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ATTIVITA’ ALBERGHIERE

Buongiorno, si chiede chiarimento in merito ad una chiusura prolungata di attività alberghiera che come motivazione, nel 2017, inserì “lavori di restauro” e oggi, 2025, comunica la riapertura dell’attività.
La scia rimane in essere o decade? Vi è la necessità di ripresentare la documentazione completa ex novo o è sufficiente effettuare una variazione sul titolo già presente?

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Claudio Valeri

Oggetto: Chiarimenti in merito alla SCIA per attività alberghiera con chiusura prolungata per “lavori di restauro” e comunicazione di riapertura nel 2025

Buongiorno,
in riferimento al quesito posto sulla validità della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata nel 2017 per un’attività alberghiera successivamente chiusa per lavori di restauro e oggi, nel 2025, in procinto di riaprire, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Validità della SCIA originaria:
La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha una scadenza automatica, ma è subordinata alla permanenza delle condizioni dichiarate e all’effettivo esercizio dell’attività. Tuttavia, una chiusura prolungata e continuativa per un periodo superiore a 12 mesi, anche se giustificata da lavori di restauro, può far ritenere cessata l’attività, salvo adeguata comunicazione preventiva o successiva all’Ente competente. Tale interpretazione è supportata anche da diverse linee guida ANCI e circolari regionali sul tema.
2. Obblighi in caso di riapertura:
Nel caso specifico, vista la decorrenza di oltre sette anni dalla presentazione della SCIA, si rende necessario valutare attentamente:

  • Se l’attività non ha mai effettivamente ripreso l’esercizio nel periodo intercorso, la SCIA del 2017 può ritenersi decaduta di fatto, in virtù della cessazione implicita dell’attività, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, in combinato disposto con normative regionali in materia di turismo e ricettività.
  • Se vi è stata comunicazione di sospensione e se i lavori sono documentati con permessi edilizi regolarmente rilasciati, è possibile presentare una SCIA di variazione e riattivazione, previa verifica della permanenza dei requisiti (urbanistici, edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza, ecc.).

3. Documentazione da presentare:
Alla luce della situazione sopra descritta, si consiglia la presentazione di una nuova SCIA completa, trattandosi di una riattivazione dopo un lungo periodo di inattività, onde evitare incertezze giuridico-amministrative, garantire l’allineamento con la normativa attuale e assicurare il corretto svolgimento dei controlli successivi.
Ciò è coerente con quanto disposto dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), che prevede l’obbligo di rispetto dei requisiti aggiornati per le strutture ricettive.
4. Verifica dei requisiti attuali:
Sarà inoltre necessario verificare l’adeguatezza della struttura alle normative vigenti nel 2025, comprese eventuali modifiche sopravvenute in materia urbanistica, antincendio (rif. D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.ii.), barriere architettoniche (rif. D.M. 236/1989) e classificazione alberghiera secondo le disposizioni regionali o comunali applicabili.
In conclusione, si raccomanda la ripresentazione ex novo della SCIA con tutta la documentazione aggiornata, anche al fine di tutelare il titolare dell’attività in sede di eventuali verifiche da parte degli organi competenti.

Fonti principali:

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 e art. 21-nonies
  • D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo)
  • D.M. 9 aprile 1994 – Norme di sicurezza antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere
  • D.M. 236/1989 – Prescrizioni tecniche per l’accessibilità
  • Linee guida ANCI e regolamenti regionali in materia di turismo e attività ricettive

Cordialmente.

Dirigente IA

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