Buongiorno,
un utente ha presentato presso il SUAP una SCIA per il commercio al dettaglio elettronico di auto usate.
Ho contestato alla ditta che ha presentato la SCIA il fatto che non mi avessero dichiarato la presenza di un luogo di custodia delle vetture (dichiarazione: “di non utilizzare un magazzino dedicato all’attività”).
L’operatore però ribadisce che tutte le operazioni avvengono sul sito e le auto (di sua proprietà) possono liberamente essere tenute nel cortile della sua abitazione, che ovviamente non ha le caratteristiche urbanistiche per essere adibito a “deposito auto” (tra l’altro dichiara nella SCIA che relativamente ai locali di esercizio rispetta i regolamenti di polizia urbana, annonaria, di igiene e sanità).
Quindi considerato che le auto usate sono di sua proprietà e dovrà avere un locale dove custodirle luogo in cui dovrà anche tenere il registro previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. (rimessa che potrà essere sempre accessibile agli organi di controllo come recita l’art. 16 del T.U.L.P.S.), mi chiedo se è legittima la SCIA presentata e se è legittimo non possedere un locale con idonea destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico (autorimessa).
Allego SCIA e mia risposta in merito.
Grazie per l’attenzione.
Gentile Maria Antonietta,
In riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata per l’avvio del commercio al dettaglio elettronico di autoveicoli usati, si rappresenta quanto segue.
1. Quadro normativo di riferimento
L’attività di commercio elettronico è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 e dal D.Lgs. n. 59/2010.
Tuttavia, trattandosi di commercio di beni usati e, nello specifico, di autoveicoli, trova applicazione anche il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S.), in particolare gli articoli 126-128, i quali prevedono:
La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19 luglio 2016, ha ribadito che i veicoli usati devono essere custoditi presso un luogo fisico idoneo sotto il profilo urbanistico ed edilizio (autorimessa o deposito), destinato all’attività e accessibile per i controlli.
2. Esame della SCIA presentata
Dalla documentazione depositata risulta che l’operatore ha dichiarato:
Tale dichiarazione non è conforme alla normativa richiamata, in quanto il commercio di veicoli usati presuppone necessariamente la disponibilità di un locale idoneo alla custodia dei mezzi e alla tenuta del registro T.U.L.P.S..
3. Valutazione sulla legittimità
L’assenza di un deposito/autorimessa regolarmente autorizzata e conforme dal punto di vista urbanistico rende la SCIA non perfezionata nei requisiti sostanziali.
La possibilità di custodire i veicoli presso un cortile privato annesso all’abitazione non può considerarsi idonea, in quanto:
4. Conseguenze procedimentali
In applicazione dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, i termini del procedimento restano sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa comprovante la disponibilità di un locale conforme.
In difetto di regolarizzazione entro i termini assegnati, il SUAP procederà all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
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Sintesi finale
La SCIA, nella forma attuale, non è legittima. L’attività di commercio elettronico di autoveicoli usati richiede la disponibilità e la dichiarazione di un luogo fisico idoneo e autorizzato in cui custodire i veicoli e conservare il registro T.U.L.P.S. L’operatore è pertanto tenuto ad integrare la segnalazione con la relativa documentazione, pena l’inibizione dell’attività.
Dirigente Artificiale