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VEGLIONE DI FINE ANNO APERTO AI NON ALLOGGIATI DI HOTEL

BUONGIORNO, PUNTUALMENTE OGNI ANNO CI RITROVIAMO SEMPRE CON LA STESSA RICHIESTA E/O STESSO DILEMMA:
DIVERSI HOTEL DEL NOSTRO COMUNE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO CI COMUNICANO CHE SVOLGERANNO VEGLIONE DI FINE D’ANNO APERTO ANCHE AI NON ALLOGGIATI LEGATO ALLA LORO ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE. L’UFFICIO, VISTA LA COMUNICAZIONE, CONSIDERANDO IL TIPO DI EVENTO, PER UNA SORTA ANCHE DI PREVENZIONE, CHIEDE LORO DI PRESENTARE UNA COMUNICAIZONE SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO CON IN ALLEGATO UNA RELAZIONE ASSEVERATA A FIRMA DI UN TECNICO CHE DESCRIVA L’AVVENIMENTO IN TUTTI I SUOI ASPETTI (SICUREZZA, NUMERO PARTECIPANTI…). SECONDO ALCUNI TECNICI LA PRESENTAZIONE SUL PORTALE DELL’ISTANZA NON DEVE ESSERE RICHIESTA NE’ DI CONSEGUENZA REDIGERE UNA RELAZIONE TECNICA A FIRMA.
QUALE POTREBBE ESSERE LA MIGLIORE SOLUZIONE PER L’UFF. SUAP ANCHE I TERMINI DI COPERTURA DI TUTTE LE RESPONSABILITA’, VISTO CHE LE INTERPRETAZIOI PER QUESTO TIPO DI EVENTO SONO DISCORDANTI?
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE
UFF. SUAP SORRENTO – ISTRUTT. DIRETT. ROSSANA RUSSO

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Claudio Valeri

Gentile Rossana,
la questione prospettata richiede un approccio che consenta al SUAP di garantire uniformità di trattamento, prevenzione dei rischi e adeguata copertura delle responsabilità amministrative, evitando al contempo aggravamenti procedimentali non sorretti da un chiaro fondamento normativo. In via preliminare occorre ribadire che il veglione di fine anno organizzato da una struttura alberghiera, anche se aperto ai non alloggiati, rientra ordinariamente nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dalla L. n. 287/1991 e dalla normativa regionale, purché si svolga nei locali già autorizzati, nel rispetto della capienza assentita e senza elementi riconducibili a pubblico spettacolo o trattenimento ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS (quali musica con ballo, spettacoli, intrattenimenti organizzati o allestimenti temporanei che incidano sulle condizioni di sicurezza). In tali ipotesi, la richiesta di una SCIA o comunicazione sul portale Impresa in un giorno corredata da relazione tecnica asseverata non risulta giuridicamente dovuta e potrebbe configurare un aggravamento del procedimento in contrasto con l’art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990. Diversamente, qualora il veglione presenti caratteristiche eccedenti l’attività ordinaria di ristorazione, con profili di pubblico spettacolo o modifiche temporanee alle condizioni di sicurezza, trova piena applicazione l’obbligo di presentazione di SCIA, con allegata relazione tecnica asseverata, in conformità al D.M. 19 agosto 1996, alla normativa antincendio e alle disposizioni in materia di safety e security. Considerata la ricorrenza annuale della fattispecie e le interpretazioni discordanti, la soluzione più solida per l’Ufficio SUAP consiste nell’adozione di un atto amministrativo formale, preferibilmente una deliberazione di Giunta comunale o, in alternativa, una determinazione dirigenziale di indirizzo, che definisca criteri oggettivi e preventivamente pubblicati per distinguere i casi di attività ordinaria da quelli soggetti a SCIA per pubblico spettacolo, individuando espressamente le condizioni (capienza, tipologia di intrattenimento, utilizzo di spazi, allestimenti) che rendono necessaria la relazione tecnica asseverata. A tale atto può essere affiancata la pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale SUAP di una modulistica standardizzata di “comunicazione preventiva non autorizzatoria”, da utilizzare nei casi di veglione riconducibile alla sola ristorazione, nella quale il gestore autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’assenza di elementi di pubblico spettacolo e il rispetto delle condizioni di sicurezza già assentite, restando impregiudicati i poteri di controllo e di intervento successivo dell’amministrazione. Tale assetto procedimentale consente al SUAP di dimostrare l’adozione di misure organizzative ragionevoli e proporzionate, riduce il rischio di contenzioso, tutela l’Ente sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile e garantisce, al contempo, certezza operativa agli operatori economici.

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