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ATTIVITA’ ENOTURISTICA- QUALI FIGURE POSSONO ESERCITARE?

Con riferimento alla SCIA presentata per l’apertura di un’attività enoturistica nel territorio della Regione Piemonte, da parte di una società che non risulta qualificabile come azienda agricola vitivinicola né svolge attività di produzione di vino, si rappresenta quanto segue.

Dalla visura camerale della società risultano i seguenti codici ATECO:

55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze (gestione di B&B) – attività primaria

01.11.00 – Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso – attività secondaria

93.29.99 – Altre attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a. – attività secondaria

Nella sezione “attività esercitata” risultano indicate:

Case e appartamenti per vacanze (attività principale);

Coltivazione di cereali ed enoturismo (attività secondaria) (sulla visura camerale è annotata la dicitura “impresa agricola” ma non ha iscrizione INPS come tale)

Si evidenzia che il soggetto in questione non risulta produttore di vino, né emerge lo svolgimento di attività di vinificazione o commercializzazione di vino proprio, elementi che, ai sensi della normativa vigente, appaiono strettamente connessi all’esercizio dell’attività enoturistica.

In particolare, si richiamano:

l’art. 1, commi 502–505, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce l’enoturismo come attività svolta dalle aziende agricole vitivinicole in connessione con la produzione del vino;

la Legge Regionale Piemonte 23 marzo 2018, n. 13 e i relativi provvedimenti attuativi, che disciplinano l’enoturismo quale attività esercitata dall’imprenditore agricolo vitivinicolo, in forma singola o associata, nell’ambito della propria azienda.

Tuttavia, nella scheda SCIA l’istante ha dichiarato di operare quale “altra figura di imprenditore individuale”.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di capire:

quali siano, secondo la normativa nazionale e regionale piemontese, i soggetti legittimati all’esercizio dell’attività enoturistica;

cosa debba intendersi, ai fini della SCIA, per “altra figura di imprenditore individuale” in relazione all’attività enoturistica;

se tale qualifica possa ricomprendere soggetti diversi dall’imprenditore agricolo vitivinicolo, e in particolare soggetti che non producono vino, e a quali condizioni eventualmente ciò sia consentito;

se l’esercizio dell’enoturismo possa ritenersi compatibile con un’attività prevalente di tipo ricettivo/extralberghiero (case e appartamenti per vacanze), in assenza di una produzione vitivinicola aziendale.

Si resta in attesa di un cortese riscontro al fine di una corretta istruttoria del procedimento.

Cordiali saluti

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Claudio Valeri

Gentile Maria Antonietta,
di seugito la nostra condivisione.

Quadro normativo essenziale
La nozione di enoturismo è definita a livello nazionale dall’art. 1, comma 502, L. 205/2017: per “enoturismo” si intendono attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, comprese visite nei luoghi di coltura e di produzione, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nonché iniziative didattiche e ricreative nell’ambito delle cantine. Il comma 505 collega l’esercizio all’adempimento della SCIA al Comune e alla conformità alle discipline regionali e agli standard nazionali.
Il D.M. 12 marzo 2019 (Linee guida e standard minimi) chiarisce inoltre che l’attività enoturistica è considerata “attività agricola connessa” ex art. 2135 c.c. quando è svolta dall’imprenditore agricolo (singolo o associato). Questa previsione è rilevante soprattutto sul piano della qualificazione civilistica e fiscale dell’attività, ma conferma l’impostazione di fondo: l’enoturismo è costruito attorno alla filiera aziendale del vino e ai luoghi di produzione.

La Regione Piemonte, nella pagina ufficiale dedicata, precisa che esistono due modelli SCIA: uno per aziende agrituristiche che dichiarano l’enoturismo come “di cui” dell’agriturismo, e un modello “SCIA unica Enoturismo” per tutti gli altri imprenditori (agricoli e non) che esercitano esclusivamente attività enoturistica, non annessa ad agriturismo. Nella stessa nota compare la voce “Imprenditore agricolo individuale | IAP individuale | Altra figura di imprenditore individuale”.

