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Esercizio di somministrazione – 2 unità immobiliari

Buongiorno, si chiede parere su quanto di seguito riportato:
Un pubblico esercizio regolarmente autorizzato per esercitare attività di somministrazione ha presentato istanza di Ampliamento della superficie annettendo un altro locale, con destinazione C2, situato nella stessa strada e posto nelle immediate vicinanze, indipendente dal primo. Nello specifico è intenzione dei richiedenti spostare la sola cucina dal primo locale autorizzato a quello posto nelle vicinanze al fine di ampliare la superficie della sala di somministrazione.
Alla luce della sentenza del TAR Campania n. 06755/2023 ossia della necessità di 2 SCIA per unità immobiliari differenti, si chiede il rilascio di VS parere in merito alla situazione sopra riportata.
– Un esercizio di somministrazione può avere la cucina in altro immobile?
– Un esercizio di somministrazione può usufruire dei piatti preparati in un locale laboratorio C2 e trasportati per la pubblica via con mezzi idonei da un punto di vista sanitario?
Si ringrazia anticipatamente

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Claudio Valeri

Gentile Rossana,
di seguito la condivisione richiesta:

1. Ampliamento di superficie e unità immobiliari distinte

L’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e la normativa regionale sulla somministrazione stabiliscono che ogni unità immobiliare costituisce un esercizio autonomo ai fini autorizzativi. La sentenza del TAR Campania n. 6755/2023 ha chiarito che, se i locali sono fisicamente distinti (anche se vicini o nella stessa strada), non basta un’unica SCIA: occorrono due SCIA (una per ciascun locale) o un provvedimento che accerti l’unicità funzionale con comunicazioni sanitarie separate.
In sostanza: se l’immobile che ospiterà la cucina ha una destinazione catastale C/2 (magazzino – laboratorio) ed è autonomo rispetto al locale di somministrazione, non può essere semplicemente “annesso” con un ampliamento, ma va trattato come laboratorio/locale distinto con propria SCIA.

2. Possibilità di avere la cucina in altro immobile

Non esiste un divieto assoluto, ma valgono due condizioni:

  • Autorizzazione sanitaria: il locale cucina/laboratorio deve essere autorizzato dall’ASL (DIA sanitaria/SCIA sanitaria) per preparazione e manipolazione alimenti, a norma Reg. CE 852/2004 (HACCP).
  • Titolo commerciale: il trasferimento della sola cucina non equivale ad ampliamento dell’esercizio ma a “delocalizzazione del laboratorio di produzione”. Il Comune deve rilasciare titolo coerente con l’uso (SCIA o autorizzazione separata).

Quindi è possibile avere la cucina in un altro immobile, purché sia regolarmente autorizzato come laboratorio di preparazione alimenti e sia presentata la SCIA/SCIA sanitaria relativa.

3. Utilizzo di piatti preparati in laboratorio C/2 e trasporto

Il Regolamento CE 852/2004 consente la produzione in un locale e la somministrazione in un altro, a condizione che:

  • siano entrambe attività registrate/notificate all’ASL;
  • siano rispettate le procedure HACCP per trasporto e mantenimento temperature;
  • i mezzi di trasporto siano idonei e sanificabili;
  • vi sia tracciabilità (registro di carico/scarico o documenti di accompagnamento).

In molte realtà (es. catering, gastronomie con consumo sul posto) è prassi avere laboratorio separato e trasportare i pasti pronti, purché autorizzato.

4. Conclusione (parere operativo)

  • No ampliamento “semplice”: essendo il secondo locale indipendente, l’“ampliamento” va gestito come seconda SCIA o SCIA laboratorio.
  • Cucina in altro immobile: sì, se autorizzata come laboratorio con SCIA sanitaria propria.
  • Trasporto dei piatti: sì, se con mezzi idonei e procedure HACCP, e se la somministrazione nel locale principale risulta come “punto di consumo” collegato al laboratorio.

È consigliabile:

  1. presentare SCIA per laboratorio C/2 all’ASL e al Comune;
  2. mantenere SCIA per somministrazione nel locale originario;
  3. indicare espressamente nella SCIA che i prodotti provengono dal laboratorio autorizzato.

In questo modo ci si conforma alla sentenza TAR Campania 6755/2023 e al Reg. CE 852/2004.

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