. 37/2008 impone che, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità (Di.Co.) corredata dagli allegati (relazione materiali, progetto quando dovuto, schema, ecc.). (Normattiva)
  6. Conseguentemente, il Comune (di regola tramite SUAP/uffici evento) deve chiedere agli operatori/organizzatore, a seconda di come è strutturato l’allestimento, almeno: dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza nei casi ammessi, estremi dell’impresa abilitata, schema di impianto/quadri, dichiarazione sull’adozione delle protezioni (interruttori differenziali, messa a terra, cavi idonei, protezioni meccaniche, grado IP ove necessario). Tale richiesta è espressamente richiamata nei vademecum operativi per manifestazioni pubbliche. (Ministero dell’Interno)
  7. Gruppi elettrogeni e alimentazione elettrica autonoma
  8. Non esiste un “vuoto normativo”: i gruppi elettrogeni ricadono in regole tecniche e, soprattutto, in obblighi di esercizio in sicurezza (ubicazione, ventilazione, protezioni, distanze da materiali combustibili, gestione carburanti, segnaletica, manutenzione). In particolare, il D.M. 13 luglio 2011 reca disposizioni/regola tecnica antincendio per l’installazione/esercizio dei gruppi elettrogeni (con indicazioni anche su segnalazione e manutenzione per gruppi a servizio di impianti di sicurezza). (Vigili del Fuoco)
  9. Sul piano amministrativo la “soluzione” corretta è: subordinare l’ammissione del gruppo elettrogeno alla presentazione di una scheda tecnica, dichiarazione di corretta installazione/uso, indicazione del posizionamento e delle misure antincendio adottate (estintore idoneo, interdistanze, protezioni da contatti accidentali, gestione rifornimento), e – se l’allestimento configura attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi – acquisire anche gli atti conseguenti secondo la disciplina VV.F. (con riferimento alle regole tecniche applicabili ai locali/impianti di pubblico spettacolo quando ricorrono i presupposti). (Vigili del Fuoco)
  10. Automezzi utilizzati (furgoni, food truck, rimorchi, mezzi a supporto)
  11. Gli obblighi si collocano su tre piani:
  12. a) circolazione e sosta: accessi autorizzati, percorsi, orari di carico/scarico, divieti di permanenza nelle aree di affollamento, rispetto dei varchi di emergenza e delle vie di esodo, come parte integrante del piano safety; (Ministero dell’Interno)
  13. b) sicurezza dell’allestimento: stabilizzazione dei mezzi (livellamento, cunei, freni), divieto di cavi volanti non protetti tra mezzi e banchi, posizionamento che non crei strozzature o ostacoli ai soccorsi;
  14. c) regolarità del mezzo: revisione/assicurazione e idoneità d’uso (che, pur non essendo “documentazione SUAP” in senso stretto, il Comune può prescrivere come condizione di partecipazione e può verificare anche tramite polizia locale, specie se il mezzo resta in area evento).
  15. Sicurezza sul lavoro e responsabilità degli operatori
  16. Gli ambulanti e gli operatori (specie se datori di lavoro o lavoratori autonomi) restano soggetti agli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008: uso di attrezzature conformi, gestione dei rischi, formazione/addestramento ove necessario, corretto impiego di impianti e attrezzature. Il Comune non “sostituisce” tali obblighi, ma deve organizzarli dentro un perimetro controllabile (prescrizioni, controlli, esclusione in caso di inadempienza). (Normattiva)
  17. Profilo igienico-sanitario (se vi è somministrazione/vendita alimenti)
  18. Per le attività temporanee con alimenti, le ASL ricordano normalmente che l’evento è soggetto a SCIA/comunicazione al Comune secondo le normative di settore e che si applicano le regole del “pacchetto igiene” (con modalità operative definite localmente). (AUSL Fe)

Conclusione con soluzione operativa (quella che consiglierei di adottare in Comune)
Per evitare disomogeneità e “prassi di fatto”, la soluzione più efficace è formalizzare un “pacchetto unico” di prescrizioni e controlli, articolato così: i) disciplinare comunale/avviso pubblico per la manifestazione con condizioni tecniche minime per banchi, impianti e generatori; ii) modulistica SUAP/ufficio eventi che imponga, per ciascun operatore, una dichiarazione sostitutiva di rispetto prescrizioni e l’allegazione dei documenti tecnici essenziali (almeno Di.Co./Di.Ri. ex D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici e scheda/posizionamento per eventuali gruppi elettrogeni); iii) piano safety dell’evento con planimetrie, viabilità, varchi, corridoi di emergenza, divieti per i mezzi e regole di allestimento, secondo l’impostazione delle direttive del Ministero dell’Interno; iv) controlli a campione e sopralluogo con Polizia Locale/Ufficio Tecnico (ed eventuale coinvolgimento VV.F./ASL nei casi dovuti). (Ministero dell’Interno)
Se impostate così l’istruttoria, il Comune non “inventa obblighi”, ma esercita correttamente il potere di condizionare l’occupazione del suolo e lo svolgimento dell’evento al rispetto di requisiti tecnico-minimi già fondati su norme vigenti e su indirizzi ministeriali.

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