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AREE COMUNALI PER ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E MERCATINI SETTIMANALI –

BUONGIORNO,
AVENDO RICEVUTO RICHIESTA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI RIGUARDO ALLE AREE COMUNALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLE ATIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SONO A CHIEDERE SE E’ OBBLIGATORIO CHE I COMUNI ABBIANO A DISPOSIZONE O TROVINO TALI AREE.
NEL CASO DEL NOSTRO COMUNE, PER CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO, DELLE PIAZZE E QUANT’ALTRO, SEMBREREBBERO NON ESSERCI AREE DISPONIBILI PER CONSENTIRE INSTALLAZIONE DI CIRCI E SIMILI. INFATTI FINO AD OGGI LE PASSATE AMMINISTRAZIONI NON HANNO MAI INDIVIDUATO AREE PER TALI ATTIVITA’ SE NON PICCOLI SPAZI DI SUOLO PUBBLICO PER PICCOLE ATTRAZIONI TIPO “PESCA PALLONICINI”.
PERTANTO, IL RISCONTRO DA FARE ALLA PREFETTURA PUO’ ESSERE NEGATIVO O SI INCORRE NELLA NON ATTUAZIONE DI NORME PREVISTE DALLA NORMATIVA DEL SETTORE?

ANALOGAMENTE, SI CHIEDE SE I COMUNI DEBBANO AVERE OBBLIGATORIAMENTE SUL PROPRIO TERRITORIO AREE COMUNALI E/O PRIVATE DISPONIBILI PER I MERCATINI SETTIMANALI. NEL CASO DEL NOSTRO COMUNE TERMINA A BREVE L’UTILIZZO DI UNA AREA PRIVATA SULLA QUALE SI SVOLGE E SI E’ SVOLTO FINORA IL MERCATINO SETTIMANANLE, IL GESTORE NON HA INTENZIONE DI RINNOVARE AL COMUNE L’AREA DI PERTINENZA, PER CUI SI PROSPETTA L’IPOTESI CHE NON CI SIA PIU’ QUESTO TIPO DI SERVIZIO PER L’UTENZA. INOLTRE, SEMBREREBBERO NON ESSERCI AREE DISPONIBILI NE’ COMUNALI NE’ PRIVATE.
SI CHIEDE PERTANTO SE TALE TIPO DI SERVIZIO E’ OBBLIGATORIO CHE UN COMUNE LO GARANTISCA ALL’UTENZA, ANCHE CONSIDERANDO LA LEGGE REGIONALE E NAZIONALE SUL COMMERCIO.
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE.
ROSSANA RUSSO UFF. SUAP SORRENTO

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Claudio Valeri

Gentile Rosanna,
In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che l’ordinamento vigente non prevede un obbligo giuridico in capo ai Comuni di individuare o rendere disponibili, in via generalizzata e permanente, aree da destinare alle attività di spettacolo viaggiante. La normativa di settore, costituita in particolare dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., dalla legge n. 337 del 1968 e dalle disposizioni tecniche in materia di sicurezza, si limita a disciplinare le condizioni per l’esercizio dell’attività, demandando all’ente locale la valutazione circa l’idoneità delle aree sotto il profilo urbanistico, della sicurezza, della viabilità e dell’ordine pubblico. Ne consegue che l’individuazione delle aree rientra nella potestà programmatoria e discrezionale del Comune e non configura un adempimento obbligatorio in assenza di spazi compatibili con la conformazione del territorio e con gli strumenti di pianificazione vigenti. In presenza di oggettive condizioni ostative, quali l’assenza di superfici idonee per dimensioni, accessibilità e sicurezza, il Comune può legittimamente rappresentare la propria indisponibilità senza che ciò integri una violazione della normativa di settore o un diniego illegittimo dell’attività di spettacolo viaggiante, purché tale posizione sia adeguatamente motivata.
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne lo svolgimento dei mercati settimanali. La disciplina del commercio su aree pubbliche, dettata dal decreto legislativo n. 114 del 1998 e dalla normativa regionale di attuazione, attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla programmazione, istituzione e localizzazione dei mercati, senza configurare un obbligo incondizionato di garantire tale servizio sull’intero territorio comunale. L’esistenza del mercato settimanale è pertanto subordinata alla concreta disponibilità di aree idonee, comunali o private, e alla loro compatibilità con le esigenze di sicurezza, viabilità e assetto urbano. Nel caso in cui venga meno la disponibilità dell’area privata fino ad oggi utilizzata e non sussistano ulteriori spazi alternativi idonei, il Comune non è tenuto a individuare forzosamente nuove aree né a garantire la prosecuzione del mercato, potendo legittimamente disporne la cessazione o sospensione, previa adeguata istruttoria e motivazione.
Alla luce di quanto esposto, sia in materia di spettacolo viaggiante sia in materia di commercio su aree pubbliche, l’eventuale riscontro negativo da parte del Comune, fondato sull’assenza oggettiva di aree idonee, risulta conforme al quadro normativo vigente e non integra una situazione di inadempienza, ferma restando la necessità che le determinazioni assunte siano sorrette da valutazioni tecniche puntuali e coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunale.

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