Il DM 7 marzo 2018 n. 49, trova ancora applicazione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 ed in particolare con le norme contenute all’allegato II.14?
Nello specifico può essere ancora adottata la contabilità semplificata di cui all’art. 15 dello stesso decreto che di fatto non è stato abrogato dal nuovo codice?
Gentile Marco,
per prima cosa grazie per aver pubblicato su Partecipata!
Il nostro team darà una sua opinione che, chiaramente, non è vincolante ma intende porre il proprio punto di vista sull’argomento. Invieremo la tua pubblicazione ai tuoi colleghi così da far atterrare più persone possibile sull’argomento.
Di seguito la nostra nota.
Gentilissimo,
Sì, il DM 7 marzo 2018 n. 49 (“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) continua ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) e, in particolare, con le norme contenute nell’Allegato II.14.
In particolare, la contabilità semplificata di cui all’articolo 15 del DM 49/2018 può ancora essere adottata, in quanto non è stata abrogata dal nuovo Codice.
Ecco una ricapitolazione:
Perché il DM 49/2018 è ancora valido:
Pertanto, il DM 49/2018, in particolare le sue disposizioni sulla contabilità semplificata, rimane un riferimento valido per gli appalti di lavori pubblici, soprattutto per opere di importo inferiore e per appalti in corso al 1° luglio 2023.
Tuttavia, è importante precisare che:
In sintesi, il DM 49/2018 non è stato abrogato dal D.Lgs 36/2023 e la contabilità semplificata rimane un’opzione per gli appalti di lavori pubblici, con alcune limitazioni.
Un caro saluto
Responsabile Esecutivo
Claudio Valeri