Buongiorno,
volevo chiedere come state affrontando l’art.36-bis comma B “…pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate…” . L’agenzia dell’entrate non risponde o se lo fa, lo fa dopo anni; per non bloccare l’iter procedurale il mio ufficio procede con il verificare, tramite simulazione fatta fare ai liberi professionisti che presentano la pratica, un confronto della variazione di rendita catastale con e senza le modifiche attuate, in modo da verificare la differenza di valore e da lì calcolare la sanzione.
Le rispondo intanto con un approfondimento che ho scritto alcuni mesi fa sull’art. 36 bis comma 5 lettera b su diariodiac.it che invito a leggere: https://diariodiac.it/il-salva-casa-vuole-accelerare-le-pratiche-di-sanatoria-edilizia-ma-sono-fermi-gli-accordi-fra-comuni-e-agenzia-delle-entrate-per-il-calcolo-delloblazione/
Essendo il suo un quesito ricorrente le invio la risposta che ho dato in piu’ di una occasione relativamente a quanto richiesto: https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/40193/addebito-spese-per-valutazione-dellimmobile-da-parte-dellagenzia-delle-entrate-in-caso-di-irregolarita-edilizia
Il comma 5 lettera b dell’art. 36 bis del TUE prevede in modo tassativo che la scia in sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
L’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che:
“Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
Il Comune, in quanto amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
L’art. 3 del protocollo di intesa tipo tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni prevede che per l’espletamento delle attività di cui alla perizia di stima per la determinazione dei valori in base ai quali il Comune deve calcolare, a norma delle leggi vigenti, la sanzione da comminare a coloro i quali richiedano un titolo abilitativo alla edificazione in sanatoria per opere edilizie o parti di esse abusivamente eseguite, il Comune riconoscerà all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo sulla base del costo standard di euro 379,00 per giorno–uomo strettamente necessari all’espletamento delle prestazioni richieste, con un massimo pari al 50% della sanzione.
Pertanto, così come indicato nelle premesse del protocollo di intesa il Comune è il soggetto destinatario della perizia di stima e non può trasferire il suo costo al privato in quanto non previsto dalla norma.