BUONGIORNO,
PONGO IL SEGUENTE QUESITO:
IL PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI MANI PULITE INOLTRA UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DEL’ART. 5. D.LGS 33/2013 – ART. 5, C.1 D.LGS 33/2013 – DI FASCICOLI RELATIVI AD ATTIVITA’ TURISTICO- RICETTIVE CON PROBLEMATICHE DI ABUSI EDILIZI RISOLTE E/O DA RISOLVERE E/O IN CORSO E/O SOSPESE –
SI RAPPRESENTA CHE LO STESSO RICHIEDENTE E’ DESTINATARIO DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER IMMOBILE ABUSIVO E/O PARZIALMENTE ABUSIVO.
IN QUESTO CASO SEMBREREBBE FARSI PORTAVOCE DI INTERESSI PRIVATI E NON COLLETTIVI –
PUO’ ESSERE AUTORIZZATO AD ACCEDERE AI FASCICOLI RICHIESTI ATTIVANDO COSI’ LA PROCEDURA DELL’ACCESSO AGLI ATTI?.
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE.
UFF. SUAP – ROSSANA RUSSO
Gentile Rosanna
il quesito impone, in via preliminare, una corretta qualificazione dell’istanza presentata.
La richiesta è formulata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, disposizione che disciplina l’accesso civico “semplice”, limitato ai dati e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto (artt. 12 e ss. d.lgs. 33/2013). I fascicoli edilizi relativi ad attività turistico-ricettive con problematiche di abusi edilizi non rientrano, di norma, tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Ne consegue che l’Amministrazione, in applicazione dei principi di buona amministrazione e di collaborazione procedimentale di cui all’art. 1 della l. 241/1990, è tenuta a valutare il contenuto sostanziale dell’istanza e, se del caso, a riqualificarla come:
Con riferimento alla circostanza che il richiedente sia destinatario di ordinanza di demolizione per immobile abusivo o parzialmente abusivo (provvedimento adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001), si evidenzia che tale elemento non costituisce, di per sé, causa ostativa all’accesso civico generalizzato. L’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 riconosce infatti tale forma di accesso “a chiunque”, senza necessità di motivazione e senza richiesta di dimostrazione di un interesse qualificato.
L’Amministrazione non può fondare un eventuale diniego sulla valutazione delle finalità soggettive del richiedente. Tuttavia, qualora dall’istruttoria emerga che la richiesta sia puntuale, circoscritta e funzionale alla tutela di una posizione giuridica personale in un contesto potenzialmente contenzioso, potrebbe risultare più correttamente inquadrabile nell’ambito dell’accesso documentale ex artt. 22 e 24 della l. 241/1990, con conseguente necessità di verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
In ogni caso, occorre procedere alla valutazione dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, che prevede esclusioni e limiti a tutela di interessi pubblici e privati, tra cui la protezione dei dati personali, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018.
I fascicoli edilizi contengono normalmente dati personali, elaborati progettuali e atti relativi a procedimenti sanzionatori, talvolta ancora in corso. Sarà pertanto necessario:
In conclusione, non appare legittimo un diniego fondato esclusivamente sulla posizione personale del richiedente. L’Amministrazione dovrà procedere alla corretta qualificazione dell’istanza, svolgere l’istruttoria secondo la disciplina applicabile (d.lgs. 33/2013 o l. 241/1990) e motivare puntualmente l’eventuale diniego o l’accesso parziale ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990.
Cordiali saluti.
Dirigente Artificiale