Buongiorno,
in caso di decadenza di licenza definitiva di un locale di pubblico spettacolo (per motivi esterni all’attività (urbanistici)) basata sull’agibilità data dalla CCVLPS, viene fatta richiesta di nuova licenza ai sensi dell’art. 68 TULPS. Deve essere anche presentata nuova istanza alla CCVLPS per il rilascio di un nuovo parere o viene mantenuto il precedente considerando che non è stato cambiato nulla?
Grazie
Cordiali saluti
Agibilità definitiva locale di pubblico spettacolo ai sensi art. 68/80 TULPS
Gentile Silva
ci scusi per il ritardo nella risposta.
La presentazione di una nuova domanda di licenza ai sensi dell’art. 68 TULPS non comporta, di per sé, l’obbligo di acquisire un nuovo parere della CCVLPS; tuttavia, il precedente accertamento non può essere riutilizzato sulla sola affermazione che nel locale “non è cambiato nulla”. Occorre preliminarmente distinguere la licenza di esercizio dall’agibilità di pubblico spettacolo prevista dall’art. 80 TULPS: la Commissione effettua gli accertamenti tecnici ed esprime il relativo parere, mentre il titolo abilitativo è rilasciato dall’amministrazione comunale competente. La cessazione degli effetti della licenza di esercizio deve quindi essere esaminata per stabilire se abbia interessato anche l’agibilità o i presupposti sui quali quest’ultima era stata riconosciuta. Dalla distinzione tra i due profili si ritiene che, qualora il provvedimento abbia fatto venir meno esclusivamente la licenza ex art. 68, lasciando impregiudicati l’agibilità e il precedente accertamento tecnico, il SUAP possa utilizzare il verbale favorevole già acquisito, purché questo sia tuttora riferibile alla configurazione e alle condizioni di esercizio del locale. L’agibilità di un locale stabilmente destinato a pubblico spettacolo, infatti, non è normalmente soggetta a una scadenza temporale predeterminata, ma presuppone la permanenza delle condizioni assentite; gli artt. 141 e seguenti del R.D. n. 635/1940 prevedono, inoltre, sia la valutazione delle modificazioni sostanziali sia i controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza. Nel caso prospettato, il passaggio decisivo è verificare l’effettivo superamento delle ragioni urbanistiche che hanno determinato la decadenza: tali ragioni non possono essere considerate automaticamente estranee all’autorizzabilità dell’attività. Il precedente parere della CCVLPS non sana eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche e non sostituisce l’agibilità edilizia disciplinata dall’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. È pertanto necessario acquisire dall’ufficio tecnico comunale un riscontro sulla rimozione della causa ostativa e sulla compatibilità dell’utilizzo richiesto, verificando anche se gli eventuali interventi di regolarizzazione abbiano inciso sulle condizioni già esaminate dalla Commissione. La soluzione operativa proposta è svolgere un’istruttoria ricognitiva nel procedimento di rilascio della nuova licenza, senza imporre automaticamente una nuova istanza alla CCVLPS: il responsabile del procedimento acquisirà d’ufficio il provvedimento di decadenza, il precedente verbale della Commissione, il titolo di agibilità e gli elaborati già depositati, evitando di richiedere all’interessato documentazione già in possesso dell’amministrazione, secondo l’art. 18 della L. n. 241/1990. Dovranno essere verificati, in particolare, l’assenza di variazioni rilevanti di strutture, impianti, distribuzione degli spazi, vie di esodo, capienza e tipologia di utilizzo, il rispetto delle prescrizioni originarie e l’assolvimento degli adempimenti di prevenzione incendi applicabili. Qualora emergano specifiche esigenze istruttorie, potrà essere richiesta una mirata attestazione tecnica sull’invarianza e sul mantenimento delle condizioni di sicurezza, senza trasformarla in un nuovo allegato obbligatorio generalizzato e senza attribuirle valore sostitutivo del parere della Commissione nei casi in cui quest’ultimo sia necessario. Se tali verifiche hanno esito favorevole, il dirigente o responsabile competente potrà rilasciare la nuova licenza con provvedimento espressamente motivato, richiamando il precedente verbale e documentando le ragioni della sua perdurante utilizzabilità; non occorre, a questo fine, una deliberazione di Giunta, trattandosi di attività gestionale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Viceversa, se la decadenza ha coinvolto anche l’agibilità, sono venuti meno i presupposti dell’accertamento originario oppure risultano modifiche o criticità rilevanti per la sicurezza, non sarà sufficiente richiamare il vecchio verbale: occorrerà riattivare il procedimento di verifica secondo il regime applicabile al locale. In definitiva, il precedente parere può essere utilizzato, ma soltanto dopo una verifica documentata della sua attualità e degli effetti del provvedimento di decadenza, non per un automatismo fondato sull’immutazione materiale dei luoghi
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