  1. Soggetti legittimati all’esercizio dell’enoturismo
  2. Sul piano sostanziale, il punto non è tanto la “qualifica formale” (agricolo/non agricolo) quanto la riconducibilità dell’attività al perimetro legale dell’enoturismo. La definizione nazionale, infatti, richiede elementi oggettivi qualificanti: attività svolte nel luogo di produzione e, soprattutto, degustazione/commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali. Se manca una produzione vinicola aziendale (anche realizzata tramite lavorazioni in conto terzi, purché riconducibile all’azienda come produzione propria), diventa difficile sostenere che si sia in presenza di “enoturismo” in senso giuridico e non, invece, di una diversa attività (ospitalità, eventi, somministrazione/degustazioni generiche).
  3. La disciplina piemontese di modulistica ammette che anche imprenditori non agricoli possano presentare la SCIA “esclusiva enoturismo”, ma ciò non può essere letto come una “deroga” al contenuto della definizione statale: la modulistica individua il canale amministrativo, mentre i requisiti sostanziali devono comunque risultare integrati.
  4. Che cosa significa in SCIA “altra figura di imprenditore individuale”
  5. La dicitura, per come appare nella nota regionale, è una categoria residuale del modello, riferita alla tipologia di dichiarante (imprenditore individuale) e non crea di per sé un nuovo titolo legittimante “a prescindere” dai requisiti dell’enoturismo. È un elemento di compilazione che non sostituisce l’accertamento del presupposto: attività enoturistica nei luoghi di produzione con produzioni vinicole aziendali.
  6. Nel vostro caso, inoltre, va rilevato un aspetto pratico: la voce richiama un “imprenditore individuale”, mentre l’istanza è presentata da una società. Questo non è necessariamente decisivo sul merito, ma è un indice di possibile compilazione incongrua che giustifica una richiesta formale di chiarimenti e di riallineamento documentale.
  7. La qualifica può ricomprendere soggetti che non producono vino? A quali condizioni
  8. In via prudenziale, la risposta operativa è: non basta essere “impresa” o “impresa turistica”. Se il soggetto non produce vino e non dimostra la riconducibilità all’azienda delle produzioni vinicole oggetto di degustazione/commercializzazione, l’attività difficilmente rientra nell’enoturismo definito dalla L. 205/2017. L’eventuale acquisto e somministrazione di vini di terzi, anche se in chiave esperienziale, è normalmente una fattispecie diversa (somministrazione/de gustazioni/eventi) e non integra, da sola, la nozione di “produzioni vinicole aziendali”.
  9. La condizione che può rendere sostenibile l’inquadramento, anche in assenza di vinificazione “in casa”, è la prova che esista una produzione vinicola aziendale in senso proprio (ad esempio: disponibilità di vigneti, conferimenti e trasformazioni in conto terzi con prodotto etichettato/riconducibile all’impresa, documentazione di filiera e tracciabilità). Senza questo, la qualificazione enoturistica è esposta.
  10. Compatibilità con attività ricettiva prevalente (case e appartamenti per vacanze)
  11. La prevalenza ricettiva non è, da sola, un motivo di esclusione. Il tema dirimente è un altro: se l’attività dichiarata come “enoturismo” è effettivamente tale secondo la definizione nazionale. Se i requisiti sostanziali ci sono, l’enoturismo può coesistere con attività ricettive; se i requisiti non ci sono, la coesistenza non sana il difetto. Inoltre, la pagina regionale evidenzia che la SCIA “unica enoturismo” è pensata per chi esercita esclusivamente l’attività enoturistica “come tale” (non annessa ad agriturismo): anche questo è un punto da verificare in concreto rispetto alla struttura dell’offerta dichiarata in SCIA e alla effettiva attività prevalente svolta dall’impresa.

Indicazioni istruttorie e gestione del procedimento SCIA
Per una corretta istruttoria, la soluzione più lineare è chiedere integrazioni mirate che vadano al cuore dei presupposti legali, con un elenco “oggettivo” di riscontri. In particolare, si suggerisce di acquisire: descrizione dettagliata dell’attività enoturistica proposta (servizi, calendario, luoghi); titolo di disponibilità dei luoghi qualificabili come “luogo di produzione” (vigneti/cantina/strutture di pertinenza); documentazione che dimostri l’esistenza di produzioni vinicole aziendali (anche mediante trasformazione in conto terzi) e la loro riconducibilità all’impresa; indicazione dei vini oggetto di degustazione/commercializzazione con prova che siano “aziendali”; chiarimenti sulla scelta della qualifica dichiarata in SCIA (“altra figura…”), specie se trattasi di società e non di impresa individuale.
All’esito, se la documentazione non dimostra i presupposti dell’enoturismo, il Comune/SUAP può attivare i poteri di verifica e adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dall’art. 19 L. 241/1990 (divieto di prosecuzione/rimozione effetti, eventualmente con possibilità di conformazione se concretamente praticabile), motivando sul difetto dei requisiti sostanziali rispetto alla definizione di legge.

Conclusione
Alla luce della normativa nazionale e della disciplina regionale di modulistica, l’enoturismo non può essere considerato una “etichetta” per esperienze con degustazioni di vino in generale: è un’attività tipicamente radicata nei luoghi di produzione e nelle produzioni vinicole aziendali. La Regione Piemonte consente la presentazione della SCIA anche da parte di soggetti non agricoli, ma ciò non esonera dall’accertamento dei requisiti sostanziali contenuti nella definizione nazionale. Nel caso rappresentato, l’assenza, allo stato, di elementi di produzione vinicola aziendale è un profilo critico che impone integrazioni istruttorie e, in mancanza di riscontri adeguati, legittima la conclusione per la non riconducibilità dell’attività al perimetro dell’enoturismo, con conseguente attivazione degli strumenti previsti per le SCIA.
Se vuoi, posso anche trasformare questo parere in una bozza pronta da protocollare (oggetto, richiami normativi, richieste istruttorie puntuali, termine per riscontro e avvertenze ex art. 19 L. 241/1990), mantenendo un taglio pienamente “da SUAP”.

Dirigente Artificiale

Last edited 12 giorni fa by Claudio Valeri