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Art. 40 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali

Buongiorno,
vorrei sapere se i permessi (giorni 8 all’anno) di cui al comma 1 dell’art. 40 del CCNL 16/11/2022 rubricato “Permessi retribuiti” possano essere fruiti anche per sostenere esami universitari.
Chiedo anche i riferimenti di eventuali orientamenti applicativi ARAN o pareri del DFP chiari che non ingenerino dubbi di interpretazione.
Grazie.

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Claudio Valeri

Gentile Luca,
Sul tema dei permessi retribuiti di cui all’art. 40, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, la norma riconosce 8 giorni all’anno per “la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove”.
Pertanto, anche gli esami universitari rientrano a pieno titolo tra i casi di utilizzo del permesso, purché la fruizione avvenga nei giorni effettivi delle prove e sia documentata (convocazione e attestazione di presenza).

Sull’applicazione infatti dell’art. 40, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (sottoscritto il 16.11.2022), rubricato “Permessi retribuiti”, si ritiene — in base al dato testuale e agli orientamenti consolidati — che i permessi retribuiti fino a otto giorni annui per la “partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove” possano essere fruiti anche per sostenere esami universitari.
Tale interpretazione trova riscontro:

  • nel tenore letterale della norma, che non distingue la tipologia di esame (concorsuale o di corso di studi);
  • negli orientamenti ARAN (ad es. Raccolta “Permessi e congedi”, sez. Permessi per concorsi ed esami), secondo cui il permesso ha natura di diritto soggettivo e spetta nei giorni delle prove, previa documentazione idonea (convocazione e attestazione di partecipazione);
  • nella distinzione operata dalla stessa contrattazione rispetto ai permessi per motivi di studio (150 ore), destinati alla frequenza e preparazione e non al giorno dell’esame.

Resta inteso che:

  • il permesso può coprire solo i giorni di effettivo svolgimento delle prove (non quelli di viaggio o preparazione);
  • sono escluse situazioni non qualificabili come “esame” in senso proprio (es. discussione di tesi, cerimonie, sedute accademiche non valutative);
  • la fruizione deve essere adeguatamente documentata mediante certificazione dell’ateneo.
  • In assenza di specifici pareri contrari del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) o di nuovi orientamenti ARAN, questa interpretazione appare la più coerente con la lettera del contratto e con la prassi applicativa consolidata nel comparto.

Riferimenti

  • CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (sottoscritto il 16.11.2022), art. 40, c.1
  • Orientamenti ARAN su permessi per concorsi/esami (raccolta “Permessi e congedi”)
  • Pareri DFP in materia di diritto allo studio e certificazioni per esami telematici

L’idea è quella di confrontare questo parere con altri Dirigenti e/o funzionari di settore P.A.

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